CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10086/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18952/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. dell’ Abruzzo n. 622/2014depositata il 06/06/2014 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 4 novembre 2004 veniva notificata a FORCELLA Cesare, deceduto nel corso del giudizio, poi proseguito dagli eredi, FORCELLA Domenico, FORCELLA Elda, FORCELLA Micaela e NERONI Rosella , cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione Mod. Unico 1998, presentata per l'anno di imposta 1997, ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e/o dell'art. 60, comma 6, d.P.R. n. 633 del 1972. 2. Proponeva impugnazione il FORCELLA, con la quale eccepiva, tra l'altro, la tardiva notificazione della cartella. 2.1. Esponeva, in particolare, quanto segue: - la stessa era stata notificata ben oltre il termine perentorio previsto dall'art. 25, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, ossia “entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo”: il ruolo era stato reso esecutivo il 30 dicembre 2000 e nella stessa data era avvenuta la trasmissione telematica all'esattore; ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 321 del 1999, questi assume in carico i ruoli entro il 10 del mesesuccessivo, se trasmessi tra il 16 e la fine del mese precedente, ragion per cui, nella specie, il ruolo era stato assunto in carico il 10 gennaio 2001; la notificazione, pertanto, avrebbe dovuto essere effettuata, al più, entro il 31 maggio 2001; - nessu n effetto circa l'avvenuta decadenza s’era prodotto in considerazione dell'entrata in vigore, dal 9 giugno 2001, del decreto legislativo 27 aprile 2001 n. 193, il quale ha modificato il predetto art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, sopprimendone la parte che prevedeva l'obbligo di notificazione del ruolo entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna. 3. Con sentenza n. 70 del 9 giugno 2005, depositata in data 21 luglio 2005, la Commissione tributaria provinciale di Teramo rigettava il ricorso del contribuente. 4. Avverso detta sentenza proponeva appello il FORCELLA. 4.1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell'Abruzzo, con la sentenza n. 30/3/06, emessa l'11 maggio 2006 e depositata il 14 luglio 2006, respingeva il ricorso per difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate. 5. Proposto ricorso per cassazione, la Suprema Corte di cassazione, con ordinanza n. 30705 del 2011, emessa il 6 dicembre 2011 e depositata il 30 dicembre 2011, annullava la sentenza della CTR con rinvio, ritenendo che la legittimazione passiva, nei casi di ricorsi concernenti la tardività della notifica di cartella di pagamento, spetti all'Agenzia delle entrate, e non al concessionario, con conseguente assorbimento di tutte le altre censure. 6. Il giudizio veniva riassunto dagli eredi del FORCELLA, sostenendo che l'evoluzione normativa e giurisprudenziale consentiva di concludere per l'illegittimità della cartella di pagamento sotto il profilo della pacifica tardività della notificazione, tenuto conto che la stessa era stata notificata il 4 novembre 2004, a fronte di dichiarazione presentata nel 1998, e, dunque, oltre il termine prescritto del 31 dicembre 2001. 7. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell'Abruzzo, con la sentenza in epigrafe emarginata, respingeva il ricorso per riassunzione, motivando come segue: - l'eccezione erariale proposta , per la prima volta , in sede di rinvio – eccezione relativa al fatto che, nel caso di specie, in cui il contribuente aveva effettuato la presentazione della dichiarazione ad un ufficio postale, il termine (31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) si sarebbe dovuto considerare decorrente non già dalla data di presentazione all'ufficio postale (31 luglio 1998), bensì dalla data di trasmissione da questo all'Agenzia delle entrate (23 aprile 1999) – “era pienamente legittima[,] in quanto inerente [a,] ed attinente con[,] l'unica questione formante oggetto del giudizio, cioè quella relativa alla tempestività o decadenza della pretesa erariale”; -è inapplicabile la legge n. 106 del 2005[,] “in quanto è entrata in vigore in data successiva a quella dei fatti in questione” ed “e pertanto immotivata la sollevata questione di legittimità costituzionale”; - circa la “richiesta di annullamento della cartella di pagamento”, svolta dai contribuenti siccome notificata oltre il termine decadenziale del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, “la dichiarazione Mod. Unico [19]98 […] è stata presentata a [OSCURATO:PERSONA] il 31 luglio 1998, ma è pervenuta all'Agenzia delle entrate il 23 aprile 1999, il tutto giusta la normativa applicabile ‘ratione temporis’”; - “consolidata dottrina e giurisprudenza sulla scissione dei termini di notifica attesta che per il notificante il termine decorre dalla spedizione dell’atto[,] ma per il ricevente il termine decorre dalla data in cui l'atto entra nella sua disponibilità (ricezione)[,]con conferma delle diverse decorrenze della relativa decadenza”; - pertanto, “c onsiderato che l'art. 1, comma 5 - bis, del d.l. 17 giugno 2005, n. 106 […], prevede che la notifica della cartella di pagamento è effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001, e considerato che tale disposizione è ritenuta applicabile al caso di specie […], ne deriv[erebbe comunque una] concreta applicazione […]” tale per cui il termine avrebbe dovuto computarsi dal 23 aprile 1999 (data in cui [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso la dichiarazione all'Agenzia delle entrate), non già dal 31 luglio 1998 (data di presentazione della dichiarazione all'ufficio postale). 8. Propongono ricorso per cassazione i contribuenti con quattro motivi, cui resiste con articolato controricorso l'Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Assumono rilievo logicamente e giuridicamente prioritario gli ultimi due motivi di ricorso, che possono essere enunciati e trattati congiuntamente, per evidente comunanza di censure. 2. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,violazione e/o falsa applicazione dell’art. 63 D.Lgs. n. 546 del 1992. I contribuenti avevano eccepito l'inammissibilità della questione sollevata dall'Ufficio circa il computo del termine di decadenza quinquennale della notifica della cartella di pagamento a decorrere dalla ricezione della dichiarazione dei redditi a seguito della trasmissione dall'intermediario, in quanto la stessa era stata proposta per la prima volta solo in sede di riassunzione e non anche nei precedenti gradi di giudizio. La CTR, nel respingere l’eccezione, e quindi nel ritenere l'ammissibilità della questione, ha violato il principio per cui nel giudizio di rinvio non possono essere sollevate questioni non trattate nelle fasi pregresse. 3. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nullità del procedimento e della sentenza impugnata. La sentenza impugnata è illegittimaper avere la CTR ammesso l’ingresso in giudizio di un’eccezione erariale (quella di cui al motivo al motivo precedente) nuova e mai rilevata nei gradi precedenti. Il carattere chiuso del giudizio di rinvio comporta che la controversia debba essere riproposta nello stato di istruzione nel quale è stata pronunciata la sentenza cassata. 4. Entrambi i motivi sono infondati. 4.1. È pacifico che sin dall’atto introduttivo del giudizio il “thema” vertito in causa sia sempre stato quello della tempestività della notificazione della cartella di pagamento. A cagione di ciò, come correttamente osservato dalla CTR, il profilo introdotto dall’Agenzia delle entrate nel giudizio di rinvio in ordine al “dies” da cui computare il termine di notificazione della cartella (se dalla consegna a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. o dalla ricezione dall’Ufficio), ben lungi dall’integrare un “novum” inammissibile, afferisce invece pienamente al suddetto “thema”, dal momento che la questione della dedotta inosservanza – secondo la prospettazione della parte privata – del termine decadenziale di notificazione della cartella involge “a priori” quella della decorrenza del termine: talché, allegato dalla parte privata che esso decorrerebbe dalla presentazione della dichiarazione, a sua volta da intendersi come consegna della stessa alle poste, costituisce mera difesa della parte pubblica opporre che siffatta presentazione si è realizzata solo successivamente, con l’effettiva trasmissione della dichiarazione, da parte delle poste, all’Ufficio. 5. Anche gli altri due motivi possono essere enunciati e trattati congiuntamente per la loro sostanziale sovrapponibilità. 6. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 17 e 25 d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 1, comma 5-bis, d.l. n. 106 del 2005, conv. dalla l. n. 156 del 2005, e dell’art. 3 d.P.R. n. 322 del 1998. La sentenza impugnata è illegittima nel compiere le seguenti due affermazioni: a) che l'art. 1, comma 5-bis, d.l. n. 106 del 2005, è inapplicabile alla fattispecie, siccome antecedente all'entrata in vigore della disposizione normativa; b) che comunque i contribuenti avrebbero errato nella computazione dei termini, decorrenti dal momento dell'effettiva ricezione della dichiarazione da parte dell'amministrazione finanziaria. In particolare: - quanto al primo profilo, la giurisprudenza di illegittimità ha ritenuto che il regime transitorio, introdotto dalla l. n. 156 del 2005 in sede di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 106 del 2005, sia applicabile anche ai processi in corso ed agli atti notificati prima dell'entrata in vigore della novella. A tenore di detta giurisprudenza, è dunque indubbia la retroattività della l. n. 156 del 2005 (“rectius”, la sua applicabilità ai rapporti non ancora esauriti), fermo restando che, nel caso in cui tale interpretazione non dovesse essere condivisa, il giudizio dovrebbe essere sospeso e dovrebbe essere sollevata questione di legittimità costituzionale, affinché venisse accertata l'illegittimità del regime transitorio per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.; -quanto al secondo profilo, la CTR erroneamente sostiene che, anche a voler applicare la novella, comunque la notificazione della cartella di pagamento dovrebbe essere ritenuta tempestiva poiché dovrebbe aversi riguardo alla data di pervenimento della dichiarazione all'Agenzia delle entrate (23 aprile 1999), anziché alla data di presentazione della stessa, nell'ultimo giorno utile, a [OSCURATO:PERSONA] (31 luglio 1998). La tesi della scissione dei termini sostenuta dalla CTR è illegittima alla luce dell'art. 3, comma 8, d.P.R. n. 322 del 1998, che sancisce che la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca o all'ufficio postale. La dichiarazione presentata all'ufficio postale è quindi da considerarsi presentata anche all'amministrazione finanziaria lo stesso giorno in cui il contribuente provvede alla sua consegna all'ufficio medesimo. A sua volta, l’art. 1, comma 5-bis, d.l. n. 106 del 2005, prevede che, per le dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001, il termine decadenziale per la notificazione della cartella di pagamento è quello del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione. Ne consegue che, stante il combinato disposto delle due disposizioni testé richiamate, nella specie, la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro e non oltre il 31 dicembre 2003, non già, come invece ritenuto dalla CTR, entro e non oltre il 31 dicembre 2004. 7. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17 e 25 d.P.R. n. 602 del 1973. Nel caso di ritenuta inapplicabilità della novella di cui alla l. n. 156 del 2005, comunque la sentenza impugnata sarebbe illegittima, laddove riconosce la tempestività della notifica, per violazione e/o falsa applicazione delle norme indicate in rubrica. 8. Priore è la prima censura formulata con il primo motivo, di cui al superiore par. 6, lett. a), che tuttavia non esaurisce il “thema decidendum”. 9. Detta censura è fondata, avendovi finanche aderito l’Agenzia delle entrate in controricorso, sul presupposto della consolidata giurisprudenza di legittimità che, ormai pacificamente, riconosce efficacia retroattiva alla disciplina di cui all’art. 1, comma 5-bis, d.l. n. 106 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 156 del 2005 (in tal senso, da ultimo, cfr. Sez. 5, n. 1858 del 28/01/2020, Rv. 656746- 01). 9.1. Un tanto determina l’assorbimento del secondo motivo. 10. Fondata è poi la seconda censura formulata con il primo motivo, di cui al superiore par. 6, lett. b). 10.1. Rileva l’art. 3 d.P.R. n. 322 del 1998. Nel testo applicabile “ratione temporis”, il suddetto articolo – significativamente modellato sulle analoghe cadenze dell’art. 12 d.P.R. n. 600 del 1973, non a caso abrogato dall’art. 9, comma 9, d.P.R. n. 322 del 1998 –prevedeva: -al comma 1, che “la dichiarazione è presentata gratuitamente all'amministrazione finanziaria, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.A., convenzionate” (secondo l’attuale comma 1, “le dichiarazioni sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un ufficio della Poste italiane S.p.A. secondo le disposizioni di cui ai commi successivi”); - al comma 6, che “le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. Il soggetto incaricato ai sensi del comma 3 rilascia al contribuente o al sostituto di imposta, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione per il tramite di una banca o di un ufficio postale, copia della dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti e, entro quindici giorni successivi a quello in cui l'amministrazione finanziaria ha comunicato l'avvenuto ricevimento della dichiarazione, copia della relativa attestazione” (secondo l’attuale comma 6, “le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione nonché, entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, la dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1 e copia della comunicazi one dell'Agenzia delle entrate di ricezione della dichiarazione”); - al comma 7, che “l e banche e la Poste I taliane S.p. A . trasmettono in via telematica le dichiarazioni all'amministrazione finanziaria entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni stesse” (secondo l’attuale comma 7, “le banche e la Poste I taliane S.p. A . trasmettono in via telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate entro quattro mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre tale termine, entro quattro mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse, ove non diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11”); -al comma 8, che “la dichiarazione si consi dera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca o all'ufficio postale ovvero trasmessa all'amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche direttamente o da parte dei soggetti di cui al comma 3” (secondo l’attuale comma 8, “la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca o all'ufficio postale ovvero è trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3”); - al comma 10, che “la prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca o dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5 ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica” (secondo l’attuale comma 10, “la prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5”); - al comma 11, che “le modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., comprese la misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte e convenzioni, approvate con decreto del Ministro delle e finanze” (secondo l’attuale comma 11, “le modalità tecniche di trasmissione delle dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella [OSCURATO:PERSONA]. Le modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., comprese le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate”). 10.1.1. Alla stregua della disciplina che precede, il termine di presentazione della dichiarazione “per il tramite di una banca o di un ufficio della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” – termine anticipato previsto in via di favore per il contribuente – è, inequivocabilmente, per chiara enunciazione normativa, quello della consegna alla banca o alle poste. 10.1.2. Come condivisibilmente affermato in ricorso, l'art. 3, comma 8, d.P.R. n. 322 del 1998, da una parte, e l’art. 1, comma 5-bis, d.l. n. 106 del 2005, nonché, più in generale, l’art. 25, comma 1, lett. a) e b), d.P.R. n. 602 del 1973, dall’altra, descrivono un sistema chiuso, in ragione del quale, identificandosi il termine di presentazione della dichiarazione con quello di materiale consegna della stessa alla banca o alle poste, è da quel termine che decorrono gli ulteriori termini, in capo all’amministrazione, per l’esercizio dei poteri di controllo e di liquidazione della dichiarazione, con la conseguenza che eventuali ritardi della banca o delle poste nell’effettuazione dell’invio della dichiarazione all’amministrazione sono “ex lege” irrilevanti. Invero: -l'art. 3, comma 8, d.P.R. n. 322 del 1998, faceva, e seguita a far, coincidere la fattispecie della “presentazione” della dichiarazione con la pura e semplice consegna della stessa alla banca o alle poste, espressamente affermando, come visto, che “la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca o all'ufficio postale”, sicché la banca o l’ufficio postale costituiscono delegati dell’amministrazione alla ricezione; - l’art. 1, comma 5 - bis, d.l. n. 106 del 2005, computa giust’appunto dalla “presentazione” il termine di esercizio dei poteri di controllo, giacché “la notifica delle relative cartelle di pagamento è effettuata, a pena di decadenza: a) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 2004; b) entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003; c) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001” (analogamente, nel regime ordinario, dispone l’art. 25, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, secondo cui “il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973”). 10.1.3. Né, nella fisiologia dello schema normativo che si va illustrando, si registrano menomazioni del termine in forza del quale poter l’amministrazione procedere ai controlli: detto termine resta invece integro, perché, sebbene banche e poste dispongano (ex comma 7) di cinque (già quattro) mesi dalla ridetta presentazione per procedere all’inoltro, il termine di presentazione della “dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” è corrispondentemente anticipato rispetto alle ordinarie modalità trasmissive (anche mediante intermediari). 10.2. In siffatto contesto normativo, l’inosservanza, da parte della banca o delle poste, del termine di inoltro di cui al comma 7 dell’art. 3 d.P.R. n. 322 del 1998 costituisce fonte di responsabilità nei confronti dell’amministrazione sia sul piano convenzionale (comma 11), sino alla revoca dell’abilitazione alla “trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni” (comma 4), che sul piano propriamente sanzionatorio (art. 34, comma 4, d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 326 del 2003), ma giammai può ridondare in sfavore del contribuente, che non ha alcun controllo e men che meno alcuna possibilità di intervento sull’operato della banca o delle poste medesime. 10.3. A definitivamente escludere, sul piano sistematico, la possibilità di alcuna diversa conclusione, soccorre la considerazione che far decorrere il termine per i controlli dell’amministrazione dall’effettiva e materiale ricezione della dichiarazione da parte di quest’ultima significherebbe consentire che il “dies a quo” e, pertanto, “a fortiori” , il “dies ad quem” di detto termine potrebbero finanche essere procrastinati senza predeterminazione, secondo la casuale volontà della banca o di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (oltretutto – valga rilevare – inadempienti a normativa e convenzioni ) . Pare evidente che ciò realizzerebbe un’ingiustificata lesione della certezza dei rapporti giuridici, alla quale, peraltro, come bene evidenziato in ricorso, aveva inteso porre rimedio proprio la sentenza n. 280 del 15/07/2005 della Corte costituzionale, su cui si è innestata la problematica di diritto intertemporale esitata nell’emanazione dell’art. 1, comma 5-bis, d.l. n. 106 del 2005, allorquando ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 proprio nella parte in cui non prevedeva un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale dovesse essere notificata al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Significativo, al riguardo, è infatti l’“incipit” del comma 5-bis, inteso ad esplicitare a chiare lettere il “fine di garantire l'interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni e[, nel contempo,] di assicurare l'interesse pubblico alla riscossione dei crediti tributari”. 10.5. Stanti gli insuperabili indici letterali e sistematici che si sono evidenziati, decentrata, per quanto perspicua, appare l’affermazione della CTR, nella sentenza impugnata, secondo cui, nella specie, al fine di determinare il “dies a quo” del termine decadenziale per la notificazione della cartella di pagamento, dovrebbe trovare applicazione l’avviso espresso da “consolidata dottrina e giurisprudenza sulla scissione dei termini di notifica”, onde trarne la conclusione che siffatto “dies a quo” coinciderebbe, non con la consegna della dichiarazione alla banca o alle poste, ma con la materiale trasmissione dall’una o dalle altre effettuata all’amministrazione. 10.5.1. Non condivisibile, infatti, è l’implicito presupposto da cui siffatta affermazione muove, consistente in ciò che quello della scissione dei termini sia un principio generale dell’ordinamento. È la stessa CTR a ricordare come il principio che ne occupa abbia riguardo ai “termini di notifica”. In effetti, esso è stato enunciato per la prima volta in materia di notificazione degli atti processuali civili da C. cost. n. 447 del 2002, seguita da C. cost. n. 28 del 2004. Ulteriormente, a tale materia resta circoscritta la previsione dell’art. 60, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973, introdotto dall’art. 37, comma 27, lett. f), d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 223 del 2006, secondo cui “qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cii l’atto è ricevuto”. 10.5.2. È bensì vero che il principio di scissione dei termini è stato esteso dalla giurisprudenza di legittimità anche alla notificazione degli atti di imposizione tributaria, ma un tanto – come ricordato da Sez. U, n. 40453 del 17/12/2021, in motivazione, par. 8.8 – solo in ragione dell’“espresso richiamo” dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 “alle norme processuali civili in materia di notificazioni”. 10.6. La fattispecie della presentazione della dichiarazione mediante consegna ad un ufficio bancario o postale è palesemente diversa sia da quella della notificazione sia, viepiù, da quella della mera spedizione di un piego raccomandato a mezzo del servizio postale. 10.7. D’altronde, a termini dell’art. 3 d.P.R. n. 322 del 1998, con precipuo riguardo, dunque, alla fattispecie della presentazione della dichiarazione, non sono contemplati casi di scissione degli effetti neppure in relazione alla trasmissione della dichiarazione con modalità telematiche, postoche il comma 10 (sia nell’originaria che nell’attuale formulazione) risolve la possibile discrasia tra trasmissione e ricezione telematiche accordando valenza di unica prova ammissibile della presentazione (pur realizzantesi, ex comma 8, con la trasmissione, alla stregua di una sorta di prenotazione degli effetti) solo in ragione della comunicazione di “avvenuto ricevimento” (che pertanto corrobora “ex post” il perfezionamento dell’efficacia della presentazione sin dal momento della trasmissione). In relazione alla consegna della dichiarazione ad un ufficio bancario o postale, l’“incipit” del comma 8 è chiaro nell’affermare che “la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca o all'ufficio postale”. Talché, in tal caso (che ormai ha un ambito applicativo del tutto residuale, vigendo l’obbligo di trasmissione telematica), la fattispecie della presentazione si perfeziona con la consegna. 11. Conclusivamente, deve enunciarsi il seguente principio di diritto: “Qualora la dichiarazione sia presentata dal contribuente per il tramite di una banca convenzionata o di un ufficio di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., alla stregua della previsione di cui all’art. 3, comma 1, d.P.R. n. 322 del 1998 (nella versione ‘ratione temporis’ applicabile), poiché la presentazione si identifica con la materiale consegna all’ufficio bancario o postale, i termini entro cui deve essere notificata l’eventuale cartella di pagamento decorrono dalla data di detta consegna, senza che possa assumere ril ievo il ritardo con cui l’ufficio bancario o postale abbia materialmente effettuato la trasmissione della dichiarazione all’amministrazione ai sensi del comma 7 del predetto articolo, dovendosi garantire l'insopprimibile interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni, a fronte dell'interesse pubblico alla riscossione dei crediti tributari”. 12. Applicando gli illustrati principi alla fattispecie, con conseguente rilevanza unicamente del momento della consegna della dichiarazione da parte del FORCELLA a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., non può che constatarsi la tardività della notificazione della cartella di pagamento oggetto di giudizio, al cospetto delle previsioni di cui al citato art. 1, comma 5-bis, d.l. n. 106 del 2005: invero, presentata dal FORCELLA la dichiarazione a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. il 31 luglio 1998, la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre 2003. Pertanto, il motivo, “in parte qua”, merita accoglimento. 12.1. Sussistendoinoltre i presupposti affinché questa Suprema Corte decida nel merito, dal momento che non si rendono necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, deve, per l’effetto, annullarsi la cartella. 13. In ragione del complessivo esito della lite, della notevole d