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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 14710/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25443/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro COMUNEdi PARGHELIA, in persona del Sindaco pro tempore. -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CATANZARO n. 697/2016 depositata il 31/03/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugnava l'ingiunzione di pagamento con cui il Comune di Parghelia aveva invitato la contribuente, con lettera r.r. ricevuta il 7/2/2013, a paga re la somma di euro 150.107,58 per la tariffa relativa allo smaltimento dei rifiuti (TARSU)annualità 2008 .

2. L a Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso in relazione al motivo con il quale la contribuente aveva contestato la mancata istituzionedel servizio di raccolta dei rifiuti, non ritenendo l’avviso di pagamento, notificatodal Comune il 27/5/2009, atto autonomamente impugnabile , ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, stante anche la mancata indicazione del termine di impugnazione, nonché della commissione tributaria competente per l’impugnazione e delle forme previste, ai sensi del comma 2 dell’art. 19, d.lgs. citato, donde la deducibilità anche di vizi di merito della pretesa tributaria.

3. C on sentenza n. 697/2016 la p rima decisione veniv a riformata dalla Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale ribaltandol’esito della lite, rigettava l’originario ricorso della contribuente sul rilievo , ritenuto assorbente, che l’avviso di pagamento notificato il 27/5/ 2009 era valido e doveva essere tempestivamente impugnato.

4. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società [OSCURATO:PERSONA],affidato a tredici motivi, mentre il Comune di Parghelia non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma primo, numero 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 111 Cost., 132 cod.proc.civ., 12 disposizioni preliminari al codice civile, perché la CTR ha errato nel non rilevare l’inammissibilità dell’appello del Comune.

Assume la contribuente error in iudicandodel giudice del gravame atteso che la sentenza della CTP [OSCURATO:PERSONA] non ha qualificato come inesistente o invalido il prodromico avviso di pagamento n. 2165 del 12/5/2009, che secondo il Comune costituisce l’atto presupposto della ingiunzione di pagamento della TARSU, ritualmente notificato il 27/5/2009 e non tempestivamente impugnato, avendo il giudice di prime cure semplicemente escluso ogni decadenza ad impugnandum per effetto delle irregolarità costituite dalla mancata indicazione del termine per impugnare e dell’Autorità a cui ricorrere.

2. Con il secondo motivo deduce, per le medesime ragioni, violazione e falsa applicazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma primo, numero 4, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 111 Cost., 132cod. proc. civ., 19, 20, 23, 53 e 54, d.lgs. n. 546 del 1992, 12 disposizioni preliminari al codice civile, per essere incorsa la CTR in error in procedendo implicante la nullità della sentenza impugnata

3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'articolo 360, comma p rimo, numero 4, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 112 cod. proc. civ., 19, 20, 23, 53 e 54, d.lgs. n. 546 del 1992, omessa pronuncia del giudice del gravame sulla eccezione d’inammissibilità dell’appello del Comune originata dall’erronea interpretazione del contenuto decisorio della sentenza di primo grado, essendo il gravame incentrato sulla questione dell’immediata impugnabilità del prodromico avviso di pagamento, non anche sulla mancata istituzione del servizio di raccolta RSU, costituente autonoma ratio decidendi della prima decisione favorevole alla contribuente, la quale deduce, altresì, la formazione del giudicato, in base al principio della specificità dei motivi di appello.

4. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell'articolo 360, comma primo , numero 3 e n., cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132,comma 1°, n.4), 112 cod. proc. civ., 53 e 54, d.lgs. n. 546 del 1992, nonché con ai sensi dell’art. 360, comma primo n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 111Cost., 132 comma 1 n. 4), 112 cod. proc. civ., 53 e 54 d.lgs. 546 del 1992, laddove si ritenga sussistente un rigetto implicito o esplicito del giudice di appello, in ragione della locuzione disattese ogni contraria istanza, richiesta, eccezione e deduzione riportata a pag. 10 della sentenza di secondo grado, atteso che l’effettivo contenuto delle statuizioni rese dal primo giudice integra il c.d.

“fatto storico” di cui al vizio previsto dall’art. 360, comma primo n. 5, cod. proc.civ., dopo la riforma disposta dall’art. 54, d.l. n. 83 del 2012.

5. Con il quinto motivo deduce, ai sensi dell'articolo 360, comma primo, n. 4, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 20, 53 e 54, d.lgs. 546 del 1992, 3 comma 4, l. 241 del 1990, 7 l. n. 212 del 2000, perché la decisione della CTR muove dall’assunto che la contribuente avrebbe dovuto contestare la mancata attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti, a pena di decadenza, impugnando l’atto presupposto, atteso che le irregolarità dell’avviso di pagamento n. 2165/2009 (omessa indicazione del termine e dell’Autorità competente per l’impugnazione) notificato alla contribuente il 27/5/2009 non inficiano la validità dell’atto impositivo, ma non considera che il giudice di prime cure aveva da dette irregolarità tratto la conclusione che la contribuente non fosse incorsa in alcuna decadenza e potesse contestare anche nel merito la pretesa del Comune.

6. Con il sesto motivo la contribuente ripropone la censura di cui al motivo precedente, deducendo, ai sensi dell'articolo 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt.19, 20, 53 e 54, d.lgs. n. 546 del 1992, 3comma 4, l. n. 241 del 1990, 7 l. n. 212 del 2000.

7. Con il settimo motivo deduce, ai sen si dell'articolo 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt.214 cod. proc.civ. 2714, 2719, 2724, 2725 cod. civ., in quanto il rigetto dell’appello incidentale condizionato della contribuente fa leva sul documento 36 del fascicolo del Comune di Parghelia depositato al fine di dimostrare l’avvenuta notifica dell’avviso di pagamento 2165 in data 27/5/2009, atteso il disconoscimento reiterato anche in sede di appello.

8. Con l’ottavo motivo deduce, ai sensi dell'articolo 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. 3, 12,14, l. n. 890 del 1982, 1, comma 161, l. n. 296 del 2006, d,m. 1/10/2006, 1335 e 2697 cod. civ., la ricorrente censura la decisione di appello per aver considerato che il Comune di Parghelia non aveva affatto dimostrato il contenuto del plico postale inviato alla contribuente e, quindi, a fronte delle contestazioni di quest’ultima, l’intervenuta rituale notifica dell’avviso di pagamento.

9. Con il nono motivo deduce, ai sens i dell'articolo 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 3,12, 14 l. n. 890 del 1982, 1, comma 161, l. n. 296 del 2006, d.m. ([OSCURATO:PERSONA]) del [OSCURATO:DATA_NASCITA], 1335 e 2697 cod.civ., per non avere la CTR considerato tutte le contestazioni concerne n ti l’asserita notifica del l’avviso di pagamento ivi compresa quelle riferibili all’avviso di ricevimento, puntualmente riproposte in secondo grado, le quali investivano anche il numero di cronologico e gli estremi dell’atto inviato.

10. Con il decimo motivo deduce, ai sensi dell'articolo 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 3,12, 14, l. n. 890 del 1982, 1, comma 161, l. n. 296 del 2006, d.m. ([OSCURATO:PERSONA]) del [OSCURATO:DATA_NASCITA], 13335 e 2697 cod. civ., per non avere la CTR rilevato l’inammissibilità dell’appello del Comune di Parghelia per non avere quest’ultimo criticato la statuizione di accoglimento dell’originario ricorso della contribuente per mancata istituzione del servizio di raccolta dei rifiuti, essendo il gravame incentrato sulla statuizione della CTP di non immediata impugnabilità dell’avviso di pagamento.

11. Con l’undicesimo motivo deduce, ai sensi dell'articolo 360, comma primo, n. 4, cod.proc.civ., violazione e falsaapplicazione degli artt. 19, 20,24,54, d.lgs. n. 546 del 1992, per avere ritenuto inammissibile perché nuovo il motivo di gravame incidentale con il quale la società contribuente riproponeva la censura oggetto del primo motivo aggiunto, concernente l’inesatta individuazione della posizione debitoria

12. Con il dodicesimo motivo deduce, ai sensi dell'articolo 360, comma primo, n. 3 e n. 4, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935, 2938, 2946, 2697, cod. civ., nonché 112 cod. proc.civ.,19, 20, 53 e 54, d.lgs. n. 546 del 1992, 2934, 2938,2946, 2697 cod. civ., per mancato esame dell a eccezione di intervenuto compimento del termine prescrizionale credito tributario.

13. Con il tredicesimo motivo deduce, ai sensi dell'articolo 360, comma primo, n. 4, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 24,101,111 Cost., 1,2,3,19,20,23,53 e 54, d,lgs. n. 546 del 1992, 3l.n241 del1990, 7 l. 212 del 2000, per avere la CTR erroneamente individuato nell’avviso di pagamento, asseritamente notificato il 27/5/ 2009 , l’atto presupposto dell’ingiunzione impugnata nonostante riguardasse altra posizione debitoria , peraltro mai comunicata.

14. Le censure v e icolate dai motivi di ricorso presentano profili d’inammissibilità allorquando appaiono dirette ad ottenere un “terzo grado” di giudizio di merito ed allorquando difettano di autosufficienza e non consentono, conseguentemente,di valutare la decisività dei profili dedotti.

15. Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, comma primo, c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, anche se non è necessaria l'adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi.

16. L e plurime censure formulate d a lla ricorrente , con i s ud detti limiti, s ono sottoponibiliallo scrutinio della Corte .

17. Con un primo gruppo di motivi ( i l primo , il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, nonché l’undicesimo ed il tredicesimo ) , scrutinab ili congiuntamente in quanto strettamente connessi, la ricorrente deduc e che il giudice d’appello, malamente interpretando il contenuto della decisione di primo grado, ha ritenuto precluso l’esame di doglianze concernenti il merito della pretesa tributaria recata dall’ingiunzione di pagamento TARSU relativa all’anno d’imposta 2008, doglianze puntualmente riproposte dalla contribuente con l’appello incidentale condizionato.

18. Deduce, altresì, che l’originario ricorso della contribuente , basato su cinque censure, i ntegrate con altre tre mediante la formulazione di motivi aggiunti, era stato accolto dal primo giudice sul l’ assorbente rilievo che all’epoca il servizio di raccolta dei rifiuti non era stato ancora istituito nella zona di ubicazione dell’immobile per cui è causa (art. 62, d.lgs. n. 507 del 1993).

19. La affermaz ione, prosegue la ricorrente, si fonda su l fatto che l’ingiunzione di pagamento impugnata era stata preceduta dalla notifica alla contribuente, in data 27/5/2009, di un avviso di pagamento del tributo, atto impositivo che non era stato tempestivamente impugnato, con conseguente cristallizzazione del credito tributario,divenuto irretrattabile.

20. La CTR ha precisa to , al riguard o , che la mancata indicazione nel prodromico avviso di pagamento del termine e dell’autorità avanti alla quale poteva rivolgersi l’impugnazione,non determina l’inesistenza o la nullità dell’atto trattandosi di mere irregolarità , donde la piena operatività della preclusionealla riapertura della discussione - nel merito - circa la debenza del tributo.

21. Deduce, di contro , la ricorrente che ove sia mancata una precedente, valida notificazione dell'avviso di pagamento, l’impugnata ingiunzione di pagamento,assolvendo alla funzione di portare a conoscenza dell'obbligato la pretesa tributaria, ne rende ancora possibile la contestazione giudiziale,ai sensi deld.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, n. 3.

22. D educe , in ogni caso, che l ’ incompletezza dell’avviso di pagamento , circostanza acclarata dalla CTR della Calabriache consent e alla contribuente di impugnare l’ingiunzione, successivamente notificata, non soltanto per vizi propri bensìrecuperando una più ampia tutela dei diritti.

23. La riscossione del tributo ha preso avvio, per quanto è riportato nel ricorso per cassazione e nell a sentenza impugnata , con l’invio , da parte del Comune Parghelia,di un avviso di pagamento notificato a mezzo del servizio postale (con raccomandata a/r).

24. S e condo quanto affermato dal giudice di appello, ai sensi dell’art. 19, d.lgs. 546 del 1992, si tratta di atto impositivo autonomamente impugnabile (Cass. Sez.

Un., n. 16293/2007).

25. Osserva il Collegio che l ’avviso , ovviamente, deve contenere tutti gli elementi essenziali richiesti per tale tipologia di attie, per quanto previsto dagli artt. 3, l. n. 241 del 1990 e 7, l. n. 212 del 2000, deve anche indicare l’organo o l’autorità amministrativa presso le quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa presso le quali è possibile ricorrere nel caso di atti impugnabili.

26. L a contribuente ( soggetto inadempiente secondo l’ente impositore ) riceveva la notifica, in data 7/2/2013, a mezzo del servizio postale, della ingiunzione di pagamento del tributo e delle sanzioni amministrative, per un ammontare complessivo di euro 150.107,58, atto che veniva tempestivamente impugnato.

27. La CTP di [OSCURATO:PERSONA] , decidendo ne l merito la controversia, accoglieva l’originario ricorsorilevando, in particolare, che risulta dalla documentazione versata in atti che il comune resistente per l’anno 2008 non aveva ancora istituito il servizio di raccolta rifiuti per coprire le zone interessate.

Infattirisulta provato che il servizio di raccolta per il periodo in esame non era ancora attivo, come si evince nella nota del Comune di Parghelia, emessa in data01.04.2009, con cui si fissava un sopralluogo per individuare il sito ove collocare i rifiuti.

D’altrocanto la società opponente ha fornito la prova di aver smaltito i rifiuti tramite una ditta privata .

28. La CTR della [OSCURATO:PERSONA] accogli eva l’appello principale del Comun e di Parghelia e, disatte nde ndo que l lo incidentale condizionato della contribuente, rilevavache il comune (ha) fornito la prova dell’avvenuta notifica dell’avviso di pagamento n. 2165/2009, in data 27.5.2009 (Vds.

Doc. n. 36 del fascicolo di parteresistente) e che ogni contestazione sul merito della pretesa andava rivolta, tempestivamente, avverso l’avviso di pagamento , in quanto ritualmente no tificato il 27.5.2009 , per cui la CTP non doveva accogliere la doglianza presa in esame ai fini dell’annullamento dell’ingiunzione, perché la stessa doveva essere avanzata dalla parte, a pena di decadenza, nei confronti dell’atto presupposto , ciò perché le omesse indicazioni rilevabili nell’avviso di pagamento a suo tempo notificato alla contribuente non ne inficiano la validità e tantomeno l’esistenza .

29. La questione che l’odierna ricorrente pone all’attenzione del Collegio concerne la possibilità di far valere la dedotta infondatezza, per varie ragioni, della pretesa tributaria azionata dal Comune , con la impugnazione dell’ingiunzione di pagamento,difettando nell’avviso di pagamento presupposto , asseritamente non conosciuto perché malamente notificato a mezzo posta, la prescritta indicazione del termine e dell’organo giurisdizionale al quale era possibile ricorrere.

30. L a decisione adotta ta dalla CTP di [OSCURATO:PERSONA] si basa sull’affermazione che l’avviso di pagamento notificato dal Comunein data 27.5.2009 non può essere qualificato ai sensi dell’art. 19comma 3 del d.lgs. n . 546/1992 quale atto presuppostoautonomamente impugnabile , trattandosi, piuttosto, di un atto interlocutorioatipico e proprio pe r quest a ragione no n indica nte la possibilità di impugnarlo, per cui alla ricorrente non poteva dirsi preclusa la successiva , piena impugnazione dell’ingiunzione di pagamento.

31. La decisione di appello ha , inv ece, ritenu to l’avviso di pagamento atto autonomamente impugnabile e l o stesso validamente notificato il 27/5 / 2009 , tuttavia la decisione su quest’ultimo punto è apodittica , come lamenta la ricorrente.

32. Il giudice di appello , quindi, ha conclus o che la CTP non doveva accogliere la doglianza presa in esame ai fini dell’annullamento dell’ingiunzione, perché la stessa doveva essere avanzata dalla parte, a pena di decadenza, nei confronti dell’atto presupposto .

33. Osserva il Collegio che resiste al le censure svolte dalla ricorrente la qualificazione,operata d a lla CTR della [OSCURATO:PERSONA] , dell’avviso di pagamento come atto impositivo obbligatoriamente e non facoltativamente impugnabile dal contribuente, perché manca la trascrizione dell’avvisoper l’autosufficienza della censura e risulta impossibile qualsivoglia verifica circa la sussistenza , in concreto, degli elementi essenziali di unatto impositivo.

34. L a ricorrente , ad ogni modo, critica - a ragione - l’omessa considerazione , da parte del giudice del gravame, de lla rilevanza de ll’errore scusabile del contribuente e deduce che quand’anche si fosse trattato di atto impositivo validamente notificato (circostanza quest’ultima contestata), cionondimeno l’incompletezza dell’avviso non avrebbe determinato alcuna decadenza impugnatoria.

35. V a , al riguardo, ricordato che, i n tema di contenzioso tributario , alla mancata o erronea indicazione nell'atto impugnabile della commissione tributaria competente, delle forme,o del termine per proporre ricorso, non segue la nullità di esso, ma soltanto la mancata decorrenza del termine stesso per l'impugnazione (cfr. ancheCass. n. 20634 /2008, n. 14482 /2003; n. 23010/2009).

36. L a nullità, per tale omessa o incompleta indicazione, non è una conseguenza prevista dal legislatore e neppure è assistita da alcuna altra sanzione, trattandosi piuttosto di semplice irregolarità, avendo la norma come scopo soltanto quello di agevolare, sul piano meramente processuale,il compito del contribuente che voglia impugnare l'atto, mediante il riconosc imento de l l a scusabilità dell’errorein cui il medesimo sia eventualmente incorso (Cass. Sez.

Un., n. 9263/2002).

37. Occorre , peraltro, considerare un altro aspetto rilevante della controversia .

38. L a contribuente , nel ricorso per cassazione , riferisce che il ricorso introduttivo del giudizio non investiva l’avviso di pagamento prot. 2165 del 12.05.2009 documento n. 36 (cfr. allegato n.4 alla produzione di primo grado del Comune di Parghelia, depositato in atti solo dopo il decorso del termine di sessanta giorni ex art. 23 d.lgs. 546/92), perché soltanto con il deposito giudiziale del predetto avviso di pagamento ed allorché ne acquisiva effettiva contezza , il Comune avevamanifestato la volontà di avvalersi del documento a supporto della richiesta di pagamento della TARSU relativa all’annualità 2008.

39. I n tal modo , dunque, si è res a possibile e al tempo stesso necessari a , ai sensi art. 24, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, l’integrazione delle originarie difese,mediante motivi aggiunti, in quanto, a dire del Comu ne, l’ avviso avrebbe costituito ”atto presupposto” rispetto all’ingiunzione e sarebbe stato, altresì, ritualmente notificato e/o comunicato in data 27.5.2009 alla società [OSCURATO:PERSONA].

40. Su d ett e questioni sono stati sviluppati i motivi d’impugnazione c he non hanno ricevuto risposta in quanto dichiarati inammissibili dalla CTR sull’erroneo rilievo che sia l’avviso di pagamento n. 2165/2009 (notificato il 27.5.2009), sia l’ingiunzione di pagamento n. 98/2013 (atto impugnato) erano già conosciuti dal contribuente al momento della presentazione del ricorso introduttivo (cfr. Cass. civ., Sez.

V, 2 luglio 2014 n. 15051) .

41. In effetti, c ome già evidenziato dalla società contribuente in sede di formulazione dei motivi aggiunti, l’ordinanza ingiunzione impugnata fa riferimento alla posizione debitoria n. 76 333838 - 6 emissione 24/12/ 2010 notificato il 22/02/2010 e non già all’avviso di pagamento notificato il 27/5/2009, documentoindicato dal Comune come atto presupposto soltanto in corso di giudizio ed in quanto idoneo - in tesi - ad interrompere il decorso del termine prescrizionale.

42. L a sentenza impugnata merita , dunque, le censure che le sono state mosse, essendo motivata in maniera giuridicamente non corretta, avendo la CTR, per le ragioni innanzi esposte, escluso - a torto - la possibilità di un ampliamento del thema decidendum con la integrazione de gli originari motivi d’impugnazionedell’atto impositivo, attraverso l’istituto dei motivi aggiunti (art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992).

43. Il giudice di appello , infatti, non ha adeguata mente considerato il pregiudizio per la difesa della contribuente causato d a ll’incompletezza dell’avviso di pagamento, e dalla indicazione, quanto alla partita debitoria, di un diverso atto presupposto, con conseguente diritto alla remissione in terminidella contribuente, ed erroneamente ha affermat o la società [OSCURATO:PERSONA] decaduta dall’impugnazioneper vizi di merito del l a pretesa impos i tiva (TARSU 2008) recata dall’impugnataingiunzione di pagamento .

44. Dunque, non era affatto precluso tanto l’esame de i cinque motivi contenuti nel ricorso introduttivo, quanto di quelli aggiunti , riproposti con l’ appello incidentale condizionato della contribuente, gli uni diret ti alla negazion e della sussistenzadel debito tributario, gli altri diretti al la contestazione della validità ed efficacia della notificazione del presunto atto presupposto invocato dal Comune di Parghelia.

45. L a contribuente ha impostato l ’ originaria linea difensiva sulla scorta dei dati di fatto conosciutie d i quelli espressamente richiamati nel l'ingiunzione di pagamento, l’ atto impugnato , e tra essi non rientrava l’avviso di pagamento asseritamente notificato il 27/5/2009, elemento intro dotto in giudizio dal Comune di Parghelia a sostegnodella pretesa impositiva riferita , è bene ribadire, nell’ingiunzione di pagamento n. 98/2013, ad altro atto prodromico , notificato in epoca risalente (in data22/2/2011) .

46. Si tratta di documento la cui allega zione da parte dell’ e nte impositore offriva, indubbiamente,nuovi profili censori rispetto a quelli deducibili e dedotti dalla contribuente nel ricorso originario, così come è reso evidente dall’accertamento, operato dal giudice di merito di prime cure, riguardo l’esistenza e la ritualità della sua notificazione , p rofili anch’essi rientranti nell’impugnazionedella ricorrente.

47. Il settimo motivo di ricorso , invece, va disatteso .

48. La ricorrente si duole – infondatamente - del fatto che la CTR non ha tenuto conto del disconoscimento effettuato sin dal primo grado di giudizio della documentazione attestante l’avvenuta notifica dell’avviso di pagamento del tributo e segnatamente della nota prot. 2165 del 12.05.2009 e del relativo avviso di ricevimento .

49. E’ sufficiente , al riguardo, richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo cui La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, - quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale» (Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014, Rv. 629905 — 01), trattandosi di condivisibile orientamento prevalente nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 7105 dci 12/04/2016, Rv. 639509 —01; Sez. 3, Sentenza n. 12730 del 21/06/2016, R-v. 640278 — 01). (v. anche, Cass. n. 2999/2017; n. 13439/2012 n. 935/2004).

50. Del resto, la contestazione della conformità all'originale dell’avviso di ricevimento del quale si discute è consistita in mere affermazioni, come motivatamente rilevato dal giudice del gravame.

51. Il secondo gruppo di motivi di ricorso ( l’ottavo , il nono e d il decimo ) , contiene doglianze, strettamente connesse, che appaio no fondat e .

52. I l giudice di appello ha accertato la ritualità della notificazione dell’atto presupposto avendo il comune fornito in primo grado la prova dell’avvenuta notifica dell’avviso di pagamento n. 2165/2009, in data 27.5.2009(vds. doc. 36 del fascicolo di parte resistente) ha , però, errone amente ritenuto inammissibile, e comunqu e disatteso , il gravame incidentale proposto da lla societàa sostegno delle censure - non abbandonate - rimaste assorbite oggetto dei motivi aggiunti in quanto ius novorum .

53. La decisione in parte qua dipende logicamente da l l a soluzione d ell a questione, a monte , concernente l’individuazione dei limiti delle ragioni oppositive proponibili dalla contribuente nel giudizio d’impugnazione della ingiunzione di pagamentodella Tarsu relati va all’annualità 2008 che, come già detto, non è stata correttamente affrontata e merit a adeguata considerazione da parte del giudice di rinvio.

54. Il dodicesimo motivo è fondato .

55. La ricorrente si duole del rigetto della eccezione di prescrizione del credito tributario- questione specificamente riproposta in appello - sotto il profilo della violazione di legge (art. 360, comma primo n. 3, cod. proc. civ.) e dell’omessa pronuncia (art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.), perché la CTR ha rilevato che il motivo (di appello) si presenta del tutto generico .

56. La contribuente, nel giudizio di merito, aveva dedotto la decorrenza sia della prescrizione ordinaria sia dei termini di prescrizione speciali risultanti dalla legislazione vigente applicabile ratione temporisalla fattispecie in esame .

57. N on v’è dubbio che il giudice di appello pot eva ri leva re che si fosse verificata la prescrizione ordinaria o,invece, l a prescrizione breve , senza alcuna violazione del principio dispositivo, perché è compito del giudice di merito la qualificazione giuridica dei fatti.

58. L ’accoglimento dei motivi di ricorso , nei termini innanzi precisati, determina la cassazione della sentenza di appello,con rinvio per nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, alla quale è rimessa la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accogliei motivi di ricorso, ad eccezione del settimo, che rigetta, cassa la sentenza impugnata in relazione ai mezzi accolti e rinvia alla Corte di Giustizia T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25443/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro COMUNEdi PARGHELIA, in persona del Sindaco pro tempore. -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CATANZARO n. 697/2016 depositata il 31/03/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugnava l'ingiunzione di pagamento con cui il Comune di Parghelia aveva invitato la contribuente, con lettera r.r. ricevuta il 7/2/2013, a paga re la somma di euro 150.107,58 per la tariffa relativa allo smaltimento dei rifiuti (TARSU)annualità 2008 . 2. L a Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso in relazione al motivo con il quale la contribuente aveva contestato la mancata istituzionedel servizio di raccolta dei rifiuti, non ritenendo l’avviso di pagamento, notificatodal Comune il 27/5/2009, atto autonomamente impugnabile , ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, stante anche la mancata indicazione del termine di impugnazione, nonché della commissione tributaria competente per l’impugnazione e delle forme previste, ai sensi del comma 2 dell’art. 19, d.lgs. citato, donde la deducibilità anche di vizi di merito della pretesa tributaria. 3. C on sentenza n. 697/2016 la p rima decisione veniv a riformata dalla Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale ribaltandol’esito della lite, rigettava l’originario ricorso della contribuente sul rilievo , ritenuto assorbente, che l’avviso di pagamento notificato il 27/5/ 2009 era valido e doveva essere tempestivamente impugnato. 4. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società [OSCURATO:PERSONA],affidato a tredici motivi, mentre il Comune di Parghelia non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma primo, numero 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 111 Cost., 132 cod.proc.civ., 12 disposizioni preliminari al codice civile, perché la CTR ha errato nel non rilevare l’inammissibilità dell’appello del Comune. Assume la contribuente error in iudicandodel giudice del gravame atteso che la sentenza della CTP [OSCURATO:PERSONA] non ha qualificato come inesistente o invalido il prodromico avviso di pagamento n. 2165 del 12/5/2009, che secondo il Comune costituisce l’atto presupposto della ingiunzione di pagamento della TARSU, ritualmente notificato il 27/5/2009 e non tempestivamente impugnato, avendo il giudice di prime cure semplicemente escluso ogni decadenza ad impugnandum per effetto delle irregolarità costituite dalla mancata indicazione del termine per impugnare e dell’Autorità a cui ricorrere. 2. Con il secondo motivo deduce, per le medesime ragioni, violazione e falsa applicazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma primo, numero 4, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 111 Cost., 132cod. proc. civ., 19, 20, 23, 53 e 54, d.lgs. n. 546 del 1992, 12 disposizioni preliminari al codice civile, per essere incorsa la CTR in error in procedendo implicante la nullità della sentenza impugnata 3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'articolo 360, comma p rimo, numero 4, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 112 cod. proc. civ., 19, 20, 23, 53 e 54, d.lgs. n. 546 del 1992, omessa pronuncia del giudice del gravame sulla eccezione d’inammissibilità dell’appello del Comune originata dall’erronea interpretazione del contenuto decisorio della sentenza di primo grado, essendo il gravame incentrato sulla questione dell’immediata impugnabilità del prodromico avviso di pagamento, non anche sulla mancata istituzione del servizio di raccolta RSU, costituente autonoma ratio decidendi della prima decisione favorevole alla contribuente, la quale deduce, altresì, la formazione del giudicato, in base al principio della specificità dei motivi di appello. 4. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell'articolo 360, comma primo , numero 3 e n., cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132,comma 1°, n.4), 112 cod. proc. civ., 53 e 54, d.lgs. n. 546 del 1992, nonché con ai sensi dell’art. 360, comma primo n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 111Cost., 132 comma 1 n. 4), 112 cod. proc. civ., 53 e 54 d.lgs. 546 del 1992, laddove si ritenga sussistente un rigetto implicito o esplicito del giudice di appello, in ragione della locuzione disattese ogni contraria istanza, richiesta, eccezione e deduzione riportata a pag. 10 della sentenza di secondo grado, atteso che l’effettivo contenuto delle statuizioni rese dal primo giudice integra il c.d. “fatto storico” di cui al vizio previsto dall’art. 360, comma primo n. 5, cod. proc.civ., dopo la riforma disposta dall’art. 54, d.l. n. 83 del 2012. 5. Con il quinto motivo deduce, ai sensi dell'articolo 360, comma primo, n. 4, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 20, 53 e 54, d.lgs. 546 del 1992, 3 comma 4, l. 241 del 1990, 7 l. n. 212 del 2000, perché la decisione della CTR muove dall’assunto che la contribuente avrebbe dovuto contestare la mancata attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti, a pena di decadenza, impugnando l’atto presupposto, atteso che le irregolarità dell’avviso di pagamento n. 2165/2009 (omessa indicazione del termine e dell’Autorità competente per l’impugnazione) notificato alla contribuente il 27/5/2009 non inficiano la validità dell’atto impositivo, ma non considera che il giudice di prime cure aveva da dette irregolarità tratto la conclusione che la contribuente non fosse incorsa in alcuna decadenza e potesse contestare anche nel merito la pretesa del Comune. 6. Con il sesto motivo la contribuente ripropone la censura di cui al motivo precedente, deducendo, ai sensi dell'articolo 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt.19, 20, 53 e 54, d.lgs. n. 546 del 1992, 3comma 4, l. n. 241 del 1990, 7 l. n. 212 del 2000. 7. Con il settimo motivo deduce, ai sen si dell'articolo 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt.214 cod. proc.civ. 2714, 2719, 2724, 2725 cod. civ., in quanto il rigetto dell’appello incidentale condizionato della contribuente fa leva sul documento 36 del fascicolo del Comune di Parghelia depositato al fine di dimostrare l’avvenuta notifica dell’avviso di pagamento 2165 in data 27/5/2009, atteso il disconoscimento reiterato anche in sede di appello. 8. Con l’ottavo motivo deduce, ai sensi dell'articolo 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. 3, 12,14, l. n. 890 del 1982, 1, comma 161, l. n. 296 del 2006, d,m. 1/10/2006, 1335 e 2697 cod. civ., la ricorrente censura la decisione di appello per aver considerato che il Comune di Parghelia non aveva affatto dimostrato il contenuto del plico postale inviato alla contribuente e, quindi, a fronte delle contestazioni di quest’ultima, l’intervenuta rituale notifica dell’avviso di pagamento. 9. Con il nono motivo deduce, ai sens i dell'articolo 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 3,12, 14 l. n. 890 del 1982, 1, comma 161, l. n. 296 del 2006, d.m. ([OSCURATO:PERSONA]) del [OSCURATO:DATA_NASCITA], 1335 e 2697 cod.civ., per non avere la CTR considerato tutte le contestazioni concerne n ti l’asserita notifica del l’avviso di pagamento ivi compresa quelle riferibili all’avviso di ricevimento, puntualmente riproposte in secondo grado, le quali investivano anche il numero di cronologico e gli estremi dell’atto inviato. 10. Con il decimo motivo deduce, ai sensi dell'articolo 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 3,12, 14, l. n. 890 del 1982, 1, comma 161, l. n. 296 del 2006, d.m. ([OSCURATO:PERSONA]) del [OSCURATO:DATA_NASCITA], 13335 e 2697 cod. civ., per non avere la CTR rilevato l’inammissibilità dell’appello del Comune di Parghelia per non avere quest’ultimo criticato la statuizione di accoglimento dell’originario ricorso della contribuente per mancata istituzione del servizio di raccolta dei rifiuti, essendo il gravame incentrato sulla statuizione della CTP di non immediata impugnabilità dell’avviso di pagamento. 11. Con l’undicesimo motivo deduce, ai sensi dell'articolo 360, comma primo, n. 4, cod.proc.civ., violazione e falsaapplicazione degli artt. 19, 20,24,54, d.lgs. n. 546 del 1992, per avere ritenuto inammissibile perché nuovo il motivo di gravame incidentale con il quale la società contribuente riproponeva la censura oggetto del primo motivo aggiunto, concernente l’inesatta individuazione della posizione debitoria 12. Con il dodicesimo motivo deduce, ai sensi dell'articolo 360, comma primo, n. 3 e n. 4, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935, 2938, 2946, 2697, cod. civ., nonché 112 cod. proc.civ.,19, 20, 53 e 54, d.lgs. n. 546 del 1992, 2934, 2938,2946, 2697 cod. civ., per mancato esame dell a eccezione di intervenuto compimento del termine prescrizionale credito tributario. 13. Con il tredicesimo motivo deduce, ai sensi dell'articolo 360, comma primo, n. 4, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 24,101,111 Cost., 1,2,3,19,20,23,53 e 54, d,lgs. n. 546 del 1992, 3l.n241 del1990, 7 l. 212 del 2000, per avere la CTR erroneamente individuato nell’avviso di pagamento, asseritamente notificato il 27/5/ 2009 , l’atto presupposto dell’ingiunzione impugnata nonostante riguardasse altra posizione debitoria , peraltro mai comunicata. 14. Le censure v e icolate dai motivi di ricorso presentano profili d’inammissibilità allorquando appaiono dirette ad ottenere un “terzo grado” di giudizio di merito ed allorquando difettano di autosufficienza e non consentono, conseguentemente,di valutare la decisività dei profili dedotti. 15. Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, comma primo, c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, anche se non è necessaria l'adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. 16. L e plurime censure formulate d a lla ricorrente , con i s ud detti limiti, s ono sottoponibiliallo scrutinio della Corte . 17. Con un primo gruppo di motivi ( i l primo , il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, nonché l’undicesimo ed il tredicesimo ) , scrutinab ili congiuntamente in quanto strettamente connessi, la ricorrente deduc e che il giudice d’appello, malamente interpretando il contenuto della decisione di primo grado, ha ritenuto precluso l’esame di doglianze concernenti il merito della pretesa tributaria recata dall’ingiunzione di pagamento TARSU relativa all’anno d’imposta 2008, doglianze puntualmente riproposte dalla contribuente con l’appello incidentale condizionato. 18. Deduce, altresì, che l’originario ricorso della contribuente , basato su cinque censure, i ntegrate con altre tre mediante la formulazione di motivi aggiunti, era stato accolto dal primo giudice sul l’ assorbente rilievo che all’epoca il servizio di raccolta dei rifiuti non era stato ancora istituito nella zona di ubicazione dell’immobile per cui è causa (art. 62, d.lgs. n. 507 del 1993). 19. La affermaz ione, prosegue la ricorrente, si fonda su l fatto che l’ingiunzione di pagamento impugnata era stata preceduta dalla notifica alla contribuente, in data 27/5/2009, di un avviso di pagamento del tributo, atto impositivo che non era stato tempestivamente impugnato, con conseguente cristallizzazione del credito tributario,divenuto irretrattabile. 20. La CTR ha precisa to , al riguard o , che la mancata indicazione nel prodromico avviso di pagamento del termine e dell’autorità avanti alla quale poteva rivolgersi l’impugnazione,non determina l’inesistenza o la nullità dell’atto trattandosi di mere irregolarità , donde la piena operatività della preclusionealla riapertura della discussione - nel merito - circa la debenza del tributo. 21. Deduce, di contro , la ricorrente che ove sia mancata una precedente, valida notificazione dell'avviso di pagamento, l’impugnata ingiunzione di pagamento,assolvendo alla funzione di portare a conoscenza dell'obbligato la pretesa tributaria, ne rende ancora possibile la contestazione giudiziale,ai sensi deld.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, n. 3. 22. D educe , in ogni caso, che l ’ incompletezza dell’avviso di pagamento , circostanza acclarata dalla CTR della Calabriache consent e alla contribuente di impugnare l’ingiunzione, successivamente notificata, non soltanto per vizi propri bensìrecuperando una più ampia tutela dei diritti. 23. La riscossione del tributo ha preso avvio, per quanto è riportato nel ricorso per cassazione e nell a sentenza impugnata , con l’invio , da parte del Comune Parghelia,di un avviso di pagamento notificato a mezzo del servizio postale (con raccomandata a/r). 24. S e condo quanto affermato dal giudice di appello, ai sensi dell’art. 19, d.lgs. 546 del 1992, si tratta di atto impositivo autonomamente impugnabile (Cass. Sez. Un., n. 16293/2007). 25. Osserva il Collegio che l ’avviso , ovviamente, deve contenere tutti gli elementi essenziali richiesti per tale tipologia di attie, per quanto previsto dagli artt. 3, l. n. 241 del 1990 e 7, l. n. 212 del 2000, deve anche indicare l’organo o l’autorità amministrativa presso le quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa presso le quali è possibile ricorrere nel caso di atti impugnabili. 26. L a contribuente ( soggetto inadempiente secondo l’ente impositore ) riceveva la notifica, in data 7/2/2013, a mezzo del servizio postale, della ingiunzione di pagamento del tributo e delle sanzioni amministrative, per un ammontare complessivo di euro 150.107,58, atto che veniva tempestivamente impugnato. 27. La CTP di [OSCURATO:PERSONA] , decidendo ne l merito la controversia, accoglieva l’originario ricorsorilevando, in particolare, che risulta dalla documentazione versata in atti che il comune resistente per l’anno 2008 non aveva ancora istituito il servizio di raccolta rifiuti per coprire le zone interessate. Infattirisulta provato che il servizio di raccolta per il periodo in esame non era ancora attivo, come si evince nella nota del Comune di Parghelia, emessa in data01.04.2009, con cui si fissava un sopralluogo per individuare il sito ove collocare i rifiuti. D’altrocanto la società opponente ha fornito la prova di aver smaltito i rifiuti tramite una ditta privata . 28. La CTR della [OSCURATO:PERSONA] accogli eva l’appello principale del Comun e di Parghelia e, disatte nde ndo que l lo incidentale condizionato della contribuente, rilevavache il comune (ha) fornito la prova dell’avvenuta notifica dell’avviso di pagamento n. 2165/2009, in data 27.5.2009 (Vds. Doc. n. 36 del fascicolo di parteresistente) e che ogni contestazione sul merito della pretesa andava rivolta, tempestivamente, avverso l’avviso di pagamento , in quanto ritualmente no tificato il 27.5.2009 , per cui la CTP non doveva accogliere la doglianza presa in esame ai fini dell’annullamento dell’ingiunzione, perché la stessa doveva essere avanzata dalla parte, a pena di decadenza, nei confronti dell’atto presupposto , ciò perché le omesse indicazioni rilevabili nell’avviso di pagamento a suo tempo notificato alla contribuente non ne inficiano la validità e tantomeno l’esistenza . 29. La questione che l’odierna ricorrente pone all’attenzione del Collegio concerne la possibilità di far valere la dedotta infondatezza, per varie ragioni, della pretesa tributaria azionata dal Comune , con la impugnazione dell’ingiunzione di pagamento,difettando nell’avviso di pagamento presupposto , asseritamente non conosciuto perché malamente notificato a mezzo posta, la prescritta indicazione del termine e dell’organo giurisdizionale al quale era possibile ricorrere. 30. L a decisione adotta ta dalla CTP di [OSCURATO:PERSONA] si basa sull’affermazione che l’avviso di pagamento notificato dal Comunein data 27.5.2009 non può essere qualificato ai sensi dell’art. 19comma 3 del d.lgs. n . 546/1992 quale atto presuppostoautonomamente impugnabile , trattandosi, piuttosto, di un atto interlocutorioatipico e proprio pe r quest a ragione no n indica nte la possibilità di impugnarlo, per cui alla ricorrente non poteva dirsi preclusa la successiva , piena impugnazione dell’ingiunzione di pagamento. 31. La decisione di appello ha , inv ece, ritenu to l’avviso di pagamento atto autonomamente impugnabile e l o stesso validamente notificato il 27/5 / 2009 , tuttavia la decisione su quest’ultimo punto è apodittica , come lamenta la ricorrente. 32. Il giudice di appello , quindi, ha conclus o che la CTP non doveva accogliere la doglianza presa in esame ai fini dell’annullamento dell’ingiunzione, perché la stessa doveva essere avanzata dalla parte, a pena di decadenza, nei confronti dell’atto presupposto . 33. Osserva il Collegio che resiste al le censure svolte dalla ricorrente la qualificazione,operata d a lla CTR della [OSCURATO:PERSONA] , dell’avviso di pagamento come atto impositivo obbligatoriamente e non facoltativamente impugnabile dal contribuente, perché manca la trascrizione dell’avvisoper l’autosufficienza della censura e risulta impossibile qualsivoglia verifica circa la sussistenza , in concreto, degli elementi essenziali di unatto impositivo. 34. L a ricorrente , ad ogni modo, critica - a ragione - l’omessa considerazione , da parte del giudice del gravame, de lla rilevanza de ll’errore scusabile del contribuente e deduce che quand’anche si fosse trattato di atto impositivo validamente notificato (circostanza quest’ultima contestata), cionondimeno l’incompletezza dell’avviso non avrebbe determinato alcuna decadenza impugnatoria. 35. V a , al riguardo, ricordato che, i n tema di contenzioso tributario , alla mancata o erronea indicazione nell'atto impugnabile della commissione tributaria competente, delle forme,o del termine per proporre ricorso, non segue la nullità di esso, ma soltanto la mancata decorrenza del termine stesso per l'impugnazione (cfr. ancheCass. n. 20634 /2008, n. 14482 /2003; n. 23010/2009). 36. L a nullità, per tale omessa o incompleta indicazione, non è una conseguenza prevista dal legislatore e neppure è assistita da alcuna altra sanzione, trattandosi piuttosto di semplice irregolarità, avendo la norma come scopo soltanto quello di agevolare, sul piano meramente processuale,il compito del contribuente che voglia impugnare l'atto, mediante il riconosc imento de l l a scusabilità dell’errorein cui il medesimo sia eventualmente incorso (Cass. Sez. Un., n. 9263/2002). 37. Occorre , peraltro, considerare un altro aspetto rilevante della controversia . 38. L a contribuente , nel ricorso per cassazione , riferisce che il ricorso introduttivo del giudizio non investiva l’avviso di pagamento prot. 2165 del 12.05.2009 documento n. 36 (cfr. allegato n.4 alla produzione di primo grado del Comune di Parghelia, depositato in atti solo dopo il decorso del termine di sessanta giorni ex art. 23 d.lgs. 546/92), perché soltanto con il deposito giudiziale del predetto avviso di pagamento ed allorché ne acquisiva effettiva contezza , il Comune avevamanifestato la volontà di avvalersi del documento a supporto della richiesta di pagamento della TARSU relativa all’annualità 2008. 39. I n tal modo , dunque, si è res a possibile e al tempo stesso necessari a , ai sensi art. 24, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, l’integrazione delle originarie difese,mediante motivi aggiunti, in quanto, a dire del Comu ne, l’ avviso avrebbe costituito ”atto presupposto” rispetto all’ingiunzione e sarebbe stato, altresì, ritualmente notificato e/o comunicato in data 27.5.2009 alla società [OSCURATO:PERSONA]. 40. Su d ett e questioni sono stati sviluppati i motivi d’impugnazione c he non hanno ricevuto risposta in quanto dichiarati inammissibili dalla CTR sull’erroneo rilievo che sia l’avviso di pagamento n. 2165/2009 (notificato il 27.5.2009), sia l’ingiunzione di pagamento n. 98/2013 (atto impugnato) erano già conosciuti dal contribuente al momento della presentazione del ricorso introduttivo (cfr. Cass. civ., Sez. V, 2 luglio 2014 n. 15051) . 41. In effetti, c ome già evidenziato dalla società contribuente in sede di formulazione dei motivi aggiunti, l’ordinanza ingiunzione impugnata fa riferimento alla posizione debitoria n. 76 333838 - 6 emissione 24/12/ 2010 notificato il 22/02/2010 e non già all’avviso di pagamento notificato il 27/5/2009, documentoindicato dal Comune come atto presupposto soltanto in corso di giudizio ed in quanto idoneo - in tesi - ad interrompere il decorso del termine prescrizionale. 42. L a sentenza impugnata merita , dunque, le censure che le sono state mosse, essendo motivata in maniera giuridicamente non corretta, avendo la CTR, per le ragioni innanzi esposte, escluso - a torto - la possibilità di un ampliamento del thema decidendum con la integrazione de gli originari motivi d’impugnazionedell’atto impositivo, attraverso l’istituto dei motivi aggiunti (art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992). 43. Il giudice di appello , infatti, non ha adeguata mente considerato il pregiudizio per la difesa della contribuente causato d a ll’incompletezza dell’avviso di pagamento, e dalla indicazione, quanto alla partita debitoria, di un diverso atto presupposto, con conseguente diritto alla remissione in terminidella contribuente, ed erroneamente ha affermat o la società [OSCURATO:PERSONA] decaduta dall’impugnazioneper vizi di merito del l a pretesa impos i tiva (TARSU 2008) recata dall’impugnataingiunzione di pagamento . 44. Dunque, non era affatto precluso tanto l’esame de i cinque motivi contenuti nel ricorso introduttivo, quanto di quelli aggiunti , riproposti con l’ appello incidentale condizionato della contribuente, gli uni diret ti alla negazion e della sussistenzadel debito tributario, gli altri diretti al la contestazione della validità ed efficacia della notificazione del presunto atto presupposto invocato dal Comune di Parghelia. 45. L a contribuente ha impostato l ’ originaria linea difensiva sulla scorta dei dati di fatto conosciutie d i quelli espressamente richiamati nel l'ingiunzione di pagamento, l’ atto impugnato , e tra essi non rientrava l’avviso di pagamento asseritamente notificato il 27/5/2009, elemento intro dotto in giudizio dal Comune di Parghelia a sostegnodella pretesa impositiva riferita , è bene ribadire, nell’ingiunzione di pagamento n. 98/2013, ad altro atto prodromico , notificato in epoca risalente (in data22/2/2011) . 46. Si tratta di documento la cui allega zione da parte dell’ e nte impositore offriva, indubbiamente,nuovi profili censori rispetto a quelli deducibili e dedotti dalla contribuente nel ricorso originario, così come è reso evidente dall’accertamento, operato dal giudice di merito di prime cure, riguardo l’esistenza e la ritualità della sua notificazione , p rofili anch’essi rientranti nell’impugnazionedella ricorrente. 47. Il settimo motivo di ricorso , invece, va disatteso . 48. La ricorrente si duole – infondatamente - del fatto che la CTR non ha tenuto conto del disconoscimento effettuato sin dal primo grado di giudizio della documentazione attestante l’avvenuta notifica dell’avviso di pagamento del tributo e segnatamente della nota prot. 2165 del 12.05.2009 e del relativo avviso di ricevimento . 49. E’ sufficiente , al riguardo, richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo cui La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, - quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale» (Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014, Rv. 629905 — 01), trattandosi di condivisibile orientamento prevalente nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 7105 dci 12/04/2016, Rv. 639509 —01; Sez. 3, Sentenza n. 12730 del 21/06/2016, R-v. 640278 — 01). (v. anche, Cass. n. 2999/2017; n. 13439/2012 n. 935/2004). 50. Del resto, la contestazione della conformità all'originale dell’avviso di ricevimento del quale si discute è consistita in mere affermazioni, come motivatamente rilevato dal giudice del gravame. 51. Il secondo gruppo di motivi di ricorso ( l’ottavo , il nono e d il decimo ) , contiene doglianze, strettamente connesse, che appaio no fondat e . 52. I l giudice di appello ha accertato la ritualità della notificazione dell’atto presupposto avendo il comune fornito in primo grado la prova dell’avvenuta notifica dell’avviso di pagamento n. 2165/2009, in data 27.5.2009(vds. doc. 36 del fascicolo di parte resistente) ha , però, errone amente ritenuto inammissibile, e comunqu e disatteso , il gravame incidentale proposto da lla societàa sostegno delle censure - non abbandonate - rimaste assorbite oggetto dei motivi aggiunti in quanto ius novorum . 53. La decisione in parte qua dipende logicamente da l l a soluzione d ell a questione, a monte , concernente l’individuazione dei limiti delle ragioni oppositive proponibili dalla contribuente nel giudizio d’impugnazione della ingiunzione di pagamentodella Tarsu relati va all’annualità 2008 che, come già detto, non è stata correttamente affrontata e merit a adeguata considerazione da parte del giudice di rinvio. 54. Il dodicesimo motivo è fondato . 55. La ricorrente si duole del rigetto della eccezione di prescrizione del credito tributario- questione specificamente riproposta in appello - sotto il profilo della violazione di legge (art. 360, comma primo n. 3, cod. proc. civ.) e dell’omessa pronuncia (art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.), perché la CTR ha rilevato che il motivo (di appello) si presenta del tutto generico . 56. La contribuente, nel giudizio di merito, aveva dedotto la decorrenza sia della prescrizione ordinaria sia dei termini di prescrizione speciali risultanti dalla legislazione vigente applicabile ratione temporisalla fattispecie in esame . 57. N on v’è dubbio che il giudice di appello pot eva ri leva re che si fosse verificata la prescrizione ordinaria o,invece, l a prescrizione breve , senza alcuna violazione del principio dispositivo, perché è compito del giudice di merito la qualificazione giuridica dei fatti. 58. L ’accoglimento dei motivi di ricorso , nei termini innanzi precisati, determina la cassazione della sentenza di appello,con rinvio per nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, alla quale è rimessa la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, accogliei motivi di ricorso, ad eccezione del settimo, che rigetta, cassa la sentenza impugnata in relazione ai mezzi accolti e rinvia alla Corte di Giustizia T
Sentenza Cassazione n. 14710/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris