Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 659/2007
ECLI:EU:T:2007:256
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 12 settembre 2007 – [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA]
(causa T‑348/03)
«Aiuti di Stato – Regime fiscale di aiuti attuato dai [OSCURATO:PERSONA] – Attività di finanziamento internazionale di gruppi d’impresa – Decisione che dichiara il regime di aiuto incompatibile con il mercato comune – Disposizione transitoria – Tutela del legittimo affidamento – Principio della parità di trattamento – Ricevibilità – Legittimazione ad agire»
1.
Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale (Art. 230, quarto comma, CE) (v.
punti 58, 72)
2.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione
della [OSCURATO:PERSONA] che dichiara un regime di aiuti di Stato incompatibile con il mercato comune e prevede un regime transitorio
– Ricorso proposto da un’impresa esclusa dal regime transitorio – Ricevibilità – Presupposti (Artt. 87, n. 1, CE e 230, quarto
comma, CE) (v. punti 93‑96, 100)
3.
Aiuti concessi dagli Stati – Compatibilità di un aiuto con il mercato comune – Legittimo affidamento eventuale in capo agli
interessati – Tutela – Presupposti e limiti (Art. 88, n. 2, primo comma, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 7)
(v. punti 132‑135)
4.
Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che dichiara un regime di aiuti di Stato incompatibile con il mercato
comune e prevede un regime transitorio – Mancanza di provvedimenti provvisori a favore degli operatori che hanno presentato
una domanda di aiuti ancora pendente al momento dell’adozione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] di avviare il procedimento
d’indagine formale – Operatori che fondatamente ripongono un legittimo affidamento nella concessione di un ragionevole periodo
transitorio (Art. 88, n. 2, primo comma, CE) (v. punti 138, 149‑150)
[OSCURATO:PERSONA] di annullamento dell’art. 2 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 17 febbraio 2003, 2003/515/CE, concernente il regime
di aiuti attuato dai [OSCURATO:PERSONA] per le attività di finanziamento internazionale (GU L 180, pag. 52), nei limiti in cui esso
esclude dal regime transitorio gli operatori che, alla data dell’11 luglio 2001, avevano già proposto presso l’amministrazione
fiscale olandese una domanda di applicazione del regime degli aiuti in questione su cui questa non aveva ancora deciso a tale
data
Dispositivo
1)
L’art. 2 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 17 febbraio 2003, 2003/515/CE, concernente il regime di aiuti attuato dai [OSCURATO:PERSONA] per le attività di finanziamento internazionale, è annullato nei limiti in cui esso esclude dal regime transitorio gli
operatori che, alla data dell’11 luglio 2001, avevano proposto presso l’amministrazione fiscale olandese una domanda di applicazione
del regime degli aiuti in questione su cui questa non aveva ancora deciso a tale data.
2)
[OSCURATO:PERSONA] sopporterà la totalità delle spese.