CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02009/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia con la quale il primo giudice aveva condannato Claudio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina aggravata, lesione personale e resistenza a pubblico ufficiale, commessi in concorso tra loro. 2. Propongono ricorso Claudio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. 3. I ricorsi sono entrambi inammissibili. 3.1. Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], per la prima volta, in sede di legittimità, si è contestata l'applicazione della recidiva; in appello, infatti, era stato proposto solo il motivo, poi correttamente accolto dalla Corte di merito, concernente l'erroneo calcolo della pena in presenza di più circostanze aggravanti a effetto speciale (quelle ex artt. 628, terzo comma, n. 1, e 99, quarto comma, cod. pen.), in violazione dell'art. 63, quarto comma, cod. pen. Secondo la costante giurisprudenza' di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello» (così Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ad es., v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368; con specifico riferimento all'applicazione della recidiva v. Sez. 2, n. 28872 del 2/07/2020, Palladino, Rv. 279673 e Sez. 7, n. 14140 del 09/02/2018, Cirella, Rv. 272679 nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). E' immune da vizi la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, che può essere legittimamente giustificato anche solo alla luce dei precedenti penali specifici dell'imputato (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444;Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826). 3.2. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha giustificato il diniego delle medesime attenuanti con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (cfr., ad es., Sez. U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione; Sez. 2, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; da ultimo v. Sez. 2, n. 36132 del 14/09/2021, Napolitano, n.m.), in presenza, peraltro, delle particolari modalità del fatto descritte dai giudici di merito. Va ribadito altresì che il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 28752 del 20/07/2020, Cressotti, Rv. 279671; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509). 4. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte segue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci