CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02058/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: SPATAFORA Liborio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 01/03/2023 dalla Corte d'Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Palermo ha - per quanto qui rileva - confermato la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale SPATAFORA Liborio era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 40, comma 1, lett. b e c, d.lgs. n. 504 del 1995 (capo a, limitatamente alle condotte poste in essere dal 29/07/2015 al 11/02/2016) e47 dello stesso d.lgs. n. 504 (capo b); nonché del reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo f). Il Tribunale aveva altresì disposto la confisca, ai sensi dell'art. 44 d.lgs. n. 504, dei registri contabili, delle colonnine e delle pistole erogatrici in sequestro, nonché - ai sensi dell'art.240 cod. pen. - la confisca del profitto del reato, "sino alla concorrenza di Euro 878.747,27, su denaro, beni e utilità riconducibili all'imputato, in primo luogo con riguardo ai beni già sottoposti a sequestro e, ove incapienti, anche su eventuali ulteriori utilità riconducibili all'imputato, medesimo, disponendo restituirsi all'imputato avente diritto l'eventuale eccedenza di valore rispetto a quanto già posto in giudiziale sequestro" (pag. 15 della sentenza di primo grado). 2. Ricorre per cassazione lo SPATAFORA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla confisca. Si censura la sentenza ce..e.,142A41-ki, per avere la Cortéerroneamentevàpplicabile il disposto dell'art. 1, comma 143, I. n. 244 del 2007, essendo tale disposizione - così come quella successivamente introdotta con l'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 - riferibile ai soli reati tributari di cui al decreto qui appena richiamato. La difesa deduce, a sostegno dell'assunto, che dalla lettura della sentenza di primo grado, e dalla deposizione dell'operante ivi richiamata, emergeva con assoluta chiarezza che la confisca era stata disposta per il reato di evasione delle accise di cui al capo a), essendo l'importo stato quantificato in sentenza come il prodotto tra il gasolio non contabilizzato e l'aliquota piena applicata. Il richiamo alle due predette disposizioni doveva perciò ritenersi incongruo: né poteva trovare applicazione la confisca obbligatoria anche per equivalente introdotta, al comma 1-bis dell'art. 44 d.lgs. n. 504 del 1995, dal d.l. n. 124 del 2019, trattandosi di istituto di chiara impronta sanzionatoria ed ostandovi i principi di irretroattività della legge sfavorevole di cui all'art. 2 cod. pen. Infatti, come accennato, la responsabilità dello SPATAFORA era stata affermata limitatamente alle condotte poste in essere dal 29/07/2015 al 11/02/2016; d'altra parte, ad avviso della difesa ricorrente, il riferimento all'art. 240 cod. pen., contenuto nella sentenza di primo grado, non consentiva di individuare "alcun riferimento alla confisca facoltativa disposta dalla norma di cui al comma 1" dello stesso art. 240. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. 2. Come già in precedenza ricordato, nella sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva condannato lo SPATAFORA per i reati di sottrazione del gasolio al pagamento delle accise, di falsità nei registri di carico e scarico e di distruzione o occultamento delle scritture contabili, era contenuta una duplice statuizione di confisca.In particolare, ai sensi dell'art. 44 d. Igs. n. 504 del 1995, era stata da un lato disposta la confisca dei registri contabili, delle colonnine e delle pistole erogatrici in sequestro (trattandosi di "mezzi comunque utilizzati" per commettere il reato di contrabbando); d'altro lato, il Tribunale aveva disposto, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., la confisca del profitto del reato, "sino alla concorrenza di Euro 878.747,27, su denaro, beni e utilità riconducibili all'imputato, in primo luogo con riguardo ai beni già sottoposti a sequestro e, ove incapienti, anche su eventuali ulteriori utilità riconducibili all'imputato, medesimo, disponendo restituirsi all'imputato avente diritto l'eventuale eccedenza di valore rispetto a quanto già posto in giudiziale sequestro" (pag. 15 della sentenza di primo grado). Nel respingere il motivo di appello formulato sul secondo punto dalla difesa dello SPATAFORA, la Corte palermitana ha osservato che "il Tribunale (il quale, incidentalmente, ha • disposto in prima battuta la confisca diretta, presso lo SPATAFORA in quanto imprenditore individuale, delle somme incamerate a titolo di tributo evaso) ha disposto la eventuale confisca per equivalente facendo ricorso ad un potere che era già previsto dall'art. 1, comma 143, della legge 24/12/2007 n. 244, anteriore ai fatti oggetto del giudizio, sicchè non può configurarsi una illegittima applicazione retroattiva di normativa sanzionatoria" (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). Con l'odierno ricorso, la difesa dello SPATAFORA ha sollecitato l'annullamento della sentenza limitatamente a tale intervento ablativo, sostenendo trattarsi di una confisca per equivalente illegittimamente applicata, dal momento che tale misura - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata - non era ancora stata introdotta, all'epoca dei fatti per cui è intervenuta la condanna, con riferimento alle condanne per sottrazione del gasolio al pagamento delle accise, di cui al capo a) della rubrica. 3. La prospettazione difensiva deve essere condivisa limitatamente alle considerazioni volte ad escludere che, nella fattispecie in esame, la confisca per equivalente sia stata correttamente applicata; non anche nella parte in cui si esclude che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] abbia disposto, anzitutto, la confisca diretta del profitto. 3.1. Quanto al primo aspetto, infatti, coglie nel segno il rilievo difensivo imperniato sul fatto che il Tribunale aveva disposto la confisca del profitto in relazione al solo delitto di sottrazione del gasolio al pagamento delle accise di cui al capo a), come emerge chiaramente dal criterio di determinazione dell'importo da confiscare, calcolato moltiplicando i litri di gasolio non contabilizzato per l'aliquota piena applicata (cfr. sul punto pag. 3 del ricorso). Altrettanto condivisibile risulta la conseguente affermazione della difesa ricorrente, secondo cui la confisca per equivalente ai sensi dell'art. 1, comma 143, I. n. 244 del 2007 - individuata dalla Corte d'Appello quale fonte normativa rilevante nel caso di specie - non poteva trovare applicazioneIlla materia delle accise, non essendo i relativi reati stati mai compresi nel novero individuato dal medesimo comma 143, il quale faceva esclusivo riferimento ai reati previsti e puniti dal d.lgs. n. 74 del 2000. Allo stesso modo, l'art. 12-bis del medesimo decreto (che ha sostituito l'abrogato art. 1 comma 143) fa oggi esclusivo riferimento, quanto all'ambito di applicazione della confisca per equivalente ivi disciplinata, ad "uno dei delitti previsti dal presente decreto". La difesa ha altresì correttamente evidenziato che neppure può trovare applicazione la confisca obbligatoria, anche per equivalente, introdotta per i delitti che qui rilevano con il comma 1-bis dell'art. 44, inserito nel d.lgs. n. 504 del 1995 dal d.l. n. 214 del 2019: trattasi invero di uno strumento di natura eminentemente sanzionatoria, con la conseguente inapplicabilità ai reati commessi prima dell'entrata in vigore di tale tipo di confisca (cfr. sul punto, in termini riferiti alla particolare ipotesi di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., ma certamente applicabili anche alla diversa fattispecie odierna, Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209 - 01). 3.2. Se dunque non può non convenirsi con la difesa in ordine alla inapplicabilità della confisca per equivalente, a diverse conclusioni occorre giungere quanto al fatto che il Tribunale - diversamente da quanto dedotto in ricorso - aveva in prima battuta disposto la confisca diretta del profitto, ai sensi dell'art. 240 cod. pen. Deve invero/ osservarsi che la già richiamata motivazione della sentenza di primo grado risulta assolutamente inequivoca, ed assume un rilievo assorbente nell'interpretazione del dispositivo della sentenza medesima, in cui si fa invece riferimento alla confisca su danaro, beni ed utilità dell'imputato in sequestro e - ove incapienti - anche su eventuali altre utilità riconducibili allo SPATAFORA. Non appare condivisibile, a tale specifico proposito, il generico rilievo difensivo secondo cui il riferimento all'art. 240 cod. pen., contenuto nella predetta motivazione, non avrebbe avuto alcuna valenza di richiamo alla confisca facoltativa disposta dal primo comma del predetto articolo. 3.3. In tale complessivo contesto, non può che concludersi, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta, nel senso dell'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto al capo relativo alla confisca, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo per nuovo esame, volto a rimodulare l'intervento ablativo - esclusa l'applicabilità della confisca per equivalente, per le ragioni fin qui evidenziate - individuando i beni suscettibili di confisca diretta del profitto ai sensi dell'art. 240 cod. pen. (sulla confiscabilità del risparmio di spesa conseguente al mancato versamento delle imposte, cfr. da ultimo - in termini certamente estensibili alla specifica fattispecie di omesso pagamento delle accise - Sez. 3, n. 50320 del 10/11/2023, Alborghetti, Rv. 285624 - 01, secondo cui «in tema di reati tributari, ha natura di confisca diretta quella disposta, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, su somme di denaro affluite sul conto corrente intestato alla persona giuridica anche successivamente alla commissione del reato da parte del suo legale rappresentante, posto che tali somme costituiscono, comunque, profitto del reato, risolvendosi in un vantaggio per il suo autore il risparmio di spesa conseguente all'omesso versamento delle imposte»). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla confisca, con rinvio per nuovo g