CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 41103/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità d dei ricorsi di Migliozzi e [OSCURATO:PERSONA]; per Santamaria instava per l'annullamento con rinvio limitatamente all'aumento per la continuazione, inammissibile nel resto. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli confermava le condanne dei ricorrenti per una serie di estorsioni aggravate sia dall'uso del metodo mafioso, che dal fatto di essere funzionali ad agevolare la mafia storica denominata "clan dei Casalesi", frazione Bidognetti-Zagaria, facente capo alla camorra. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del Migliozzi che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento tra circostanze che era stato effettuato senza tenere in considerazione il comportamento collaborativo e resipiscente dell'imputato. 2.1.1. Il motivo è inammissibile. Si ribadisce che in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati.. (Sez. 5 - , Sentenza n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654). Nel caso in esame la Corte di appello definiva il trattamento sanzionatorio giustificando la scelta equitativa sulla base della gravità delle condotte accertate riferibili al ricorrente e del suo comportamento processuale (pagg. 10 e 14 della sentenza impugnata): la motivazione, coerente con le prove raccolte e rispettosa delle indicazioni fornite dalla Cassazione, non si presta ad alcuna censura. 3. Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] deduceva: 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione dell'aumento per la continuazione "esterna" dei fatti in giudizio con quelli giudicati con la sentenza n. 4394\15 della Corte di appello di Napoli: l'aumento sarebbe stato quantificato senza indicare le ragioni poste a fondamento del calcolo. 3.1.1. Il motivo è manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello, nel quantificare l'aumento per la continuazione in anni due mesi quattro di reclusione ed euro 1400 di multa giustificava la riduzione della pena inflitta in allora con la sentenza esecutiva in ragione della valutazione equitativa della gravità dei fatti e della personalità dell'imputato (pag. 15 della sentenza impugnata). 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento tra circostanze e alla complessiva determinazione della pena che venivano effettuati senza essere sorretti da idonea giustificazione. 3.2.1. Il motivo è manifestamente infondato: richiamata la giurisprudenza citata sub § 2.1.1. , il collegio rileva che la Corte di appello, contrariamente a quanto detto ha fornito una motivazione esaustiva sulle ragioni del bilanciamento giustificando la scelta equitativa anche in regione della gravità dei fatti e dei precedenti vantati (pag. 10 della sentenza impugnata). 4. Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] deduceva: 4.1. Violazione d legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della responsabilità per il delitto di estorsione nonostante non fosse emerso alcun elemento di prova idoneo a sostenere che il ricorrente avesse posto in essere una minaccia, la stessa non potendo essere configurata sulla base del riferimento agli "amici di Casale" ed ai bisogni dei carcerati. 4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della minaccia: la motivazione si fondava sul presunto spessore criminale del [OSCURATO:PERSONA] che invero non era stato dimostrato. 4.2.1. I primi due motivi sono manifestamente infondati. Il collegio ribadisce che ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia, non è necessario che la prospettazione di un male ingiusto intimidisca effettivamente il soggetto passivo, essendo invece sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente, in relazione alla situazione contingente, sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima (Sez. 5 - , Sentenza n. 6756 del 11/10/2019 dep. 2020, Giuliano, Rv. 278740; Sez. 5, Sentenza n. 46528 del 02/12/2008, Parlato, Rv. 242604). Nel caso in esame la Corte di appello, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche rilevava la sicura efficacia intimidatoria del riferimento "agli amici di Casale" che generava nella persona offesa un concreto timore espresso anche all'atto della denuncia (pagg. 22 e 23 della sentenza impugnata) 4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione di credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalla persona offesa che veniva travisata dato che la testimonianza - contrariamente a quanto valutato in modo apodittico dalla Corte territoriale - non era affatto "dettagliata", ma si presentava invece "generica" 4.3.1. Il motivo è inammissibile sia perché si denuncia un travisamento della prova senza la sua allegazione (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019 - dep. 31/07/2019, Talamanca, Rv. 276432), sia perché - contrariamente a quanto dedotto - i contenuti accusatori riversarti nel processo dalla persona offesa trovavano numerosi e convincenti riscontri nella dichiarazioni dei collaboratori di giustizia puntualmente rilevati dalla sentenza impugnata (pagg.20 e 21 della sentenza di appello). 4.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso che veniva ritenuta sulla base di elementi insufficienti e senza che emergesse la prova dell'effetto minatorio sulla persona offesa. 4.5. Omessa motivazione in ordine agli argomenti allegati con l'atto di appello relativamente alla insussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 7 del d.l. n. 152 del 91, che evidenziavano l'assenza di notorietà criminale del de Rosa, il suo atteggiamento pacato, l'inesistenza di una condotta sopraffattrice, ed il mancato uso di violenza verbale e fisica. 4.5.1. Il quarto e il quinto motivo ribadiscono le censure relative alla assenza di un comportamento minaccioso rilevando anche la mancanza di prove in ordine al "metodo mafioso" riconosciuto. Richiamate, quanto alla capacità intimidatoria delle minacce le valutazioni contenute nel § 4.2.1. il collegio rileva quanto all'uso del metodo mafioso che ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (ex multis: Sez. 5 - , Sentenza n. 14867 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281027). Ebbene nel caso in esame il riferimento agli "amici di casale", ovvero alla capacità criminale del clan dei casalesi, articolazione di una temibile e famigerata frangia della camorra integra sicuramente l'aggravante contestata come legittimamente ritenuto dalla Corte territoriale (pag. 22 della sentenza impugnata). 4.6.Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che venivano denegate valorizzando precedenti assai risalenti e un atteggiamento processuale legittimo, seppur non collaborativo; 4.7. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze generiche che non teneva in considerazione la scarsa gravità del comportamento processuale del [OSCURATO:PERSONA] e la sua attuale inesistente pericolosità sociale. 4.7.1. Anche le doglianze relative alla definizione del trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche proposte con i due ultimi motivi sono inammissibili. Si ribadisce che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Conf. Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339). Nel caso in esame non solo non si rinvenivano elementi positivi, ma venivano espressamente ritenuti ostativo alla concessione del beneficio sanzionatorio la personalità antisociale del ricorrente confermata dalla consumazione di un ulteriore delitto in relazione al quale la condanna era intervenuta successivamente ai fatti per cui si procede (pag. 23 della sentenza impugnata).5.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Sen