CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2024
Cassazione n. 46189/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio; ritenuto che nel caso di specie, il dato ponderale anche se riferito al quantitativo lordo di 6,134 kg è stato coerentemente ritenuto indicativo alla stregua dell'assenza di ulteriori elementi favorevoli che potessero giustificare la diversa qualificazione dei fatti, considerate anche le modalità organizzate del trasporto della droga ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90; ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato anche in merito alla determinazione della pena, applicando una diminuzione non nel massimo per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, adeguata alla doverosa rivalutazione conseguente all'esclusione dell'aggravante dell'art. 80 T.U. Stup. senza alcuna violazione del divieto di "reformatio in peius"; ritenuto che la memoria difensiva del 24/10/2024 rivolta a contestare l'inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di manifesta infondatezza e conseguente inammissibilità. ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il giorno 15 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] •liere estensore [OSCURATO:PERSONA]