CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37716/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 del TRIBUNALE di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza. n7 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 17 febbraio 2023, indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice d'appello, ha confermato la decisione del Giudice di Pace con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabili del delitto di cui agli artt. 110, 582 cod. pen, per avere cagionato lesioni a [OSCURATO:PERSONA], giudicate guaribili in giorni due, e a [OSCURATO:PERSONA], con prognosi, per quest'ultimo, di giorni cinque, e condannati alla pena ritenuta di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni a favore delle due costituite parti civili. 2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], con atto unico, affidando le proprie censure ad un unico motivo, col quale deducono violazione di legge per avere il Tribunale omesso di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione dello stesso. Più in particolare, il Tribunale avrebbe errato nell'applicare la disciplina normativa in tema di sospensione del termine di prescrizione e di riunione dei procedimenti. Premettono i ricorrenti che il Giudice di primo grado, all'udienza del 18 gennaio 2021, aveva riunito i due procedimenti a carico dei due imputati (il procedimento n. 604/20, a carico sia della Pascual sia di [OSCURATO:PERSONA], e il procedimento n. 751/18, nei confronti della sola Pascual) su richiesta della difesa degli stessi, avanzata all'udienza del 4 febbraio 2020, dando atto che il capo d'imputazione era il medesimo. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado avrebbe errato nel ritenere che la richiesta di riunione dei procedimenti incidesse sui termini di sospensione del corso della prescrizione. In tal modo, il Tribunale avrebbe posto in essere un'estensione in malam partem degli effetti di sospensione nel corso della prescrizione previsti dall'articolo 159 cod. pen. ad altra imputazione, in ragione di un provvedimento di riunione dei processi. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/1.0/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, per intervenuta prescrizione del reato in epoca antecedente la sentenza gravata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato.Premesso che il reato è stato commesso in data 10 settembre 2014, il termine di prescrizione derivante dall'applicazione degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., è spirato in data 10 marzo 2022, in data anteriore alla sentenza di primo grado del 4 aprile 2022. Il rinvio disposto su sollecitazione della difesa, all'udienza del 4 febbraio 2020, non ha comportato alcuna sospensione del termine di prescrizione, dal momento che la richiesta scaturisce da una duplicazione di procedimenti, aventi ad oggetto lo stesso fatto contestato agli imputati, sia pure con estensione, nel secondo capo di imputazione, ad altra vittima. In relazione a quest'ultimo capo di imputazione, oggetto del solo procedimento n. 604/2020, non si registra alcun rinvio, con la conseguenza che trova applicazione il condiviso orientamento giurisprudenziale, alla stregua del quale l'estensione dell'effetto al reato connesso si produce a condizione che la causa della interruzione o sospensione del termine si sia verificata dopo la riunione dei procedimenti (Sez. 5, n. 38078 del 05/04/2005, Mangia, Rv. 233074 - 01). Ne segue che il rinvio disposto nel primo procedimento rappresenta la conseguenza di una scelta processuale erronea del p.m. le cui conseguenze non possono ricadere sugli imputati. È proprio tale peculiarità a rendere non conferente il richiamo della sentenza impugnata a Sez. 3, n. 43913 del 13/10/2021, Moris, Rv. 282100 - 0, che riguarda l'ipotesi di riunione non provocata dall'identità dei due procedimenti. D'altra parte, il rinvio disposto in data 4 febbraio 2020, i cui effetti sono cessati con la riunione disposta all'udienza del 18 gennaio 2021, ha neutralizzato gli effetti della sospensione della prescrizione disposta per effetto della pandemia. Questa Corte ha, infatti, chiarito che la sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti (Sez. 5, n. 2647 del 29/09/2021, dep. 2022, Fava, Rv. 282431 - 01). 2. Ne discende che, in difetto dell'evidenza di cause riconducibili all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., occorre prendere atto dell'intervenuta prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, che travolge anche le statuizioni civili, dal momento che essa è maturata prima della sentenza di primo grado. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il r