CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 luglio 2022
Cassazione n. 25351/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31461-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain CODOGNO (LODI) , VIA F. CAVALLOTTI N. 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] BRESCIA, elettivamente domiciliata [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N. 26, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende;; -controricorrente - avverso la sentenza n. 460/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 07/05/2021; Ric. 2021n. 31461sez. M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia che, in riforma sentenza del Tribunale locale, ha respinto opposizione ad ordinanza di ingiunzione in materia di trasporto di animale destinato al macello. 2. ATS Brescia ha resistito con controricorso. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, c.p.c, violazione dell’art.2700 c.c. e 7 comma 1 e allegato 1 D.lgs. 151/2007, nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione circa il carico della bovina, l’idoneità del viaggio previsto e l’esposizione della bovina a sofferenze inutili. 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il motivo è inammissibile. La Corte d’Appello ha formato il proprio convincimento in ordine alla inidoneità della bovina al trasporto alla luce delle condizioni dell’animale, che, al momento del controllo di polizia, eseguito a soli 5 Km dal luogo di partenza, si presentava in posizione di decubito sternale permanente, tanto che non Ric. 2021n. 31461sez. M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 riusciva più a riassumere la posizione eretta e veniva quindi dopo alcune ore sottoposta eutanasia farmacologica. In ragione dello stato dell’animale, e dell’accertamento avvenuto ad una distanza dall’azienda agricola percorribile in pochi minuti, la Corte territoriale ha formato il convincimento circa le originarie condizioni di intrasportabilità della bestia e la sottoposizione della medesima ad inutili sofferenze. Il motivo di ricorso contesta tale accertamento di fatto, proponendo così un inammissibile nuovo sindacato di merito. Del pari inammissibili sono le doglianze relative alla mancata ammissione della prova testimoniale sulla trasportabilità della bovina, dedotta al fine di provare che l’animale sarebbe autonomamente salito sul camion all’atto del carico al momento della partenza senza presentare stati patologici. Infatti, non solo il ricorrente non ha riportato i capitoli di prova di cui lamenta la mancata ammissione, ma anche difetta il requisitodella decisività delle dedotte circostanze, atteso che, secondo il costante orientamento di questa Corte, cui si intende dare continuità, l’art. 7 comma 1 D.Lgs 151/2007 sanziona una condotta che non si esaurisce con il carico dell’animale sul mezzo di trasporto, ma ricomprende l’intero suo trasferimento da un luogo all’altro (cfr. Cass., Sez. 6-2, ordinanza n. 29426/2021 Rv 662804). 3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 4. La ATS ha depositato memoria insistendo per l’inammissibilità o infondatezza del ricorso. 5. LaCorte dichiara inammissibile il ricorso. 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ric. 2021n. 31461sez. M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 7. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in euro 1500,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dov