CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 ottobre 2023
Cassazione n. 34617/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 10535 /20 22 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: definizioneagevolata - estinzione [OSCURATO:PERSONA] , in persona dellegale rappresentante p.t., rappresentat a e difes a , anche disgiun- tamente, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , dall ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a presso lo studio dei di- fensorisito in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n.122 (studio [OSCURATO:PERSONA]); –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio , n.4625/03/2021depositata il 1 9 ottobre 20 2 1 , non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 ottobre 202 3 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio , è statoparzialmente accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.1858/17/2020 la quale a sua volta ha accolto i l ricors o introduttivo della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , proposto avverso l’avvisodi accertamento per I VA relativ a a ll’ an no di imposta 20 13 con cui sono stati disconosciuti costi di sponsorizzazione in favore d elle societàPiemme S.p.a., RCS [OSCURATO:PERSONA], Ag. Pubbl. Affissioni, ritenuti noninerenti. 2.Avverso la decisione propon e ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato ad un unico motiv o , cui resist e la contribuente con controricorso.Anteriormente all’udienza , con nota e memoria illustra- tiva depositate , rispettivamente, il 3 e 6 ottobre 202 3 , l a società ha reso noto di aver adito alla definizione agevolata di cui alla l. n.197/2022, offrendo a corredo documentazione sull’intervenuto pa- gamento,chiedendo inizialmente la sospensione e poi l’estinzione del processo. Consideratoche: 3.Con nota e memoria illustrativa depositate il 3 e 6 ottobre 2023 parte contribuente rende noto di essersi avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197. 4.Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, di- spone che la definizione della controversia si perfeziona con la presen- tazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato. 4.1. Parte contribuente ha anche depositato la ricevuta di avvenuta presentazione in via telematica di tale domand a nonché ricevuta del versamento tramite F24, per l’avviso impugnati e non risulta, allo stato, notificato alcun diniego della definizione. Nel dettaglio, la documentazione prodotta, per quanto qui interessa, è la seguente: - copia della domanda di definizione agevolata di cui al comma 195, art. 1 della Legge n. 197/2022 presentata e riguardante l’avviso n. TK3065401201/2018, avente ad oggetto l’accertamento di pretesa maggiore IVA per l’anno 2013; -l’attestazione dell’avvenuto ricevimento della domanda di definizione agevolata, riguardante l’avviso di accertamento suddetto, per mag- giore IVA anno 2013, acquisita dall’Agenzia dell’Entrate con apposito protocolloe ricevuta di pagamento. 5. Alla luce di quanto precede dev’essere senz’altro dichiarata l’estin- zione del processo ele spese del processo restano a carico della parte chele ha anticipate ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22 . 6. Stante l’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla defini- zione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte dei ricorrenti, del c.d. "doppio contributo unifi- cato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115(Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020,n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5,15 settembre 2022, n. 27244). P.Q.M. LaCorte: dichiara