CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 24570/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA] n. a Noci il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] n. a Mottola il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA] n. ad Acquaviva delle Fonti il 28/5/1993 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, in data 20/6/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, confermava la decisione del Gip del Tribunale di Taranto che, in data 3/11/2021, aveva riconosciuto gli imputati colpevoli del delitto di tentata estorsione aggravata, condannandoli, in esito a giudizio abbreviato, ciascuno alla pena di anni due mesi quattro di reclusione. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, il quale con unico atto ha dedotto la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla conferma della responsabilità degli imputati per l'addebito loro ascritto; alla mancata qualificazione del fatto come tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni e al diniego delle attenuanti generiche.3. Le censure che concernono la responsabilità dei ricorrenti per i fatti contestati hanno carattere meramente reiterativo delle doglianze sottoposte a vaglio dalla Corte territoriale e disattese con esaustiva motivazione che non presta il fianco a rilievi per correttezza e congruenza logica. Infatti, i giudici distrettuali hanno ampiamente illustrato le ragioni a sostegno della piena attendibilità della p.o. [OSCURATO:PERSONA], confutando in dettaglio tutte le obiezioni difensive (pagg. 6-10); hanno evidenziato che le versioni accreditate dagli imputati, peraltro tutt'altro che convergenti, risultano smentite dalle risultanze processuali espressamente richiamate (pag. 11); hanno persuasivamente argomentato in ordine al concorso del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nell'illecito; hanno motivatamente negato l'asserita inconsistenza delle condotte violente e minacciose attuate nei confronti della vittima ( pag. 13). La difesa sollecita una rivalutazione delle emergenze probatorie acquisite preclusa in sede di legittimità a fronte di una trama argomentativa che non palesa criticità logiche. 3.1 Analogamente la sentenza impugnata ha disatteso con corretta motivazione la richiesta di alternativa qualificazione giuridica delle condotte ai sensi degli artt. 56,393 cod.pen., rimarcando l'assenza di evidenze a sostegno dell'asserito credito vantato dall'Aloisio nei confronti della p.o., di cui non sono stati chiaramente enunziati dai prevenuti né l'esatto importo né la causale. 3.2 Manifestamente infondate s'appalesano anche le conclusive censure concernenti il diniego delle attenuanti generiche, avendo la Corte di merito effettuato un accurato scrutinio delle deduzioni difensive, disattendo la richiesta in considerazione dell'assenza di elementi concretamente apprezzabili al fine dell'invocata attenuazione sanzionatoria. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere estenso