CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 giugno 2025
Cassazione n. 30074/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 4 novembre 2024, la Corte d’appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, decidendo in sede di rinvio, ha revocato la sospensione condizionale della pena riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del Tribunale di Trani in data 23.1.1998, irrevocabile il 12.3.1998 e con la sentenza del Tribunale per i minorenni di Bari in data 23.5.2000, irrevocabile il 31.10.2000. Tale revoca è stata giustificata in ragione della commissione del reato di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, in data 2 febbraio 2002, accertato con sentenza della Corte d’appello di Bari in data 4 marzo 2005, irrevocabile il 25 febbraio 2009, e perciò nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato di entrambe le sentenze sopra indicate. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione lamentando il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 163, 168, 99, 172 cod. pen. e 674 cod. proc. pen. A fondamento della censura, il ricorrente sostiene che le pene irrogate con le sentenze che avevano concesso il beneficio della sospensione condizionale sarebbero estinte per prescrizione, ai sensi dell’art. 172, comma 5, cod. pen., in quanto al momento della pronuncia dell’ordinanza impugnata era già decorso il termine di dieci anni. Tale effetto estintivo non sarebbe precluso dal riconoscimento della recidiva da parte della sentenza in data 4 marzo 2025, che ha dato luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena. Invero, secondo la giurisprudenza, ai fini della recidiva che ex comma 5 dell’art. 172 preclude l’effetto estintivo, verrebbero in considerazione solo le condanne anteriori al reato che ha dato luogo alla pena della cui estinzione si tratta e non le condanne successive, a meno che non si tratti di reati della stessa indole, condizione che nel caso in esame non ricorre. Inoltre, il momento che rileva ai fini del decorso del termine di prescrizione è quello in cui sono maturate per legge le condizioni che determinano la revoca della sospensione e non quello in cui viene adottato il provvedimento di revoca. Nella specie, non opererebbe la causa ostativa alla prescrizione della recidiva qualificata ai sensi dell’art. 172 co. 7 c.p. Invero, benché la sentenza della Corte d’appello irrevocabile il 25 febbraio 2009 abbia riconosciuto la recidiva di cui al capoverso dell’art. 99 cod. pen., tuttavia essa è stata ritenuta subvalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche, sicché essa non potrebbe spiegare effetti preclusivi ai fini del decorso del termine di prescrizione del reato, secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione con sentenza n. Sez. 1, n. 36906 del 27/06/2024, D'avino, Rv. 287008 –01. Il ricorrente, infine, sostiene che non ricorrerebbero i presupposti di cui all’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., richiamato dall’ordinanza impugnata a giustificazione della revoca della sospensione condizionale, in quanto il reato commesso nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato delle sentenze che l’avevano concessa non sarebbe della stessa indole, attenendo ad una violazione in tema di stupefacenti, laddove le precedenti condanne avevano ad oggetto reati contro il patrimonio. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando come la tesi difensiva secondo cui, se nel giudizio di bilanciamento la recidiva sia stata ritenuta subvalente non ricorrerebbe la causa ostativa alla prescrizione ai sensi dell’art. 172, comma 7, cod. pen., contrasterebbe con l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità (viene richiamata tra le altre, Cass. Sez. 4 n. 8079 del 22/11/2016, rv. 269129). Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. Occorre preliminarmente evidenziare che, come già rilevato dall’ordinanza impugnata, l’istanza di revoca della sospensione condizionale della pena avanzata dalla Procura generale di Bari, ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., era fondata sulla sopravvenuta commissione, in data 2 febbraio 2002, del reato oggetto della sentenza della Corte d’appello di Bari in data 4 marzo 2005, irrevocabile il 25 febbraio 2009, essendo stato tale reato perpetrato nel quinquennio dalla irrevocabilità di entrambe le decisioni che avevano concesso il beneficio, cioè dalla sentenza del Tribunale di Trani in data 23.1.1998, irrevocabile il 12.3.1998 e dalla sentenza del Tribunale per i minorenni di Bari in data 23.5.2000, irrevocabile il 31.10.2000. 3. Nel merito il ricorrente ha dedotto l’intervenuta prescrizione della pena, ai sensi dell’art. 172 cod. pen., alla quale non sarebbe di ostacolo l’intervenuto riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale, accertata con la sentenza del 4 marzo 2005, dal momento che la stessa è stata ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti generiche. Trattasi di censura inedita, non essendo stata dedotta né con il ricorso proposto avverso la prima ordinanza emessa dalla Corte d’appello e annullata da questa Corte di legittimità con la sentenza rescindente (n. 34131 del 2024), né nell’ambito del giudizio di rinvio. Essa, pertanto, non risulta devoluta alla cognizione del giudice di tale giudizio, di tal che, deve ritenersi proposta per la prima volta in cassazione e, quindi, tardivamente. 4. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 25/06/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]