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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024

Cassazione n. 11284/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Genova, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto in merito alla questione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., che oltre a non essere stata dedotta nei motivi di appello, appare manifestamente infondata, non costituendo atto arbitrario del pubblico ufficiale l'accompagnamento coattivo presso l'ufficio in mancanza dell'arresto, potendo essere giustificato anche solo per procedere all'identificazione (ex art. 349, comma 4, cod. proc. pen.); ritenuto che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così eciso il 16 febbraio 2024 il ere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente Angelo ostanzo [OSCURATO:PERSONA] 8 MAR 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Genova, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto in merito alla questione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., che oltre a non essere stata dedotta nei motivi di appello, appare manifestamente infondata, non costituendo atto arbitrario del pubblico ufficiale l'accompagnamento coattivo presso l'ufficio in mancanza dell'arresto, potendo essere giustificato anche solo per procedere all'identificazione (ex art. 349, comma 4, cod. proc. pen.); ritenuto che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così eciso il 16 febbraio 2024 il ere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente Angelo ostanzo [OSCURATO:PERSONA] 8 MAR 2024
Sentenza Cassazione n. 11284/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris