CassazionedecretoSezione 6Decisione del 31 marzo 2021
Cassazione n. 03030/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16525-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - resistente - avverso il decreto n. cronol. 3398/2020 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 17/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il ricorrente ha rinunciato al ricorso, che la costituzione del Ministero "ai soli fini di un'eventuale partecipazione all'udienza di discussione" è tamquam non esset, e comunque tardiva, di talchè non ci sono spese di lite da liquidare; visto l'art. 390 cod. proc. civ., P.Q.M. Dichiara estinto il ricorso. Così deciso in Roma il 31 marzo 2021 pcisítata