Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 27730/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso 55/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente - contro avverso la sentenza n. 1230/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 08/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n.1230/2020 pubblicata il 8-05-2020 la Corte d'appello di Venezia ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Nigeria, avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

Il richiedente riferiva di aver lasciato definitivamente il suo Paese perché aveva rifiutato l'adesione alla setta degli Ogboni, a cui apparteneva il padre.

La Corte d'appello ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale della Nigeria, descritta con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 motivi di ricorso sono così rubricati:«T.

Violazione ex art. 360 n. 3 e 4, c.p.c. - nullità della sentenza per motivazione apparente in rapporto agli artt. 5, comma 6, D. Lgs. 286/1998 e art. 8 CEDU, per avere la Corte d'Appello escluso la richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria omettendo: 1) una valutazione autonoma sulla condizione di vulnerabilità del soggetto, omettendo di considerare i rapporti internazionali prodotti nel procedimento di primo e di secondo grado (ALL.D doc.4 pag. 15-18 e doc. 5 pag.26 e 27), la relazione del Prof.

Gius (ALL.D doc. 10) prodotta nelle note difensive del 9.11.2017 (ALL.D doc. 2); 2) una valutazione comparativa tra l'odierna situazione in capo al ricorrente e la possibile compromissione del nucleo dei suoi diritti fondamentali in caso di rimpatrio nel Paese di origine, omettendo di considerare i rapporti che descrivono il fenomeno delle sette in Nigeria (ALL.D doc. 5 pag.8) e quanto dedotto dinnanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (ALL.

D doc. 3 pag. 4-5), nel procedimento di primo grado (ALL.

D doc. 1 e doc. 4 pag. 2, 3) e di appello (ALL.D doc. 5 pag. 5,6) sul percorso di inclusione sociale svolto dal ricorrente; Il.

Violazione ex art. 360 n. 4 e n. 5 c.p.c. - nullità della sentenza in relazione agli artt. 3 comma 3, 4, 5, 6 d.lgs. 251/2007 e art. 8 comma 3 d.lgs. 25/08, per avere la Corte d'Appello: 1) elaborato una motivazione scorretta e parziale sulla credibilità interna della vicenda narrata; 2) omesso un fatto decisivo per il giudizio nel giudizio di credibilità del ricorrente, quale l'impossibilità dello stesso di essere tutelato da parte delle autorità statali così come dedotto nel procedimento di primo e di secondo grado (ALL.D doc. 4 pag. 8-10 e doc. 5 pag. 18-21); Lu.

Violazione ex art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 25 e 102, Cost., e agli artt. 158 c.p.c. e dell'art. 110 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 - nullità della sentenza impugnata per aver la Corte d'Appello violato il diritto del ricorrente ad essere cfludicato dal giudice naturale e precostituito per legge, nonché per difetto di costituzione del giudice».

2. In via pregiudiziale, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione dell'intimato Ministero dell'Interno, tardivamente effettuata con un atto denominato «atto di costituzione», non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio «con il presente atto al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370 c.p.c.,, comma 1 c.p,c.».

Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui agli artt. 370 cod. proc. civ. e 366 primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l'esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (tra le tante Cass.23921/2020).

3. Il terzo motivo, da esaminarsi prioritariamente perché è denunciato il vizio processuale di nullità della sentenza per vizio di costituzione dell'organo giudicante, è infondato.

3.1. Occorre premettere che l'eccezione di illegittimità c:ostituzionale, oggetto di rilievo da parte di questa Corte con ordinanze 32032/2019 e 32033/2019, pur essendo stata giudicata fondata da Corte Cost. 41 del 2021, è tuttavia priva di effetto con riguardo al presente giudizio, avendo infatti la Corte dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del D.L. n. 69 del 2013, convertito in legge, con modificazioni, nella L. n. 98 del 2013, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino, «fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 del D.Lgs. n. 116 del 2017», di modo che deve intendersi che la predetta declaratoria si renderà efficace solo all'esito del preconlizzato riordino ordinamentale nei termini stabiliti dalla legge.

3.2. Tanto precisato, il terzo motivo di ricorso non ha fondamento, essendo consolidato l'insegnamento secondo cui il vizio di costituzione del giudice e la nullità della sentenza per violazione dell'art. 25 Cost. sono ravvisabili solo quando la sentenza sia stata posta in essere da persona estranea all'ufficio e non investita della funzione esercitata.

L'art. 25 Cost., infatti, nel disporre che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge considera la competenza dell'organo giudiziario nel suo complesso, ma non esclude che nell'ambito di questo possano verificarsi variazioni nella concreta composizione dell'organo giudicante, che possono essere determinate sia dall'avvicendarsi dei magistrati assegnati all'ufficio giudiziario competente in virtù di legge preesistente, sia dalle sostituzioni che, consentite dalle norme processuali, possano essere determinate da necessità organizzative del medesimo ufficio.

Ne consegue che non danno luogo a nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice le violazioni delle disposizioni relative alla destinazione del giudice alle sezioni e quelle relative alla formazione dei collegi (Cass., Sez.

III, 14/02/2000, n. 1643; così in analoga fattispecie Cass. 31302/2021).

4. I motivi primo e secondo, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

4.1. Il ricorrente si duole del giudizio di non credibilità espresso dalla corte di merito (secondo motivo) senza minimamente confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, con cui è stata argomentata in dettaglio, anche tramite riscontro da fonti di conoscenza, sia la non credibilità esterna, per essere la setta degli Ogboni più un gruppo massonico che un'associazione criminale, cui sono ammessi, con reclutamento volontario e non per mere ragioni successorie, soggetti appartenenti all'elite della società nigeriana, sia la non credibilità interna della vicenda narrata (cfr. pag. da 3 a 5 della sentenza).

Per contro, le censure non esprimono una critica compiuta e pertinente a dette argomentazioni, sono generiche e astratte, ed è, pertanto, ugualmente inconferente la doglianza circa la mancata protezione da parte delle Autorità statali dalla suddetta setta.Il ricorrente si duole, altresì, del diniego della protezione umanitaria (primo motivo) svolgendo deduzioni parimenti del tutto generiche in ordine al lungo periodo trascorso in Italia, alla sua età e condizione sociale, nonché in ordine alla valutazione comparativa, che assume omessa, e al contesto di provenienza, senza minimamente precisare quale sia la sua concreta situazione di vulnerabilità, limitandosi solo a richiamare i metodi violenti e illegali della setta degli Ogboni, nonché senza minimamente precisare quale sia l'integrazione in Italia che assume raggiunta.

5. Nulla deve disporsi circa le spese dli lite del presente giudizio, stante l'irrituale costituzione del Ministero.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass.

S.U. n.5314/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti proce.ssuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 55/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente - contro avverso la sentenza n. 1230/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 08/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n.1230/2020 pubblicata il 8-05-2020 la Corte d'appello di Venezia ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Nigeria, avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il richiedente riferiva di aver lasciato definitivamente il suo Paese perché aveva rifiutato l'adesione alla setta degli Ogboni, a cui apparteneva il padre. La Corte d'appello ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale della Nigeria, descritta con indicazione delle fonti di conoscenza. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 motivi di ricorso sono così rubricati:«T. Violazione ex art. 360 n. 3 e 4, c.p.c. - nullità della sentenza per motivazione apparente in rapporto agli artt. 5, comma 6, D. Lgs. 286/1998 e art. 8 CEDU, per avere la Corte d'Appello escluso la richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria omettendo: 1) una valutazione autonoma sulla condizione di vulnerabilità del soggetto, omettendo di considerare i rapporti internazionali prodotti nel procedimento di primo e di secondo grado (ALL.D doc.4 pag. 15-18 e doc. 5 pag.26 e 27), la relazione del Prof. Gius (ALL.D doc. 10) prodotta nelle note difensive del 9.11.2017 (ALL.D doc. 2); 2) una valutazione comparativa tra l'odierna situazione in capo al ricorrente e la possibile compromissione del nucleo dei suoi diritti fondamentali in caso di rimpatrio nel Paese di origine, omettendo di considerare i rapporti che descrivono il fenomeno delle sette in Nigeria (ALL.D doc. 5 pag.8) e quanto dedotto dinnanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (ALL. D doc. 3 pag. 4-5), nel procedimento di primo grado (ALL. D doc. 1 e doc. 4 pag. 2, 3) e di appello (ALL.D doc. 5 pag. 5,6) sul percorso di inclusione sociale svolto dal ricorrente; Il. Violazione ex art. 360 n. 4 e n. 5 c.p.c. - nullità della sentenza in relazione agli artt. 3 comma 3, 4, 5, 6 d.lgs. 251/2007 e art. 8 comma 3 d.lgs. 25/08, per avere la Corte d'Appello: 1) elaborato una motivazione scorretta e parziale sulla credibilità interna della vicenda narrata; 2) omesso un fatto decisivo per il giudizio nel giudizio di credibilità del ricorrente, quale l'impossibilità dello stesso di essere tutelato da parte delle autorità statali così come dedotto nel procedimento di primo e di secondo grado (ALL.D doc. 4 pag. 8-10 e doc. 5 pag. 18-21); Lu. Violazione ex art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 25 e 102, Cost., e agli artt. 158 c.p.c. e dell'art. 110 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 - nullità della sentenza impugnata per aver la Corte d'Appello violato il diritto del ricorrente ad essere cfludicato dal giudice naturale e precostituito per legge, nonché per difetto di costituzione del giudice». 2. In via pregiudiziale, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione dell'intimato Ministero dell'Interno, tardivamente effettuata con un atto denominato «atto di costituzione», non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio «con il presente atto al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370 c.p.c.,, comma 1 c.p,c.». Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui agli artt. 370 cod. proc. civ. e 366 primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l'esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (tra le tante Cass.23921/2020). 3. Il terzo motivo, da esaminarsi prioritariamente perché è denunciato il vizio processuale di nullità della sentenza per vizio di costituzione dell'organo giudicante, è infondato. 3.1. Occorre premettere che l'eccezione di illegittimità c:ostituzionale, oggetto di rilievo da parte di questa Corte con ordinanze 32032/2019 e 32033/2019, pur essendo stata giudicata fondata da Corte Cost. 41 del 2021, è tuttavia priva di effetto con riguardo al presente giudizio, avendo infatti la Corte dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del D.L. n. 69 del 2013, convertito in legge, con modificazioni, nella L. n. 98 del 2013, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino, «fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 del D.Lgs. n. 116 del 2017», di modo che deve intendersi che la predetta declaratoria si renderà efficace solo all'esito del preconlizzato riordino ordinamentale nei termini stabiliti dalla legge. 3.2. Tanto precisato, il terzo motivo di ricorso non ha fondamento, essendo consolidato l'insegnamento secondo cui il vizio di costituzione del giudice e la nullità della sentenza per violazione dell'art. 25 Cost. sono ravvisabili solo quando la sentenza sia stata posta in essere da persona estranea all'ufficio e non investita della funzione esercitata. L'art. 25 Cost., infatti, nel disporre che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge considera la competenza dell'organo giudiziario nel suo complesso, ma non esclude che nell'ambito di questo possano verificarsi variazioni nella concreta composizione dell'organo giudicante, che possono essere determinate sia dall'avvicendarsi dei magistrati assegnati all'ufficio giudiziario competente in virtù di legge preesistente, sia dalle sostituzioni che, consentite dalle norme processuali, possano essere determinate da necessità organizzative del medesimo ufficio. Ne consegue che non danno luogo a nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice le violazioni delle disposizioni relative alla destinazione del giudice alle sezioni e quelle relative alla formazione dei collegi (Cass., Sez. III, 14/02/2000, n. 1643; così in analoga fattispecie Cass. 31302/2021). 4. I motivi primo e secondo, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili. 4.1. Il ricorrente si duole del giudizio di non credibilità espresso dalla corte di merito (secondo motivo) senza minimamente confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, con cui è stata argomentata in dettaglio, anche tramite riscontro da fonti di conoscenza, sia la non credibilità esterna, per essere la setta degli Ogboni più un gruppo massonico che un'associazione criminale, cui sono ammessi, con reclutamento volontario e non per mere ragioni successorie, soggetti appartenenti all'elite della società nigeriana, sia la non credibilità interna della vicenda narrata (cfr. pag. da 3 a 5 della sentenza). Per contro, le censure non esprimono una critica compiuta e pertinente a dette argomentazioni, sono generiche e astratte, ed è, pertanto, ugualmente inconferente la doglianza circa la mancata protezione da parte delle Autorità statali dalla suddetta setta.Il ricorrente si duole, altresì, del diniego della protezione umanitaria (primo motivo) svolgendo deduzioni parimenti del tutto generiche in ordine al lungo periodo trascorso in Italia, alla sua età e condizione sociale, nonché in ordine alla valutazione comparativa, che assume omessa, e al contesto di provenienza, senza minimamente precisare quale sia la sua concreta situazione di vulnerabilità, limitandosi solo a richiamare i metodi violenti e illegali della setta degli Ogboni, nonché senza minimamente precisare quale sia l'integrazione in Italia che assume raggiunta. 5. Nulla deve disporsi circa le spese dli lite del presente giudizio, stante l'irrituale costituzione del Ministero. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti proce.ssuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma
Sentenza Cassazione n. 27730/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris