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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 45132/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 16.6.2021 del Tribunale di Brindisi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la rinuncia al ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 16.6.2021 il Tribunale di Brindisi, adito in sede di riesame, ha confermato il sequestro preventivo eseguito di urgenza dalla P.G. e convalidato, su richiesta del Pubblico Ministero, dal Gip nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di un fabbricato, ubicato a circa 300 metri dalla battigia e come tale sottoposto a vincolo paesaggistico, sul quale erano in corso lavori di ristrutturazione e di ampliamento in assenza dei necessari titoli abilitativi sul piano tanto urbanistico quanto paesaggistico. 2.

Avverso il suddetto provvedimento l'indagata ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 309, nono comma cod. proc. pen., la mancanza di autonoma valutazione nel provvedimento genetico degli elementi che ne costituivano il necessario fondamento e la conseguente trasgressione ad opera del Tribunale adito dell'obbligo di annullamento dell'ordinanza sottoposta al suo esame.

Deduce che il richiamo per relationem da parte del Gip al verbale di sequestro operato dalla PG riguardava la ricostruzione delle sole vicende fattuali, alle quali tuttavia non si accompagnava alcuna illustrazione delle ragioni sottese alla disposta misura reale in punto di fumus, venendo ad esempio del tutto tralasciata la circostanza che la Ferraro risiedeva stabilmente in tale area, per essersi il provvedimento genetico limitato ad affermare che fossero in corso di realizzazione interventi di ristrutturazione e di ampliamento di manufatti preesistenti, affermazione questa di certo non bastevole ad integrare l'onere motivazionale relativo all'individuazione, sia pure sommaria, degli elementi costitutivi dei reati provvisoriamente contestati.

Contesta altresì l'apparenza della motivazione resa dal Gip in punto dì periculunn, circoscritta alla riproduzione di una formula di mero stile relativa alla necessità di evitare l'ulteriore protrazione della condotta illecita.

3. Con successiva memoria trasmessa via Pec alla Cancelleria di questa Corte in data 21.10.2021 il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], nel far presente di aver medio tempore presentato al Gip, nell'interesse della sua assistita, istanza per la rimessione in pristino dell'area per la quale era in attesa di conoscere l'entità e la tipologia degli interventi da eseguire, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire [OSCURATO:PERSONA] In via preliminare deve essere rilevato che la memoria sottoscritta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e trasmessa via Pec alla Cancelleria di questa Corte in data 21.10.2021 non può configurare, a dispetto del suo contenuto, una valida rinuncia al ricorso in difetto sia di sottoscrizione dell'atto da parte dell'indagata, sia di procura speciale conferita al difensore stante la natura strettamente personale di tale atto.

Né può desumersi da quanto ivi prospettato la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente, non essendo intervenuto successivamente alla presente impugnativa alcun provvedimento a lei favorevole rispetto al sequestro impugnato, o che, comunque, alcun evento che consenta di ritenere la presente pronuncia inutiliter data.Passando alla disamina del ricorso, lo stesso deve essere, ciò nondimeno, dichiarato inammissibile.

Il tema dell'autonoma valutazione degli elementi costitutivi delle fattispecie criminose provvisoriamente contestate, così come quello delle esigenze cautelari, risulta essere stato puntualmente affrontato, come evidenzia la lettura del provvedimento impugnato, dai giudici del riesame, che con coerenti rilievi e corrette argomentazioni giuridiche hanno escluso che nel caso di specie fosse ravvisabile alcuna lacuna in tal senso nell'ordinanza genetica.

Premesso che la previsione di "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma primo, lett.c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati a fondamento della decisione e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della disposizione della misura (Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017 - dep. 21/03/2017, Marra, Rv. 269648), il Tribunale pugliese, nella dettagliata valutazione dell'ordinanza genetica, evidenzia come fosse ivi presente il nucleo fondante in punto di fumus i reati ipotizzati costituito dalla constata assenza, a fronte di interventi edilizi riconducibili all'ampliamento delle volumetrie dei fabbricati preesistenti e al loro integrale rifacimento così da averne alterato la sagoma e la struttura originarie, dei titoli abilitativi richiesti sul piano tanto urbanistico quanto paesaggistico, indice della valutazione compiuta dal giudice emittente la misura sulla sussistenza dei presupposti legittimanti il vincolo cautelare.

Invero, se la motivazione del provvedimento originario che si risolve nell'esclusivo rinvio per relationem alla richiesta dell'organo inquirente, ovvero nella riproduzione pedissequa del medesimo, magari attraverso la tecnica del copia-incolla, può costituire una ragione invalidante del medesimo provvedimento per mancanza di autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, atteso che il richiamo integrale alle richieste del PM da parte del giudice emittente costituisce il segno palese dell'assenza dell'esame critico dei predetti elementi e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura, altrettanto non può dirsi allorquando la richiesta del pubblico ministero sia soltanto in parte qua richiamata per relationem, ovverosia, così come accaduto nel caso di specie, con riferimento alle sottostanti vicende constatate dalla PG, ed invece venga specificamente valutato il presupposto configurante l'elemento costitutivo del reato ipotizzato (la mancanza del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica in presenza di interventi non riconducibili all'edilizia libera eseguiti su area sottoposta a vincolo) che, agganciandosi agli elementi fattuali richiamati, rappresenta il segno dell'autonoma valutazione da parte del giudice emittente il sequestro.Lo stesso è stato ritenuto da parte dei giudici del riesame con riferimento al periculum, in cui l'utilizzo della formula, sia pure anodina, della "necessità di evitare l'ulteriore protrazione della condotta illecita ed il completamento dell'opera", trovando specifico fondamento nella richiesta del Pubblico Ministero in cui si dava atto che i lavori al momento dell'esecuzione del sequestro ad opera della PG fossero in corso stante la presenza degli strumenti e dei materiali edili rinvenuti nel cantiere, è stata coerentemente ritenuta l'espressione sintetica della valutazione autonomamente compiuta in punto di esigenze cautelari dal Gip.

Al cospetto di siffatto dettagliato apparato motivazionale, non può non rilevarsi come le doglianze difensive, nell'indulgere sul tema già devoluto al Tribunale del riesame senza alcun confronto argomentativo con i rilievi ivi sviluppati, incorrano nel difetto di specificità, cui si aggiunge altresì, in mancanza di allegazione alla presente impugnativa, a dimostrazione del proprio assunto del provvedimento genetico e della richiesta del Pubblico Ministero, il difetto di autosufficienza del ricorso, incombendo sulla parte ricorrente che deduca il vizio di manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione rispetto ad atti specificamente indicati, quello di curarne l'integrale trascrizione o allegazione al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità (ex nnultis Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015 - dep. 26/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053) Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 16.6.2021 del Tribunale di Brindisi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la rinuncia al ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 16.6.2021 il Tribunale di Brindisi, adito in sede di riesame, ha confermato il sequestro preventivo eseguito di urgenza dalla P.G. e convalidato, su richiesta del Pubblico Ministero, dal Gip nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di un fabbricato, ubicato a circa 300 metri dalla battigia e come tale sottoposto a vincolo paesaggistico, sul quale erano in corso lavori di ristrutturazione e di ampliamento in assenza dei necessari titoli abilitativi sul piano tanto urbanistico quanto paesaggistico. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagata ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 309, nono comma cod. proc. pen., la mancanza di autonoma valutazione nel provvedimento genetico degli elementi che ne costituivano il necessario fondamento e la conseguente trasgressione ad opera del Tribunale adito dell'obbligo di annullamento dell'ordinanza sottoposta al suo esame. Deduce che il richiamo per relationem da parte del Gip al verbale di sequestro operato dalla PG riguardava la ricostruzione delle sole vicende fattuali, alle quali tuttavia non si accompagnava alcuna illustrazione delle ragioni sottese alla disposta misura reale in punto di fumus, venendo ad esempio del tutto tralasciata la circostanza che la Ferraro risiedeva stabilmente in tale area, per essersi il provvedimento genetico limitato ad affermare che fossero in corso di realizzazione interventi di ristrutturazione e di ampliamento di manufatti preesistenti, affermazione questa di certo non bastevole ad integrare l'onere motivazionale relativo all'individuazione, sia pure sommaria, degli elementi costitutivi dei reati provvisoriamente contestati. Contesta altresì l'apparenza della motivazione resa dal Gip in punto dì periculunn, circoscritta alla riproduzione di una formula di mero stile relativa alla necessità di evitare l'ulteriore protrazione della condotta illecita. 3. Con successiva memoria trasmessa via Pec alla Cancelleria di questa Corte in data 21.10.2021 il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], nel far presente di aver medio tempore presentato al Gip, nell'interesse della sua assistita, istanza per la rimessione in pristino dell'area per la quale era in attesa di conoscere l'entità e la tipologia degli interventi da eseguire, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire [OSCURATO:PERSONA] In via preliminare deve essere rilevato che la memoria sottoscritta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e trasmessa via Pec alla Cancelleria di questa Corte in data 21.10.2021 non può configurare, a dispetto del suo contenuto, una valida rinuncia al ricorso in difetto sia di sottoscrizione dell'atto da parte dell'indagata, sia di procura speciale conferita al difensore stante la natura strettamente personale di tale atto. Né può desumersi da quanto ivi prospettato la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente, non essendo intervenuto successivamente alla presente impugnativa alcun provvedimento a lei favorevole rispetto al sequestro impugnato, o che, comunque, alcun evento che consenta di ritenere la presente pronuncia inutiliter data.Passando alla disamina del ricorso, lo stesso deve essere, ciò nondimeno, dichiarato inammissibile. Il tema dell'autonoma valutazione degli elementi costitutivi delle fattispecie criminose provvisoriamente contestate, così come quello delle esigenze cautelari, risulta essere stato puntualmente affrontato, come evidenzia la lettura del provvedimento impugnato, dai giudici del riesame, che con coerenti rilievi e corrette argomentazioni giuridiche hanno escluso che nel caso di specie fosse ravvisabile alcuna lacuna in tal senso nell'ordinanza genetica. Premesso che la previsione di "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma primo, lett.c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati a fondamento della decisione e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della disposizione della misura (Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017 - dep. 21/03/2017, Marra, Rv. 269648), il Tribunale pugliese, nella dettagliata valutazione dell'ordinanza genetica, evidenzia come fosse ivi presente il nucleo fondante in punto di fumus i reati ipotizzati costituito dalla constata assenza, a fronte di interventi edilizi riconducibili all'ampliamento delle volumetrie dei fabbricati preesistenti e al loro integrale rifacimento così da averne alterato la sagoma e la struttura originarie, dei titoli abilitativi richiesti sul piano tanto urbanistico quanto paesaggistico, indice della valutazione compiuta dal giudice emittente la misura sulla sussistenza dei presupposti legittimanti il vincolo cautelare. Invero, se la motivazione del provvedimento originario che si risolve nell'esclusivo rinvio per relationem alla richiesta dell'organo inquirente, ovvero nella riproduzione pedissequa del medesimo, magari attraverso la tecnica del copia-incolla, può costituire una ragione invalidante del medesimo provvedimento per mancanza di autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, atteso che il richiamo integrale alle richieste del PM da parte del giudice emittente costituisce il segno palese dell'assenza dell'esame critico dei predetti elementi e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura, altrettanto non può dirsi allorquando la richiesta del pubblico ministero sia soltanto in parte qua richiamata per relationem, ovverosia, così come accaduto nel caso di specie, con riferimento alle sottostanti vicende constatate dalla PG, ed invece venga specificamente valutato il presupposto configurante l'elemento costitutivo del reato ipotizzato (la mancanza del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica in presenza di interventi non riconducibili all'edilizia libera eseguiti su area sottoposta a vincolo) che, agganciandosi agli elementi fattuali richiamati, rappresenta il segno dell'autonoma valutazione da parte del giudice emittente il sequestro.Lo stesso è stato ritenuto da parte dei giudici del riesame con riferimento al periculum, in cui l'utilizzo della formula, sia pure anodina, della "necessità di evitare l'ulteriore protrazione della condotta illecita ed il completamento dell'opera", trovando specifico fondamento nella richiesta del Pubblico Ministero in cui si dava atto che i lavori al momento dell'esecuzione del sequestro ad opera della PG fossero in corso stante la presenza degli strumenti e dei materiali edili rinvenuti nel cantiere, è stata coerentemente ritenuta l'espressione sintetica della valutazione autonomamente compiuta in punto di esigenze cautelari dal Gip. Al cospetto di siffatto dettagliato apparato motivazionale, non può non rilevarsi come le doglianze difensive, nell'indulgere sul tema già devoluto al Tribunale del riesame senza alcun confronto argomentativo con i rilievi ivi sviluppati, incorrano nel difetto di specificità, cui si aggiunge altresì, in mancanza di allegazione alla presente impugnativa, a dimostrazione del proprio assunto del provvedimento genetico e della richiesta del Pubblico Ministero, il difetto di autosufficienza del ricorso, incombendo sulla parte ricorrente che deduca il vizio di manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione rispetto ad atti specificamente indicati, quello di curarne l'integrale trascrizione o allegazione al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità (ex nnultis Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015 - dep. 26/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053) Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 in