CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 marzo 2023
Cassazione n. 24273/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 13396/20 proposto da: -) [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 19 marzo 2020 n. 776; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora innanzi, “la RMA”) stipulò con la società [OSCURATO:SOCIETA] una assicurazione contro i danni da eventi atmosferici. Oggetto: assicurazione contro i danni. Nel 2007 la RMA chiese alla [OSCURATO:SOCIETA] di essere indennizzata dei danni causati da piogge che, percolando all’interno di un capannone, avevano danneggiato i mobili ivi custoditi. Assicurato ed assicuratore nominarono un perito per parte, affinché i due periti provvedessero congiuntamente alla stima del danno, che venne da essi quantificato in euro 430.000. 2. Nel 2008 la RMA, non avendo ottenuto l’indennizzo, chiese ed ottenne dal Tribunale di Monza, sezione di Desio, un decreto ingiuntivo nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], per l’importo di euro 430.000. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione al decreto, eccependo che l’assicurata non aveva assolto l’obbligo di avviso di cui all’art. 1913 c.c., decadendo così dal dirittoall’indennizzo; che non vi era prova della causa del danno; che la stima dei danni effettuata dai periti non era vincolante nei propri confronti, perché mai ratificata. 3. Con sentenza 10.12.2009 n. 768 il Tribunale di Monza revocò il decreto ingiuntivo, ritenendolo errato quanto al calcolo degli interessi di mora, ma condannò comunque la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento di euro 430.000 in favore della RMA. La sentenza fu appellata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Con sentenza 8.5.2013 n. 1866 la Corte d’appello di Milano accolse il gravame e revocò il decreto ingiuntivo ordinando alla RMA di restituire alla UnipolSai le somme incassate in esecuzione della sentenza di primo grado. Ritenne la Corte d'appello che l'atto con cui i due periti, nominati uno per parte, avevano stimato i danni causati dalla pioggia non costituiva una transazione; che esso non era quindi vincolante per le parti, e che comunque riguardava soltanto l'entità del danno, ma non l'indennizzabilità del sinistro. La sentenza fu impugnata per Cassazione dallaRMA. 5. Con sentenza 14 luglio 2016 n. 14359 questa Corte: -) rigettò i motivi di ricorso con cui la sentenza d'appello era censurata nella parte in cui aveva ritenuto che la stima del danno compiuta dai periti non fosse vincolante per la società assicuratrice; -) accolse il motivo di ricorso con cui la sentenza d’appello era censurata per omessa pronuncia: e cioè per non avere deciso sulla domanda, formulata in via subordinata dalla RMA, di condanna dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo anche nel caso di revoca del decreto ingiuntivo. 6. Riassunta la causa, con sentenza 19 marzo 2020 n. 776 la Corte d'appello di Milano in sede di rinvio ha rigettato l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza del Tribunale di Monza. La Corte d’appello ha ritenuto che: -) la denuncia di sinistro da parte della RMA fu tempestiva; -) l’omessa denuncia del sinistro alla polizia era irrilevante, perché il sinistro non fu causato da un fatto-reato; -) la causa del sinistro (la pioggia) non era stata contestata, e comunque era confermata dalla prova testimoniale; -) la circostanza che al momento del danno i mobili danneggiati si trovassero all’aperto, e non al chiuso, era fatto impeditivo della domanda e doveva essere provato dalla [OSCURATO:SOCIETA]; -) l’ammontare del danno risultava dall’atto sottoscritto dai periti all’esito della procedura amichevole di stima, prevista dall’art. 17 lettera (a) delle condizioni generali di contratto, ed era vincolante per le parti. 7. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla [OSCURATO:SOCIETA] con ricorso fondato su tre motivi. La RMA ha resistito con controricorso, illustrato da succinta memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente rileva il Collegio come la sentenza di questa Corte 14 luglio 2016 n. 14359, sopra ricordata, sia stata pronunciata da un collegio giudicante composto da un magistrato che compone altresì l’odierno collegio giudicante. Tale circostanza tuttavia non comporta alcun obbligo di astensione, alla luce del principio ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui il collegio che giudichi del ricorso per cassazione proposto avverso un sentenza pronunciata dal giudice di rinvio può essere composto anche da magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, senza che sussista alcun obbligo di astensione a loro carico ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto tale partecipazione non determina alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice, e ciò a prescindere dalla natura del vizio che ha determinato la pronuncia di annullamento, che può consistere indifferentemente in un error in procedendo o in un error in iudicando. Anche in quest'ultima ipotesi, infatti, il sindacato è esclusivamente di legalità, riguardando l'interpretazione della norma ovvero la verifica del suo ambito di applicazione, al fine della sussunzione della fattispecie concreta, come delineata dal giudice di merito, in quella astratta (ex plurimis, Sez. 3, Ordinanza n. 1542 del 25/01/2021). 1.1. Col primo motivo la UnipolSai lamenta, in sostanza, la violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti, nonché degli articoli 1913 e 1915 del codice civile. Il motivo è rivolto contro il capo di sentenza che ha rigettato l'eccezione di decadenza dell'assicurata dal diritto all'indennizzo, per violazione dell'obbligo di avviso di cui all'articolo 1913 c.c.. Nell’illustrazione del motivo sono esposte tre censure così riassumibili: a) la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto tempestiva una denuncia di sinistro che invece fu tardiva, perché non compiuta entro i 5 giorni lavorativi previsti dalla polizza; b) la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto valida una denuncia di sinistro che non rispondeva ai requisiti richiesti dal contratto, ed in particolare non conteneva lo stato particolareggiato degli enti colpiti dal sinistro; c) la Corte d'appello ha travisato la lettera del contratto, laddove pur in presenza di una clausola ben chiara, ha ritenuto superflua la denuncia del sinistro all'autorità di polizia. 1.2. La censura sub(a) è inammissibile. L’interpretazione del contratto adottata dal giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità quando siano state violate le regole legali di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.. Tale violazione, tuttavia , non può dir si sussistente sol perché il testo contrattuale consentiva in teoria altre e diverse interpretazioni, rispetto a quella fatta propria dalla sentenza impugnata. L’interpretazione del contratto prescelta dal giudice di merito può essere sindacata in sede di legittimità solo quando sia grammaticalmente, sistematicamente o logicamente scorretta, ma non quando costituisca una non implausibile interpretazione, preferita tra altre non implausibili interpretazioni (ex multis, in tal senso, Sez. 3 -, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017, Rv. 646649 – 01; Sez. 1 - , Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017; Sez. 1, Sentenza n. 6125 del 17/03/2014; Sez. 3, Sentenza n. 16254 del 25/09/2012; Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv. 610944 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 10131 del 02/05/2006, Rv. 589465 –01). Nel caso di specie, la Corte d’appello ha interpretato il contratto nel senso che: a) il termine di denuncia del sinistro fosse diverso a seconda del tipo di beni colpiti dal sinistro; b) per i beni concretamente danneggiati nel caso di specie il termine contrattualmente previsto per la denuncia di sinistro dall’art. 17 degli intercalari di polizza era di 10 giorni; c) era “pacifico” tra le parti che il sinistro avesse colpito uno dei beni sub (b). Si tratta dunque di una,non implausibile, tra le molteplici interpretazioni dell’art. 17 delle condizioni aggiuntive e particolari di polizza, come tale non sindacabile in questa sede. A tale non implausibile interpretazione la società ricorrente non fa altro che contrapporre la propria: di qui l’inammissibilità del motivo di ricorso qui in esame. 1.3. La censura sub(b) è inammissi bile perché dalla sentenza impugnata non risulta mai prospettata nei gradi di merito la questione concernente il contenuto della denuncia di sinistro, e la sua conformità alle prescrizioni contrattuali. Sicché delle due l’una: -) se la questione della completezza della denuncia di sinistro non fu proposta, essa è inammissibile in questa sede perché nuova; -) se quella questione fu proposta, allora su essa la Corte d’appello non ha provveduto, e la sentenza d’appello si sarebbe dovuta impugnare per omessa pronuncia, il che non è avvenuto. 1.4. La censura sub (c) è inammissibile perché anch’essa investe l’interpretazione del contratto al di fuori dei casi in cui è consentita: e cioè quando l’interpretazione proposta dal ricorrente sia l’unica possibile e consentita dal testo contrattuale. Non è questo il nostro caso, dal momento che non implausibilmente la Corte d’appello ha ritenuto che il patto contrattuale, il quale imponeva all’assicurato l’onere di denunciare il sinistro alla polizia,in tanto potesse applicarsi, in quanto il sinistro fosse scaturito da un fatto astrattamente ipotizzabile come reato (ad es., l’incendio). Ed infatti non sarebbe concepibile un obbligo di denunciare agli organi di polizia un evento naturale quale la pioggia. 2. Col secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 2697 c.c.; 115 e 116 c.p.c.; nonché l'omesso esame di un fatto decisivo. Anche in questo caso l'illustrazione del motivo contiene più censure, così riassumibili: a) la Corte d'appello ha invertito l'onere della prova, addossando all'assicuratore l'onere di provare le circostanze da cui dipendeva l'esclusione della garanzia, e quindi violando il principio per cui è l'assicurato che ha l'onere di provare la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dal contratto perché sorga il diritto all'indennizzo; b) la Corte d'appello ha accolto la domanda della RMA nonostante questa non avesse in alcun modo dimostrato: b’) che la causa del danno rientrasse fra quelle previste dal contratto, ed in particolare che il bagnamento dei mobili avvenne per intasamento delle gronde dei pluviali, piuttosto che per infiltrazioni, così come previsto dalla polizza; b’’) che le piogge che causarono il danno furono “eccezionali”. 2.1. Nella parte in cui lamenta la violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova il motivo è infondato. Il fatto costitutivo della pretesa dell’assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell’assicuratore contro i danni ed avente ad oggetto il pagamento dell’indennizzo pattuito, è l’avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L’assicurato, dunque, ha l’onere di dimostrare che si è verificato il fatto dannoso previsto nella polizza; che esso sia stato prodotto dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza. 2.3. È noto tuttavia come il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio delimitato attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, l’indennizzabilità ai soli danni derivanti da determinate cause (delimitazione causale del rischio), ovvero ai soli danni consistiti in determinati eventi (delimitazione oggettiva del rischio), od ancora ai soli danni sinistri che abbiano colpito determinate persone (delimitazione soggettiva del rischio). Per effetto dell’inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l’assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie: (a) i rischi inclusi; (b) i rischi esclusi; (c) i rischi non compresi. I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all’assicurato il pagamento dell’indennizzo. I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile). I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l’indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l’indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine). 2.4. La distinzione appena riassunta, risalente e condivisa da autorevole dottrina, riverbera effetti sul piano del riparto dell’onere della prova. La circostanza che l’evento dannoso rientri tra i “rischi inclusi” è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall’assicurato. La circostanza che l’evento verificatosi rientri fra i rischi “non compresi” costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall’assicuratore. Tale circostanza, infatti , non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivodell’eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell’eccezione intenda sollevare. Tali princìpi sono già stati affermati da questa Corte, con orientamento cui il collegio intende dare continuità (Sez. 3, Sentenza n. 25510 del 21.9.2021; Sez. 3, Ordinanza n. 9205 del 2.4.2021; Sez. 3-, Ordinanza n. 1558 del 23/01/2018). 2.4.1. Nel caso di specie, il contratto copriva i danni causati da eventi atmosferici. Era, dunque, onere dell’assicurato provare l’esistenza del danno,e che esso fosse stato causato da un evento atmosferico. Il contratto tuttavia delimitava tale rischio, escludendo i danni a beni lasciati all’aperto. Tale circostanza di fatto costituiva, per quanto detto, un fatto impeditivo del diritto all’indennizzo, e correttamente la Corte d’appello ha ritenuto onere della società assicuratrice darne la prova. 2.5. La seconda censura esposta nel secondo motivo di ricorso [riassunta supra, § 2, sub(b)] è invece inammissibile perché investe la valutazione delle prove. Infatti, la Corte di merito, in base ad un accertamento in fatto, non censurabile in questa sede, ha ritenuto adeguatamente provato l’avverarsi di un fatto rientrante tra quelli per i quali il contratto prevedeva la “copertura del rischio, quale presup posto per il riconoscimento del diritto all’indennizzo”. 3. Col terzo motivo la società ricorrente lamenta (al di là della intitolazione del motivo di ricorso, non pertinente rispetto al suo contenuto) che la Corte d'appello ha violato il vincolo imposto dalla sentenza di questa Corte 14359/16 al giudice di rinvio. Nell’illustrazione del motivo si sostiene che all’esito del precedente giudizio di legittimità questa Corte confermò la prima sentenza d'appello nella parte in cui aveva ritenuto non vincolante per la società assicuratrice la stima amichevole del danno; il giudice di rinvio invece, violando tale statuizione, ha ritenuto l'esatto opposto, e cioè che la stima del danno compiuta dai due tecnici nominati uno per parte “non può essere ulteriormente [messa]in discussione”. 3.1. Il motivo è fondato. Dall’esame della sentenza di questa Corte 14359/16 risulta che: -) la Corte d’appello di Milano, nella prima sentenza d’appello, aveva ritenuto che la stima amichevole del danno compiuta dai periti nominati dalle parti del contratto di assicurazione non fosse vincolante per l'assicuratore; -) tale statuizione era stata impugnata per cassazione dalla RMA, la quale aveva sostenuto che il contratto consentiva all'assicuratore di contestare le valutazioni dei periti, e riservarsi l'azione giudiziaria, solo nel caso di perizia contrattuale (prevista dall’art. 18 delle condizioni generali), ma non anche nel caso di stima amichevole del danno (prevista da una clausola diversa, e cioè l’art. 17 delle condizioni generali); -) questa Corte rigettò tale motivo di ricorso, stabilendo che esso era infondato in quanto il Tribunale, reputando che la stima del danno non fosse vincolante per la [OSCURATO:SOCIETA], non aveva violato le regole sull’interpretazione del contratto, e che “dai documenti prodotti e richiamati dalla ricorrente”(cioè la RMA) risultava che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva formulato riserva di accettare la stima del danno compiuta dai periti. Pertanto,sulla circostanza che la stima del danno compiuta dai periti non fosse vincolante per la [OSCURATO:SOCIETA] si era formato il giudicato interno. Di conseguenza la Corte d’appello, per stabilire se esistesse e di che entità fosse il danno indennizzabile da parte della [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe potuto ritenere vincolante quel documento, ma avrebbe dovuto procedere ad un nuovo accertamento in facto, sulla base delle prove disponibili. 4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; rigetta il secondo motivo di ricorso; accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata i