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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 36580/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza emessa all' esito di giudizio abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Lecco in data 15/09/2020 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta colpevole del reato di truffa aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] realizzata attraverso una vendita fittizia on fine e condannata alla pena di giustizia.I

2. Avverso la suddetta sentenza l'imputata, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione formulando due motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità della stessa.

Assume che i giudici di merito non avevano considerato che non era stato in concreto identificato l'autore del reato e la riferibilità allo stesso delle utenze telefoniche utilizzate né era stata individuata la persona che aveva materialmente prelevato il denaro dalle carte prepagate ed, ancora, non era stato rinvenuto lo strumento di pagamento nella disponibilità del presunto responsabile.

2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione alla ritenuta applicabilità dell'aggravante di cui all' art. 61 n. 5 c.p.

Rileva che nel caso in esame detta aggravante non poteva operare in quanto di fatto i rapporti commerciali si erano sviluppati attraverso i contatti telefonici (in quanto dopo l'annuncio sul sito www.subito.it vi era stato uno scambio di telefonate con un tale "Laura" la quale aveva indicato un C.F., un indirizzo di residenza ed un indirizzo poste.pay) sicchè doveva escludersi che la vittima versasse in condizioni di particolare vulnerabilità, situazione ravvisabile solamente in ipotesi di truffe contrattuali sviluppatesi attraverso trattative svolte interamente a distanza su piattaforma web. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato.

La difesa assume che i giudici di merito avrebbero affermato la penale responsabilità della ricorrente senza identificare l'autore del reato, né individuare la persona che aveva materialmente prelevato il denaro dalle carte prepagate ovvero senza rinvenire lo strumento di pagamento.

Trattasi di censure di puro fatto che non colgono in alcun modo nel segno in quanto sia il G.U.P. del Tribunale di Lecco che la corte di appello con congrue ed articolate argomentazioni, convergenti nel senso di ritenere integrato il reato di cui all'art. 640 c.p., hanno ritenuto la ricorrente responsabile dell'azione truffaldina, evidenziando che il profitto era confluito su carta poste -pay a lei intestata e che per l'attivazione dello strumento di pagamento era stata presentata la sua carta di identità (mai denunciata smarrita o sottratta), con la conseguenza che alcun dubbio sussiste circa la titolarità della carta elettronica e che, quindi, non appariva in alcun modo credibile la denuncia sporta solo successivamente allo svolgimento dei fatti oggetto di causa (vedi, in particolare, sentenza di primo grado, pag. 4).

Risulta, quindi, evidente che la difesa con il primo motivo prospetta, in modo inammissibile, una differente ricostruzione dei dati fattuali emersi nel corso del giudizio quanto I all' individuazione di [OSCURATO:PERSONA] quale autrice della truffa de qua operata sulla scorta di dati probatori univoci.

Occorre, del resto, ricordare che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.

3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

Va premesso che sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti "on- line", poichè, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l'agente, determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale che aveva respinto l'appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta cautelare ed aveva escluso l'aggravante della minorata difesa ritenendo che l'annuncio relativo alla vendita di beni, inserito in un sito internet, costituisse una modalità della condotta, e non una circostanza di luogo, in cui la distanza accomuna entrambe le parti, che ne accettano i rischi affidandosi alla buona fede dell'interlocutore). (Sez. 6, Sentenza n. 17937 del 22/03/2017 Cc. (dep. 10/04/2017 ) Rv. 269893 —

01. Nel caso in esame, per come ricostruito dai giudici di merito, la truffa si è verificata a fronte di contatti on line con la vittima mentre la ricorrente introduce in questa sede profili in fatto (lo svolgimento di avanzate trattative via telefono) di cui la stessa non ha fatto cenno alcuno nel giudizio di appello, sicchè il profilo di censura, involgendo profili fattuali del tutto nuovi rispetto alla fase di merito, non può che essere disatteso.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in dat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza emessa all' esito di giudizio abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Lecco in data 15/09/2020 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta colpevole del reato di truffa aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] realizzata attraverso una vendita fittizia on fine e condannata alla pena di giustizia.I 2. Avverso la suddetta sentenza l'imputata, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità della stessa. Assume che i giudici di merito non avevano considerato che non era stato in concreto identificato l'autore del reato e la riferibilità allo stesso delle utenze telefoniche utilizzate né era stata individuata la persona che aveva materialmente prelevato il denaro dalle carte prepagate ed, ancora, non era stato rinvenuto lo strumento di pagamento nella disponibilità del presunto responsabile. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione alla ritenuta applicabilità dell'aggravante di cui all' art. 61 n. 5 c.p. Rileva che nel caso in esame detta aggravante non poteva operare in quanto di fatto i rapporti commerciali si erano sviluppati attraverso i contatti telefonici (in quanto dopo l'annuncio sul sito www.subito.it vi era stato uno scambio di telefonate con un tale "Laura" la quale aveva indicato un C.F., un indirizzo di residenza ed un indirizzo poste.pay) sicchè doveva escludersi che la vittima versasse in condizioni di particolare vulnerabilità, situazione ravvisabile solamente in ipotesi di truffe contrattuali sviluppatesi attraverso trattative svolte interamente a distanza su piattaforma web. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. La difesa assume che i giudici di merito avrebbero affermato la penale responsabilità della ricorrente senza identificare l'autore del reato, né individuare la persona che aveva materialmente prelevato il denaro dalle carte prepagate ovvero senza rinvenire lo strumento di pagamento. Trattasi di censure di puro fatto che non colgono in alcun modo nel segno in quanto sia il G.U.P. del Tribunale di Lecco che la corte di appello con congrue ed articolate argomentazioni, convergenti nel senso di ritenere integrato il reato di cui all'art. 640 c.p., hanno ritenuto la ricorrente responsabile dell'azione truffaldina, evidenziando che il profitto era confluito su carta poste -pay a lei intestata e che per l'attivazione dello strumento di pagamento era stata presentata la sua carta di identità (mai denunciata smarrita o sottratta), con la conseguenza che alcun dubbio sussiste circa la titolarità della carta elettronica e che, quindi, non appariva in alcun modo credibile la denuncia sporta solo successivamente allo svolgimento dei fatti oggetto di causa (vedi, in particolare, sentenza di primo grado, pag. 4). Risulta, quindi, evidente che la difesa con il primo motivo prospetta, in modo inammissibile, una differente ricostruzione dei dati fattuali emersi nel corso del giudizio quanto I all' individuazione di [OSCURATO:PERSONA] quale autrice della truffa de qua operata sulla scorta di dati probatori univoci. Occorre, del resto, ricordare che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Va premesso che sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti "on- line", poichè, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l'agente, determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale che aveva respinto l'appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta cautelare ed aveva escluso l'aggravante della minorata difesa ritenendo che l'annuncio relativo alla vendita di beni, inserito in un sito internet, costituisse una modalità della condotta, e non una circostanza di luogo, in cui la distanza accomuna entrambe le parti, che ne accettano i rischi affidandosi alla buona fede dell'interlocutore). (Sez. 6, Sentenza n. 17937 del 22/03/2017 Cc. (dep. 10/04/2017 ) Rv. 269893 — 01. Nel caso in esame, per come ricostruito dai giudici di merito, la truffa si è verificata a fronte di contatti on line con la vittima mentre la ricorrente introduce in questa sede profili in fatto (lo svolgimento di avanzate trattative via telefono) di cui la stessa non ha fatto cenno alcuno nel giudizio di appello, sicchè il profilo di censura, involgendo profili fattuali del tutto nuovi rispetto alla fase di merito, non può che essere disatteso. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in dat
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