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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 luglio 2018

Cassazione n. 31850/2023

Testo disponibile della fonte

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023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29118/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2000 SPA, in persona del curatore p.t., domiciliato ex legein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] SPA,in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat a in ROMA , via BROFFERIO, 6, presso lo stud io dell’avvocataSTEFANIA BELLEI , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura a margine del controricorso -controricorrente- avverso il DECRETO di TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 11300/2017 depositatoil 27/07/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], accogliendo n e l’opposizione, ha ammesso la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena al passivo del Fallimento di Icet 2000 s.p.a., in chirografo, per un importo corrispondente a quanto erogato alla fallita a titolo di anticipazion i su fatture.

Ha affermato che la curatela aveva formulato al riguardo un’eccezione di compensazione per un controcredito della società Icet che, in un separato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, era stato oggetto di apposita riconvenzionale;ma ha rilevato che la banca, in sede di ammissione al passivo, aveva rinunciato al credito dedotto con riferimento al conto corrente ordinario.

Poiché il credito in discussione era solo quello concernente il rimborso delle somme prestate all’impresa fallita nell’ambito dei due rapporti di anticipazione su fatture, il tribunale ha ritenuto l’eccezione di compensazione inammissibile, p er ché presupponente, invece, l’accertamento di un autonomo controcredito, attinente al saldo del rapporto di conto corrente, oggetto di un separato giudizio ancora al momento in corso; cosa– quest’ultima - impeditiva della pronuncia di compensazione alla luce del principio reso dalla sentenza n. 23225 del 2016 delle Sezioni Unite di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidandosi a tre motivi.

La banca ha replicato con controricorsoe memoria. [OSCURATO:PERSONA] I – Col primo motivo il ricorrente denunzia l’om esso esame e l’omessa pronuncia su fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dalla inopponibilità al fallimento dei documenti non aventi data certa anteriore.

Col secondo, denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt.1852 e 1857 cod. civ., nonché degli artt. 1241 e seg. stesso codice, 56 legge fall., 35 e 39 cod. proc. civ., con riguardo alle caratteristiche del rapporto contrattuale dedotto in causa, che si sarebbe dovuto considerare unico nel suo complesso.

In particolare il rapporto essenziale si sarebbe dovuto ritenere esclusivamente quello di conto corrente, in quanto sul conto corrente erano confluite anche le operazioni derivanti dalle anticipazioni, così da non costituire obbligazionidiverse da quelle a esso relative.

In questa prospettiva, ammettendosi la unicità e unitarietà del rapporto bancario – nel senso della inscindibilità di quello di conto corrente daquello di anticipi su fatture – l’eccezione di compensazione non avrebbe potuto considerarsi inammissibile neppure alla luce della citata sentenza delle Sezioni Unite, trattandosi di compensazione impropria, non soggetta alle preclusioni stabilite per l’eccezione cd. propria in base alla giurisprudenza richiamata dal tribunale.

Col terzo mezzo, in subordine, il Fallimento assume la violazione o falsa applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ., e l’omessa pronuncia su fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, avendo il tribunale mancato di considerare l’istanza di sospensione formulata dalla curatela in corso di giudizio.

II. - Il primo motivo è inammissibile perché riferito a una eccezione di mancanza di data certa di “tutti i conti azionati” dalla banca.

La doglianza è generica in prospettiva di autosufficienza , non risultando specificato cosa in concreto era stato dedotto dinanzi al tribunale; ed è generica anche in rapporto al suo oggetto , non avendo la banca azionato “conti” ma crediti, e peraltro sulla base di operazioni (anticipazione su fatture) non contestate nella loro storicità, salva l’eccezione di compensazione.

III. -Il secondo motivo è invece fondato.

Quella eccepita dal Fallimento era (ed è) una compensazione impropria o atecnica.

Tale è la compensazione che si distingue da quella propria, disciplinata dagli articoli 1241 e seg. cod. civ., perché riguardantecrediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto.In questo caso la compensazione si risolve in una mera verifica contabile delle poste attive e passive delle parti, al punto che il giudice può procedere d'ufficio al relativo accertamento anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze di fatto tempestivamente acquisite al processo (v. di recente Cass. Sez. 1n. 33872-22).

Non è quindi pertinente il richiamo del tribunale alla citata decisione delle Sezioni Unite n. 23225-16.

Il principio affermato da questa decisione afferisce alla compensazione propria, mentre la compensazione fatta valere dal Fallimento atteneva, nel caso concreto, alla necessità di scomputare dal credito vantato dalla banca per anticipi su fatture il controcredito della fallita risultante dalla verifica contabile sul conto corrente destinato a inglobare le poste attive a passive di entrambe leparti.

IV. - Il diniego di compensazione non poteva quindi trovare argomento nella citata decisione delle Sezioni Unite, e neppure nel fatto che – come dice il tribunale – la banca avesse “rinunciato al credito dedotto con riferimento al conto corrente ordinario”.

Èinfatti errato sostenere che le vicende attinenti al saldo del conto corrente fossero “autonome rispetto al credito richiesto”per anticipi su fatture.

Le operazioni di anticipo su fatture debbono pur sempre essere annotate in conto.

E quindi confluiscono esse pure sul conto corrente, così da concorrere a determinarne il saldo.

Questa Corte ha chiarito (con specifico riferimento alla revocatoria fallimentare delle rimesse annotate sui conti anticipi, ma conpremessa di principio ben estendibile al problema che qui rileva) che i conti anticipi rappresentano una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente, con annotazione in "dare" delle anticipazioni erogate al correntista e con annotazione in "avere" dell'esito positivo della riscossione del credito sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente.

Dopodiché però il rapporto tra banca e cliente viene sempre e comunque rappresentato dal saldo del conto corrente ordinario, ove affluiscono tutte le somme portate dai titoli, dalle ricevute bancarie o dalle carte commerciali presentate per l'incasso (v.

Cass. Sez. 1n. 6575-18, Cass. Sez. 1 n. 13449- 11 ) .

V. - Ne segue che il tribunale non avrebbe potuto considerare inammissibile l’eccezione di compensazione (impropria o atecnica) formulata dal Fallimento, ma avrebbe dovuto esaminarne il fondamento nel merito.

L’accoglimento del secondo motivo di ricorso determina l’assorbimento del terzo e comporta che il decreto va cassato con rinvio al medesimo tribunale, in diversa composizione, per nuovo esame.

Il tribunale si uniformerà al principio appena esposto e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso , inammissibile il primo e assorbito il terzo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al T ribunale di [OSCURATO:PERSONA] , in diversa composizion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29118/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2000 SPA, in persona del curatore p.t., domiciliato ex legein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] SPA,in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat a in ROMA , via BROFFERIO, 6, presso lo stud io dell’avvocataSTEFANIA BELLEI , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura a margine del controricorso -controricorrente- avverso il DECRETO di TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 11300/2017 depositatoil 27/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], accogliendo n e l’opposizione, ha ammesso la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena al passivo del Fallimento di Icet 2000 s.p.a., in chirografo, per un importo corrispondente a quanto erogato alla fallita a titolo di anticipazion i su fatture. Ha affermato che la curatela aveva formulato al riguardo un’eccezione di compensazione per un controcredito della società Icet che, in un separato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, era stato oggetto di apposita riconvenzionale;ma ha rilevato che la banca, in sede di ammissione al passivo, aveva rinunciato al credito dedotto con riferimento al conto corrente ordinario. Poiché il credito in discussione era solo quello concernente il rimborso delle somme prestate all’impresa fallita nell’ambito dei due rapporti di anticipazione su fatture, il tribunale ha ritenuto l’eccezione di compensazione inammissibile, p er ché presupponente, invece, l’accertamento di un autonomo controcredito, attinente al saldo del rapporto di conto corrente, oggetto di un separato giudizio ancora al momento in corso; cosa– quest’ultima - impeditiva della pronuncia di compensazione alla luce del principio reso dalla sentenza n. 23225 del 2016 delle Sezioni Unite di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidandosi a tre motivi. La banca ha replicato con controricorsoe memoria. [OSCURATO:PERSONA] I – Col primo motivo il ricorrente denunzia l’om esso esame e l’omessa pronuncia su fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dalla inopponibilità al fallimento dei documenti non aventi data certa anteriore. Col secondo, denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt.1852 e 1857 cod. civ., nonché degli artt. 1241 e seg. stesso codice, 56 legge fall., 35 e 39 cod. proc. civ., con riguardo alle caratteristiche del rapporto contrattuale dedotto in causa, che si sarebbe dovuto considerare unico nel suo complesso. In particolare il rapporto essenziale si sarebbe dovuto ritenere esclusivamente quello di conto corrente, in quanto sul conto corrente erano confluite anche le operazioni derivanti dalle anticipazioni, così da non costituire obbligazionidiverse da quelle a esso relative. In questa prospettiva, ammettendosi la unicità e unitarietà del rapporto bancario – nel senso della inscindibilità di quello di conto corrente daquello di anticipi su fatture – l’eccezione di compensazione non avrebbe potuto considerarsi inammissibile neppure alla luce della citata sentenza delle Sezioni Unite, trattandosi di compensazione impropria, non soggetta alle preclusioni stabilite per l’eccezione cd. propria in base alla giurisprudenza richiamata dal tribunale. Col terzo mezzo, in subordine, il Fallimento assume la violazione o falsa applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ., e l’omessa pronuncia su fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, avendo il tribunale mancato di considerare l’istanza di sospensione formulata dalla curatela in corso di giudizio. II. - Il primo motivo è inammissibile perché riferito a una eccezione di mancanza di data certa di “tutti i conti azionati” dalla banca. La doglianza è generica in prospettiva di autosufficienza , non risultando specificato cosa in concreto era stato dedotto dinanzi al tribunale; ed è generica anche in rapporto al suo oggetto , non avendo la banca azionato “conti” ma crediti, e peraltro sulla base di operazioni (anticipazione su fatture) non contestate nella loro storicità, salva l’eccezione di compensazione. III. -Il secondo motivo è invece fondato. Quella eccepita dal Fallimento era (ed è) una compensazione impropria o atecnica. Tale è la compensazione che si distingue da quella propria, disciplinata dagli articoli 1241 e seg. cod. civ., perché riguardantecrediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto.In questo caso la compensazione si risolve in una mera verifica contabile delle poste attive e passive delle parti, al punto che il giudice può procedere d'ufficio al relativo accertamento anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze di fatto tempestivamente acquisite al processo (v. di recente Cass. Sez. 1n. 33872-22). Non è quindi pertinente il richiamo del tribunale alla citata decisione delle Sezioni Unite n. 23225-16. Il principio affermato da questa decisione afferisce alla compensazione propria, mentre la compensazione fatta valere dal Fallimento atteneva, nel caso concreto, alla necessità di scomputare dal credito vantato dalla banca per anticipi su fatture il controcredito della fallita risultante dalla verifica contabile sul conto corrente destinato a inglobare le poste attive a passive di entrambe leparti. IV. - Il diniego di compensazione non poteva quindi trovare argomento nella citata decisione delle Sezioni Unite, e neppure nel fatto che – come dice il tribunale – la banca avesse “rinunciato al credito dedotto con riferimento al conto corrente ordinario”. Èinfatti errato sostenere che le vicende attinenti al saldo del conto corrente fossero “autonome rispetto al credito richiesto”per anticipi su fatture. Le operazioni di anticipo su fatture debbono pur sempre essere annotate in conto. E quindi confluiscono esse pure sul conto corrente, così da concorrere a determinarne il saldo. Questa Corte ha chiarito (con specifico riferimento alla revocatoria fallimentare delle rimesse annotate sui conti anticipi, ma conpremessa di principio ben estendibile al problema che qui rileva) che i conti anticipi rappresentano una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente, con annotazione in "dare" delle anticipazioni erogate al correntista e con annotazione in "avere" dell'esito positivo della riscossione del credito sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente. Dopodiché però il rapporto tra banca e cliente viene sempre e comunque rappresentato dal saldo del conto corrente ordinario, ove affluiscono tutte le somme portate dai titoli, dalle ricevute bancarie o dalle carte commerciali presentate per l'incasso (v. Cass. Sez. 1n. 6575-18, Cass. Sez. 1 n. 13449- 11 ) . V. - Ne segue che il tribunale non avrebbe potuto considerare inammissibile l’eccezione di compensazione (impropria o atecnica) formulata dal Fallimento, ma avrebbe dovuto esaminarne il fondamento nel merito. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso determina l’assorbimento del terzo e comporta che il decreto va cassato con rinvio al medesimo tribunale, in diversa composizione, per nuovo esame. Il tribunale si uniformerà al principio appena esposto e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso , inammissibile il primo e assorbito il terzo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al T ribunale di [OSCURATO:PERSONA] , in diversa composizion
Decreto Cassazione n. 31850/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris