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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 giugno 2021

Cassazione n. 33571/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 7291-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rap- presenta e difende; - Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, eletti- vamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, presso l'Avvocatura comunale di Roma, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - Controrícorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Ro- ma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che le rappresentano e difendono; - Controricorrenti - avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di ROMA deposi- , tata il 16/07/2019; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 24/06/2021, dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.; «Inammissibilità del ricorso avverso pronuncia di rigetto di domanda di usucapione: i tre motivi si risolvono in una censura di merito relativa all'accertamento del fatto e alla valutazione delle prove acquisite (i giudici di merito hanno ritenuto non provato il possesso ad usucapionem, escludendo la sussistenza di una interversione del possesso successiva alla originaria de- tenzione), profili del giudizio che non sono sindacabili in sede di legittimità (Cass., Sez.

Un., n. 898 del 14/12/1999), risultando la motivazione della sentenza impugnata non apparente né manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 8053 del 07/04/2014) ed essendo prive di decisività le lettere racco- mandate richiamate dal ricorrente, dovendosi ribadire che spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, nonché scegliere, tra le risul- tanze probatorie, quelle ritenute idonee alla dimostrazione dei fatti (Cass., Sez.

Un., n. 5802 del 1998)»; Considerato che: - il Collegio condivide la proposta del Relatore; - la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reitera- tiva degli stessi; - il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; - le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; - ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 com- ma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versa- mento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricor- rente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorren- te, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 24 giugno 2021.

SIDENTE G. Lombaito DEPOS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7291-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rap- presenta e difende; - Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, eletti- vamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, presso l'Avvocatura comunale di Roma, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - Controrícorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Ro- ma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che le rappresentano e difendono; - Controricorrenti - avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di ROMA deposi- , tata il 16/07/2019; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 24/06/2021, dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.; «Inammissibilità del ricorso avverso pronuncia di rigetto di domanda di usucapione: i tre motivi si risolvono in una censura di merito relativa all'accertamento del fatto e alla valutazione delle prove acquisite (i giudici di merito hanno ritenuto non provato il possesso ad usucapionem, escludendo la sussistenza di una interversione del possesso successiva alla originaria de- tenzione), profili del giudizio che non sono sindacabili in sede di legittimità (Cass., Sez. Un., n. 898 del 14/12/1999), risultando la motivazione della sentenza impugnata non apparente né manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. Un., n. 8053 del 07/04/2014) ed essendo prive di decisività le lettere racco- mandate richiamate dal ricorrente, dovendosi ribadire che spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, nonché scegliere, tra le risul- tanze probatorie, quelle ritenute idonee alla dimostrazione dei fatti (Cass., Sez. Un., n. 5802 del 1998)»; Considerato che: - il Collegio condivide la proposta del Relatore; - la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reitera- tiva degli stessi; - il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; - le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; - ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 com- ma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versa- mento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricor- rente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorren- te, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 24 giugno 2021. SIDENTE G. Lombaito DEPOS