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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21207/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 28 settembre 2021, la quale ha confermato la condanna per furto aggravato pronunziata dal Tribunale della medesima città in composizione monocratica del 3 maggio 2019 (artt. 81cpv., 624, 625 n.2 cod. pen.). -Considerato che il primo motivo di ricorso, il quale lamenta l'affermazione di responsabilità, è aspecifico, omettendo il confronto con le fonti di prova a carico, avendo la Corte territoriale risposto alle doglianze difensive evidenziando come il mancato collegamento del cavo alla rete sia dipeso dall'avere l'imputato colpito a bastonate quest'ultimo (si richiamano, a tale riguardo, le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA]). - Rilevato che manifestamente infondato è il secondo motivo, il quale contesta l'applicazione della circostanza aggravante del mezzo fraudolento.

Al riguardo si richiama la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis Sez. 5, n. 5055 del 23/09/2019, Rv. 278307) secondo la quale in tema di furto di energia elettrica, costituisce mezzo fraudolento e, pertanto, integra l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen., l'allacciamento abusivo alla rete esterna mediante un cavo volante per la sottrazione dell'energia elettrica. -Rilevato che, a seguito della entrata in vigore in data 31 dicembre 2022 del d.lgs. n.150/2022, la fattispecie contestata è divenuta perseguibile a querela, ma che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., la eventuale sopravvenuta mancanza di una condizione di procedibilità, non consentendo la declaratoria di inammissibilità, l'instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. un., 21 giugno 2018 n. 40150, Salatino). -Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 apr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 28 settembre 2021, la quale ha confermato la condanna per furto aggravato pronunziata dal Tribunale della medesima città in composizione monocratica del 3 maggio 2019 (artt. 81cpv., 624, 625 n.2 cod. pen.). -Considerato che il primo motivo di ricorso, il quale lamenta l'affermazione di responsabilità, è aspecifico, omettendo il confronto con le fonti di prova a carico, avendo la Corte territoriale risposto alle doglianze difensive evidenziando come il mancato collegamento del cavo alla rete sia dipeso dall'avere l'imputato colpito a bastonate quest'ultimo (si richiamano, a tale riguardo, le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA]). - Rilevato che manifestamente infondato è il secondo motivo, il quale contesta l'applicazione della circostanza aggravante del mezzo fraudolento. Al riguardo si richiama la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis Sez. 5, n. 5055 del 23/09/2019, Rv. 278307) secondo la quale in tema di furto di energia elettrica, costituisce mezzo fraudolento e, pertanto, integra l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen., l'allacciamento abusivo alla rete esterna mediante un cavo volante per la sottrazione dell'energia elettrica. -Rilevato che, a seguito della entrata in vigore in data 31 dicembre 2022 del d.lgs. n.150/2022, la fattispecie contestata è divenuta perseguibile a querela, ma che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., la eventuale sopravvenuta mancanza di una condizione di procedibilità, non consentendo la declaratoria di inammissibilità, l'instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. un., 21 giugno 2018 n. 40150, Salatino). -Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 apr