CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10427/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
edall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e FOGLIA Francesca- intimati -per la cassazione della sentenza n. 1570/2023 della CORTE d'APPELLO diAncona pubblicata il 30.10.2023;Pag. 1 di 8Numero registro generale 1571/2024Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 10427/2026Data pubblicazione 20/04/2026udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 4.2.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. Con sentenza pubblicata il 7.3.2019 il Tribunale di Ancona accoglievala domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta da [OSCURATO:PERSONA] deiPaschi di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], Anna MariaBenatti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relativamente a tre atti di venditadel 13.1.2011, con riserva del diritto di abitazione in favore dei venditori,relativi ad altrettanti immobili: a) appartamento sito in Numana in favoredi [OSCURATO:PERSONA]; b) appartamento con garage, sito in Ancona, via Torresi, infavore di [OSCURATO:PERSONA]; c) laboratorio artigianale, sito in Ancona, viaSacco e Vanzetti, in favore di [OSCURATO:PERSONA].L’attrice aveva addotto di essere creditrice di [OSCURATO:SOCIETA]. pereuro 180.252,79, con fideiussione prestata dai coniugi [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],in forza di decreto ingiuntivo del Tribunale di Ancona dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],l’opposizione al quale era stata rigettata; pochi giorni dopo ilperfezionamento del rapporto anticipi e sedici giorni prima della scadenzadelle prime due ricevute, i garanti avevano costituito il 6.12.2010 unfondo patrimoniale conferendovi tutti gli immobili di loro proprietà, chesuccessivamente avevano trasferito a terzi. Nel periodo agosto/dicembre2010 lo sconfinamento da parte della debitrice era asceso a euro 709.000;ricorrevano inoltre elementi sospetti per i legami personali tra alienanti eacquirenti, la riserva di godimento a favore dei venditori, la scarsatrasparenza dei titoli di pagamento e la preesistenza di gravami ipotecari,oltre a precedenti pronunce revocatorie sul fondo patrimoniale deimedesimi coniugi (sentenze nn. 747/2015 e 1716/2015 del Tribunale diAncona).I convenuti si erano costituiti, tranne la Foglia che rimaneva contumace,e avevano resistito.2. La Corte d’Appello di Ancona, dinanzi alla quale si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria della cessionaria Siena NPL 2018Pag. 2 di 8Numero registro generale 1571/2024Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 10427/2026Data pubblicazione 20/04/2026s.r.l., mentre la Foglia rimaneva contumace, con sentenza pubblicata il30.10.2023, rigettava gli appelli riuniti proposti dal Tiberi e dai fideiussori.3. Ricorre il Tiberi, sulla base di quattro motivi. Resiste concontroricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nella riferita qualità.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Foglia sono rimasti intimati.La trattazione del ricorso era fissata in camera di consiglio, ai sensidell'art. 380-bis.1. c.p.c., per il giorno 23.9.2025, in occasione della qualela controricorrente depositava memoria. La camera di consiglio perimpedimento del consigliere relatore era differita a nuovo ruolo esuccessivamente chiamata per la data odierna.La controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.2901 c.c. in relazione al requisito dell'eventus damni di cui all’art. 2901,comma 1 n. 1, c.c., ex art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.1.1. La Corte d’appello, che ha riconosciuto il requisito del pregiudizio, haomesso di considerare l’esistenza di ipoteche anteriori e prevalenti (sulbene di Numana risultava l’ipoteca giudiziale in favore di [OSCURATO:PERSONA] pereuro 151.331,41; sul laboratorio in via Sacco e Vanzetti gravavanol’ipoteca volontaria in favore del Banco di Sicilia per lire 290.000.000 el’ipoteca giudiziale in favore di [OSCURATO:PERSONA]; sull’immobile di via Torresiinsisteva ancora l’ipoteca sempre a favore di [OSCURATO:PERSONA]), per cui labanca chirografaria - ora la cessionaria Siena NPL 2018 - non avrebbepotuto comunque soddisfarsi. L’esistenza di queste iscrizioni sarebbeemersa da una perizia effettuata per altro giudizio sempre dinanzi alTribunale di Ancona, prodotta in primo grado e mai contestata;conseguentemente si sarebbe imposta una valutazione concreta delpregiudizio quando il bene sia già ipotecato e, più in generale, lamodulazione della pericolosità dell’atto impugnato in relazione allaconcreta possibilità di soddisfacimento.1.2. Il motivo è inammissibile.Pag. 3 di 8Numero registro generale 1571/2024Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 10427/2026Data pubblicazione 20/04/2026Il ricorrente veicola sotto la forma del vizio di violazione di legge unacensura basata sull’omessa considerazione di un fatto decisivo per ilgiudizio, oggetto di discussione tra le parti, non considerato dal giudice delgravame. In altri termini, la censura contenuta nel motivo deveconsiderarsi alla stregua dell’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.,inammissibile in presenza di una doppia pronuncia conforme ai sensidell’art. 360, comma quarto, c.p.c.Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha confermato la decisione delprimo grado in ordine alla sussistenza del requisito dell’eventus damni, e ilricorrente non ha dimostrato la diversità delle ragioni esposte nelle duesentenze con riferimento “ai medesimi fatti” (v. Cass. 29 gennaio 2024 n.2701; Cass. 20 settembre 2023 n. 26934; Cass. 28 febbraio 2023 n.5497; Cass.7 maggio 2018 n. 10897; Cass.10 marzo 2014 n. 5528).2. Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.2901 c.c. “in relazione al punto della sentenza in cui il Collegio ritiene, [il]… requisito soggettivo (partecipatio fraudis) dell'azione revocatoria,rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3) c.p.c.”.2.1. [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Corte d’appello gli avrebbe attribuito laconoscenza del pregiudizio alla creditrice sulla base di presunzioniinidonee o inesistenti. Sostiene quindi che non poteva sapere che oggettodi alienazione fossero gli unici beni dei debitori, non era legato ai debitorida vincoli familiari, l’assunto che l’alienante avrebbe conservato l’uso dellaboratorio non corrispondeva al vero, perché l’immobile, dopo l’acquisto,era rimasto nella sua piena disponibilità, ed era stato ristrutturato,arredato e locato, non era provato che fosse figlio di un creditore diBracaccini, e i prezzi erano congrui o superiori a quelli di mercato secondola perizia non contestata.2.2. Il motivo è inammissibileIl ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia avallato ladecisione del Tribunale in ordine alla sussistenza del requisito soggettivoPag. 4 di 8Numero registro generale 1571/2024Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 10427/2026Data pubblicazione 20/04/2026della scientia damni sulla base di elementi presuntivi asseritamenteinconferenti e, in parte, indimostrati.Nel caso di specie, in realtà, il ricorrente scende con evidenza su unpiano direttamente fattuale laddove contesta la ricostruzione dei fattifunzionale alla verifica della sussistenza del requisito soggettivo edevidenzia l'assenza di legami familiari con i debitori, l'ignoranza circal’alienazione degli unici beni dei debitori, negando che l'alienante abbiacontinuato a utilizzare il laboratorio dopo l'atto di disposizione Ciò sirisolve in una mera sollecitazione al riesame del merito. Il motivo risulta,pertanto, inammissibile in quanto, anziché adeguatamente spiegare lapretesa violazione normativa, si limita a contestare – e anche -genericamente la valutazione delle risultanze probatorie operata dallaCorte d'appello.3. Il terzo motivo denuncia, ex art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.,violazione e falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. per difetto dicompensazione, anche parziale, delle spese nonostante la reciprocasoccombenza.3.1. Avendo la Corte d’Appello rigettato l’eccezione d’inammissibilitàsollevata dall’appellata ai sensi dell’art. 342 c.p.c., si sarebbe dovutariconoscere una reciproca soccombenza e disporre almeno una parzialecompensazione delle spese.3.2. Il motivo è infondato.La valutazione sulla concessione o meno della compensazione dellespese sul presupposto, eventualmente, della esistenza di unasoccombenza reciproca (v. Cass., sez. II, 8 febbraio 2024 n. 3589; Cass.,Sez. Un., 31 ottobre 2022 n. 32061; Cass. sez. III, 19 ottobre 2015 n.21083; Cass., sez. 6-I, 23 gennaio 2012 n. 901) o di altre ragioni rientranel potere discrezionale del giudice di merito ed esula dalla valutazione diquesta Corte (in termini, si veda il consolidato principio di diritto espressoda Cass., Sez. Un., n. 14989/2005, seguito da Cass. 31 marzo 2006 n.7607 e Cass. 26 aprile 2019 n. 11329). Infatti, il sindacato della Corte diPag. 5 di 8Numero registro generale 1571/2024Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 10427/2026Data pubblicazione 20/04/2026cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principiosecondo il quale le spese non possono essere poste a carico della partetotalmente vittoriosa (v. Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022 n. 32061; Cass.15 maggio 2023, n. 13212). Pertanto, esula da tale sindacato e rientra nelpotere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità dicompensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi disoccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi (v.Cass. 31 agosto 2020 n. 18128; Cass. 17 ottobre 2017 n. 24502; Cass.31 marzo 2017 n. 8421; Cass. 19 giugno 2013 n. 15317), ivi compresal’ipotesi di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi (v.Cass. 13212/2023, cit.), ferma restando la necessità della verifica che nonsiano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione dicompensazione, risolvendosi il sindacato di legittimità, come affermatodalla Corte costituzionale (v. sentenza 4 giugno 2014 n. 157), in unaverifica «in negativo» in ragione della «elasticità» costituzionalmentenecessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione dellespese di lite, “non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutelagiurisdizionale la ripetizione delle dette spese in favore della partevittoriosa” (v. Corte Cost. 19 aprile 2018 n. 77; Cass. 26 luglio 2021 n.21400).Il concetto di soccombenza rilevante ai fini della condanna alle spesesi valuta d’altronde sulla globalità della decisione di merito, non sueccezioni preliminari respinte, qualora la parte che le abbia proposte siarisultata totalmente vittoriosa (Cass. sez. III, 55 aprile 2003 n. 5373;Cass., sez. III, 26 febbraio 2014 n. 4562; Cass., sez. 6-II, 2 settembre2014 n. 18503).La circostanza del rigetto dell’eccezione di inammissibilitàdell’appello ex art. 342 c.p.c. non ha determinato in alcun modo unasoccombenza, neppure parziale, a carico dell’appellata, mentre, alcontrario, l'odierno ricorrente è risultato totalmente soccombente nelmerito, onde la condanna alle spese dell’appello è corretta.Pag. 6 di 8Numero registro generale 1571/2024Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 10427/2026Data pubblicazione 20/04/20264. Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 91, comma 1, c.p.c. inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.4.1. [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Corte d’appello senza motivazione specificaha liquidato in favore dell’appellato euro 150 per esborsi, senza che laparte avesse depositato nota spesa o altri giustificativi di spesa.4.2. Il motivo è inammissibile.La censura relativa all’erronea quantificazione delle spese non èesaminabile in questa sede, poiché l’errore del giudice nelladeterminazione della misura delle spese vive sostenute dalla partevittoriosa può essere emendato o con il procedimento di correzione di cuiall’articolo 287 c.p.c., o per mezzo del procedimento di revocazione delprovvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione (v.,Cass., sez. III, 12 ottobre 2010 n. 21012; Cass., sez. III, 13 agosto 2015n. 16778; Cass., sez. II, 22 maggio 2023 n. 14006; Cass., sez. II, 26aprile 2024 n. 11246).5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Le spese del giudizio dicassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., Sez. Un., 20 febbraio2020 n. 4315). P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese allacontroricorrente, liquidate in euro 7.500 per competenze professionali edeuro 200 per esborsi, oltre a rimborso forfettario del 15% e accessori dilegge.Pag. 7 di 8Numero registro generale 1571/2024Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 10427/2026Data pubblicazione 20/04/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma il 4 febbraio 2026.Il PresidenteChiara GraziosiPag. 8 di 8