CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28706/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Cori sentenza del 23 ottobre 2024 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Benevento del 5 dicembre 2022, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la continuazione con altri delitti giudicati con precedente sentenza della stessa Corte di appello di Napoli, nella misura di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 22.666,00 di multa in ordine a reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con tre distinti motivi: violazione di legge in relazione all'applicazione del beneficio della continuazione, lamentando la mancata indicazione degli specifici aumenti di pena disposti per i singoli reati satellite; violazione di legge in ordine alla carenza di prova circa l'avvenuta integrazione del delitto di cessione di sostanza stupefacente; violazione di legge con riguardo alla mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. E', infatti, manifestamente infondata la censura con cui l'imputato ha lamentato l'omessa indicazione dei parametri osservati nella determinazione del trattamento sanzionatorio, ed in particolare di quelli relativi al disposto aumento di pena per la continuazione con delitti giudicati con precedenza sentenza. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, infatti, la Corte di appello ha dapprima fissato, in modo congruo, la pena base riferendosi al reato più grave - determinato ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. in ragione della misura della pena inflitta - per poi indicare un aumento di pena di modesta entità. Se è ben vero, infatti, che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), è altrettanto pacifico - come nella medesima circostanza precisato da parte del [OSCURATO:PERSONA] - che «il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene». Ciò è, per l'appunto, avvenuto nel caso di specie, in ragione della modestia dell'aumento di pena disposto ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen., rendendo, conseguentemente, del tutto logica e congrua la motivazione resa sul punto dalla Corte di merito. 2.2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo eccepito da parte del ricorrente, in quanto del tutto generico e aspecifico, e, quindi, inidoneo a rappresentare le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e a confrontarsi in maniera adeguata con le motivazioni espresse dalla sentenza impugnata, che, lungi dall'apparire contraddittoria o illogica, ha ben chiarito i motivi di riconoscimento della responsabilità penale dell'imputato con riferimento al reato di cessione di sostanza stupefacente ascrittogli. 2.3. Inammissibile, infine, è anche l'ultimo motivo di ricorso, osservato che la motivazione resa dalla Corte di appello (cfr. p. 5) ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare all'imputato il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01). 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 giugno 2