CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24519/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Brescia, che, confermando sostanzialmente la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo in termini di trattamento sanzionatorio), lo ha ritenuto responsabile del reato di tentato furto; - che l'unico motivo di censura - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato in ragione delle precedenti condanne delle quali ha dato conto la Corte territoriale (pag. 4 della sentenza impugnata) che rendono inapplicabile l'invocata causa di non punibilità (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591) - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M