Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2025

Cassazione n. 29056/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen., alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione e 100,00 euro di multa, articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'applicazione della recidiva; Considerato che il motivo unico espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, in quanto la Corte d'appello ha evidenziato la mancata applicazione della contestata recidiva già nella sentenza di primo grado, siccome questa nulla afferma, neppure implicitamente, in ordine alla contestata circostanza e neppure effettua alcun aumento sulla pena base; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen., alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione e 100,00 euro di multa, articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'applicazione della recidiva; Considerato che il motivo unico espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, in quanto la Corte d'appello ha evidenziato la mancata applicazione della contestata recidiva già nella sentenza di primo grado, siccome questa nulla afferma, neppure implicitamente, in ordine alla contestata circostanza e neppure effettua alcun aumento sulla pena base; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.
Sentenza Cassazione n. 29056/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris