CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 07358/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 5552/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato edifeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amato, elettivamente domiciliato in Roma presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Santonastaso, al viale Pola n. 9;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Direttore quale legalerappresentante pro tempore;- intimata -Numero registro generale 5552/2020Numero sezionale 671/2026Numero di raccolta generale 7358/2026Data pubblicazione 26/03/2026Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 6011/13/2019, depositata il 9/7/2019;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026;In data 13/3/2018, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (d’ora inpoi, anche “l’agente della riscossione”) notificò a mezzo pec alricorrente una cartella di pagamento per un omesso pagamento Irpefe addizionali per oltre venticinquemila euro.In data 9/9/2015, il contribuente presentò nei termini il modelloUnico 2015 in relazione all’anno 2014 dichiarando erroneamente utilinon percepiti pari a circa ventimila euro.Nel dicembre 2017, a seguito di un controllo contabile eamministrativo, emerse che gli utili, dichiarati come percepiti nel 2014,in realtà non erano mai stati incassati.In data 9/2/2018, il contribuente presentò una dichiarazioneintegrativa per l’anno d’imposta 2014 dichiarando solo redditi dafabbricati, non avendo percepito nessun utile da parte della società.In data 27/3/2018, il contribuente notificò a mezzo pec all’Agenziadelle Entrate un’istanza di sgravio, allegando oltre alla dichiarazioneintegrativa gli estratti conto personali (anche quello cointestato con lamoglie) e societari.Non avendo avuto risposta all’istanza di sgravio, ed avendoricevuto la cartella di pagamento, il contribuente propose ricorso allaC.T.P. di Caserta, che lo rigettò.La sentenza fu confermata dalla C.T.R. della Campania.Avverso la sentenza d’appello, il contribuente propone ricorso percassazione, affidato a due motivi.r.g. n. 5552/2020 a.c. 23/1/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5552/2020Numero sezionale 671/2026Numero di raccolta generale 7358/2026Data pubblicazione 26/03/2026Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, mentre l’agentedella riscossione è rimasta intimata.Ricevuta una proposta di decisione accelerata ex art. 380 bis c.p.c.,il contribuente ha chiesto che il ricorso sia deciso nelle forme ordinarie,depositando contestualmente una memoria difensiva ai sensi dell’art.380 bis.1. c.p.c.Ragioni della decisionePer ragioni di ordine logico, è opportuno esaminare per primo ilsecondo motivo, attinente a pretesi vizi procedimentali della cartella dipagamento.1. Con tale motivo, rubricato “Violazione o falsa applicazionedell’art. 5, comma 6, legge n. 212 del 2000 e del d.P.R. n. 600 del1973, art. 36 bis, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”, ilcontribuente censura la sentenza impugnata per non aver ritenutonecessaria l’instaurazione del contraddittorio prima dell’emissione dellacartella di pagamento da parte dell’amministrazione.1.1. Il motivo è infondato.Deve essere data continuità all’orientamento, già espresso daquesta Corte, secondo il quale l'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del2000, vigente ratione temporis, non impone l'obbligo delcontraddittorio preventivo, in tutti i casi in cui si debba procedere adiscrizione a ruolo, ma solo quando sussistano incertezze su aspettirilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre quando lacartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento diquanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovutacomunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di dettacomunicazione può derivare la non debenza o la riduzione dellesanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del1997, vigente ratione temporis (Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 18163r.g. n. 5552/2020 a.c. 23/1/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5552/2020Numero sezionale 671/2026Numero di raccolta generale 7358/2026Data pubblicazione 26/03/2026del 03/07/2025, Rv. 675512 – 01; Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 18405del 30/06/2021, Rv. 661776 - 01).Nel caso di specie, il contribuente aveva omesso di versare leimposte conseguenti alla dichiarazione presentata per l’anno 2014,sicché non vi erano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e,conseguentemente, non vi era alcun obbligo per l’amministrazione diinstaurare il contraddittorio preventivo.2. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2, comma 8 del d.P.R. n. 322 del 1998 in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, il contribuente si duole che il giudicedi appello non ha considerato che il contribuente, in data 9/2/2018,aveva presentato una dichiarazione integrativa per l’anno 2014.Tale dichiarazione integrativa sarebbe stata tempestivamentepresentata ai sensi del comma 8 dell’art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998,come modificato dall’art. 5 del d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225del 2016, ed in ogni caso in sede contenziosa il contribuente potrebbeancora contestare riprese fiscali relative a dichiarazioni riportanti debitid’imposta in tutto o in parte inesistenti.2.1. Il motivo è fondato.Nonostante che il contribuente avesse prospettato, sin dal primogrado di giudizio, che il debito d’imposta richiesto con la cartella dipagamento impugnata si riferisse ad una dichiarazione erroneatempestivamente integrata ed emendata, nessuna statuizione inmerito a tale doglianza si rinviene nella sentenza d’appello, con laconseguenza che quest’ultima è viziata dall’error in procedendo di cuiall’art. 112 c.p.c.Orbene, se anche la rubrica del motivo di ricorso in esame nonevoca espressamente il detto error in procedendo, facendo valere,invece, un error in iudicando per violazione della norma tributaria, devein un’ottica sostanzialistica, attenta ai profili di tutela giurisdizionaler.g. n. 5552/2020 a.c. 23/1/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5552/2020Numero sezionale 671/2026Numero di raccolta generale 7358/2026Data pubblicazione 26/03/2026della parte, riconoscersi che nello svolgimento del motivo di ricorso ilcontribuente si duole che la sua dichiarazione integrativa, presentatanel febbraio 2018, e dunque entro il termine stabilito dall’art. 43 deld.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis, richiamato dalcomma 8 dell’art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998 (applicabile rationetemporis nella formulazione risultante dall’art. 5, comma 1, lett. a, deld.l. n. 193 del 2016), non sia stata affatto considerata dalla C.T.R.Con riferimento alla nuova formulazione del comma 8 dell’art. 2 deld.P.R. n. 322 del 1998, determinata dal d.l. n. 193 del 2016, devechiarirsi che, pur riconosciutane la natura non retroattiva (Cass., Sez.5 -, Ordinanza n. 17506 del 28/06/2019, Rv. 654394 - 01), essa siapplica a tutte le fattispecie (come quella per la quale qui è causa) conriferimento alle quali, al tempo della sua entrata in vigore, i termini didecadenza per l’accertamento, di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600 del1973 (termini che nel caso che ci occupa scadevano il 31 dicembre2019), fossero ancora in corso al tempo della presentazione delladichiarazione integrativa (9/2/2018).Sostanzialmente, dunque, il contribuente imputa alla sentenza diappello di non essersi pronunciata sulla tempestività della dichiarazioneintegrativa da lui presentata, e di non aver considerato che, secondola giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 13378del 30/06/2016, Rv. 640206 - 01), seguìta sul punto dal legislatoretributario che ha novellato il comma 8 bis dell’art. 2 del d.P.R. n. 322del 1998, a prescindere da qualsiasi dichiarazione integrativa in bonampartem, è sempre ammessa la contestazione in giudizio di riprese fiscalifondate su errori dichiarativi che abbiano inciso, a danno delcontribuente, sull’ammontare del debito d’imposta (cfr. l’ultimo periododel comma 8 bis dell’art. 2 del d.P.R. citato, novellato dall’art. 5,comma 1, lett. a, del d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016).r.g. n. 5552/2020 a.c. 23/1/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5552/2020Numero sezionale 671/2026Numero di raccolta generale 7358/2026Data pubblicazione 26/03/20263. Il ricorso è accolto quanto al primo motivo, rigettato quanto alsecondo.La sentenza è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, allaCGT-2 della Campania, in diversa composizione.Numero registro generale 5552/2020Numero sezionale 671/2026Numero di raccolta generale 7358/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoCARTELLA [OSCURATO:PERSONA]- IRPEF 2014 -[OSCURATO:PERSONA] PresidenteCONTRADDITTORIO –INTEGRATIVASabrina [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAngelo [OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel. est. R.G. 5552/2020Giuliano [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 5552/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato edifeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amato, elettivamente domiciliato in Roma presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Santonastaso, al viale Pola n. 9;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Direttore quale legalerappresentante pro tempore;- intimata -Numero registro generale 5552/2020Numero sezionale 671/2026Numero di raccolta generale 7358/2026Data pubblicazione 26/03/2026Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 6011/13/2019, depositata il 9/7/2019;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026;In data 13/3/2018, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (d’ora inpoi, anche “l’agente della riscossione”) notificò a mezzo pec alricorrente una cartella di pagamento per un omesso pagamento Irpefe addizionali per oltre venticinquemila euro.In data 9/9/2015, il contribuente presentò nei termini il modelloUnico 2015 in relazione all’anno 2014 dichiarando erroneamente utilinon percepiti pari a circa ventimila euro.Nel dicembre 2017, a seguito di un controllo contabile eamministrativo, emerse che gli utili, dichiarati come percepiti nel 2014,in realtà non erano mai stati incassati.In data 9/2/2018, il contribuente presentò una dichiarazioneintegrativa per l’anno d’imposta 2014 dichiarando solo redditi dafabbricati, non avendo percepito nessun utile da parte della società.In data 27/3/2018, il contribuente notificò a mezzo pec all’Agenziadelle Entrate un’istanza di sgravio, allegando oltre alla dichiarazioneintegrativa gli estratti conto personali (anche quello cointestato con lamoglie) e societari.Non avendo avuto risposta all’istanza di sgravio, ed avendoricevuto la cartella di pagamento, il contribuente propose ricorso allaC.T.P. di Caserta, che lo rigettò.La sentenza fu confermata dalla C.T.R. della Campania.Avverso la sentenza d’appello, il contribuente propone ricorso percassazione, affidato a due motivi.r.g. n. 5552/2020 a.c. 23/1/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5552/2020Numero sezionale 671/2026Numero di raccolta generale 7358/2026Data pubblicazione 26/03/2026Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, mentre l’agentedella riscossione è rimasta intimata.Ricevuta una proposta di decisione accelerata ex art. 380 bis c.p.c.,il contribuente ha chiesto che il ricorso sia deciso nelle forme ordinarie,depositando contestualmente una memoria difensiva ai sensi dell’art.380 bis.1. c.p.c.Ragioni della decisionePer ragioni di ordine logico, è opportuno esaminare per primo ilsecondo motivo, attinente a pretesi vizi procedimentali della cartella dipagamento.1. Con tale motivo, rubricato “Violazione o falsa applicazionedell’art. 5, comma 6, legge n. 212 del 2000 e del d.P.R. n. 600 del1973, art. 36 bis, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”, ilcontribuente censura la sentenza impugnata per non aver ritenutonecessaria l’instaurazione del contraddittorio prima dell’emissione dellacartella di pagamento da parte dell’amministrazione.1.1. Il motivo è infondato.Deve essere data continuità all’orientamento, già espresso daquesta Corte, secondo il quale l'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del2000, vigente ratione temporis, non impone l'obbligo delcontraddittorio preventivo, in tutti i casi in cui si debba procedere adiscrizione a ruolo, ma solo quando sussistano incertezze su aspettirilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre quando lacartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento diquanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovutacomunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di dettacomunicazione può derivare la non debenza o la riduzione dellesanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del1997, vigente ratione temporis (Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 18163r.g. n. 5552/2020 a.c. 23/1/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5552/2020Numero sezionale 671/2026Numero di raccolta generale 7358/2026Data pubblicazione 26/03/2026del 03/07/2025, Rv. 675512 – 01; Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 18405del 30/06/2021, Rv. 661776 - 01).Nel caso di specie, il contribuente aveva omesso di versare leimposte conseguenti alla dichiarazione presentata per l’anno 2014,sicché non vi erano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e,conseguentemente, non vi era alcun obbligo per l’amministrazione diinstaurare il contraddittorio preventivo.2. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2, comma 8 del d.P.R. n. 322 del 1998 in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, il contribuente si duole che il giudicedi appello non ha considerato che il contribuente, in data 9/2/2018,aveva presentato una dichiarazione integrativa per l’anno 2014.Tale dichiarazione integrativa sarebbe stata tempestivamentepresentata ai sensi del comma 8 dell’art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998,come modificato dall’art. 5 del d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225del 2016, ed in ogni caso in sede contenziosa il contribuente potrebbeancora contestare riprese fiscali relative a dichiarazioni riportanti debitid’imposta in tutto o in parte inesistenti.2.1. Il motivo è fondato.Nonostante che il contribuente avesse prospettato, sin dal primogrado di giudizio, che il debito d’imposta richiesto con la cartella dipagamento impugnata si riferisse ad una dichiarazione erroneatempestivamente integrata ed emendata, nessuna statuizione inmerito a tale doglianza si rinviene nella sentenza d’appello, con laconseguenza che quest’ultima è viziata dall’error in procedendo di cuiall’art. 112 c.p.c.Orbene, se anche la rubrica del motivo di ricorso in esame nonevoca espressamente il detto error in procedendo, facendo valere,invece, un error in iudicando per violazione della norma tributaria, devein un’ottica sostanzialistica, attenta ai profili di tutela giurisdizionaler.g. n. 5552/2020 a.c. 23/1/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5552/2020Numero sezionale 671/2026Numero di raccolta generale 7358/2026Data pubblicazione 26/03/2026della parte, riconoscersi che nello svolgimento del motivo di ricorso ilcontribuente si duole che la sua dichiarazione integrativa, presentatanel febbraio 2018, e dunque entro il termine stabilito dall’art. 43 deld.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis, richiamato dalcomma 8 dell’art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998 (applicabile rationetemporis nella formulazione risultante dall’art. 5, comma 1, lett. a, deld.l. n. 193 del 2016), non sia stata affatto considerata dalla C.T.R.Con riferimento alla nuova formulazione del comma 8 dell’art. 2 deld.P.R. n. 322 del 1998, determinata dal d.l. n. 193 del 2016, devechiarirsi che, pur riconosciutane la natura non retroattiva (Cass., Sez.5 -, Ordinanza n. 17506 del 28/06/2019, Rv. 654394 - 01), essa siapplica a tutte le fattispecie (come quella per la quale qui è causa) conriferimento alle quali, al tempo della sua entrata in vigore, i termini didecadenza per l’accertamento, di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600 del1973 (termini che nel caso che ci occupa scadevano il 31 dicembre2019), fossero ancora in corso al tempo della presentazione delladichiarazione integrativa (9/2/2018).Sostanzialmente, dunque, il contribuente imputa alla sentenza diappello di non essersi pronunciata sulla tempestività della dichiarazioneintegrativa da lui presentata, e di non aver considerato che, secondola giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 13378del 30/06/2016, Rv. 640206 - 01), seguìta sul punto dal legislatoretributario che ha novellato il comma 8 bis dell’art. 2 del d.P.R. n. 322del 1998, a prescindere da qualsiasi dichiarazione integrativa in bonampartem, è sempre ammessa la contestazione in giudizio di riprese fiscalifondate su errori dichiarativi che abbiano inciso, a danno delcontribuente, sull’ammontare del debito d’imposta (cfr. l’ultimo periododel comma 8 bis dell’art. 2 del d.P.R. citato, novellato dall’art. 5,comma 1, lett. a, del d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016).r.g. n. 5552/2020 a.c. 23/1/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5552/2020Numero sezionale 671/2026Numero di raccolta generale 7358/2026Data pubblicazione 26/03/20263. Il ricorso è accolto quanto al primo motivo, rigettato quanto alsecondo.La sentenza è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, allaCGT-2 della Campania, in diversa composizione. P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia lacausa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Campania, in diversa composizione.Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 5552/2020 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6Cons. est. Angelo NapolitanoP.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia lacausa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Campania, in diversa composizione.Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 5552/2020 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]