CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 28686/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 23 / 09/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 4522 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 4522del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CHCMRA 43C01 A944K) [OSCURATO:SOCIETA].([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difes i dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: BRN PRZ54D57 A944J ) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in per- sona del rappresentanteper procura [OSCURATO:PERSONA]- teis rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] ( C . F . : RSTFRC 78P10 L219T ) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bolo- gnan. 3050/2021, pubblicata in data 7 dicembre 20 21 ( e noti- ficata in data 14 dicembre 2021); Ric. n. 4522/2022 –Sez. 3 – A d. 23 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 23 settembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]hanno agito in giudizio nei con- fronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (successiva- mente incorporata in [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), del [OSCURATO:SOCIETA]., per ottenere il risarcimento dei danni subiti in virtù della sottrazione, da parte di una loro di- pendente ([OSCURATO:PERSONA]), di ingenti somme giacenti sui conti correnti bancari di cui erano titolari presso le prime due banche, parte delle quali trasferite presso il conto corrente di cui la Sbarra era titolare presso la terza banca, assumendo l’inadem- pimento degli istituti bancari alle obbligazioni su di loro gra- vanti, di protezione degli interessi del cliente e di obbligo di avviso allo stesso, in caso di riscontro di operazioni anomale. Il Tribunale di Bologna, dichiarata cessata la materia del con- tendere nei rapporti tra attori ed [OSCURATO:SOCIETA]. (per inter- venuta transazione tra le parti),ha rigettat o tutte le altre do- mande. La Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. , sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede le altr e so- cietà intimate. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione Ric. n. 4522/2022 –Sez. 3 – A d. 23 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 1.Il ricorso deve ritenersi procedibile. In effetti, i ricorrenti , pur affermando che la sentenza impu- gnata è stata loro notificata in data 14 dicembre 2021, non hannodepositato la copia della relazione di notificazione della stessa. Tale relazione di notificazione è stata, però , depositata dal la società controricorrente, regolarmente costituitasi (se ne dà atto anche nell’indice dei documenti allegati al controricorso): l’eccezionedi quest’ultima, di improcedibilità del ricorso , solle- vata nella memoriadepositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., non può pertanto trovare accoglimento, in base al principio di diritto, affermato dalleSezioni Unite di questa Corte (ed in ve- rità richiamato dalla stessa parte controricorrente nella pre- detta memoria), secondo il quale «deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella di- sponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricor- rente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 10648 del 02/05/2017, Rv. 643945 – 01 ; conf., ex multis : Sez. 5, Ordi- nanza n. 4370 del 14/02/2019, Rv. 652595 –01; Sez. 2, Ordi- nanza n. 11043 del 24/04/2024, Rv. 670889 -01). 2.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Omesso esame del fatto decisivoche, all’epoca dei prelievi illeciti di cui è causa, [OSCURATO:PERSONA] non era a conoscenza del pregresso illecito con- fessato dalla Sbarra nell’interrogatorio [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Pubblico Ministero e neppure del perdono di Checcoli (art. 360, primo comma n. 5 c.p.c.nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.)». Il motivo è infondato. 2.1Si premette che la corte territoriale ha respinto l’unico mo- tivo di appello avanzato dagli attori avverso la sentenza di Ric. n. 4522/2022 –Sez. 3 – A d. 23 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 primo grado,innanzi tutto, sulla base del rilievo della « generi- cità con cui vengono esposti i profili di colpa attribuibili alle due banche» (con conseguente radicale inammissibilità del gra- vame, almeno per tale aspetto). Sotto tale profilo, le censure svolte con il motivo di ricorso in esame sono, a loro volta , generiche e del tutto apodittiche, prive del necessario richiamo, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., allo specifico contenuto degli atti processuali dai quali dovrebbe eventualmente emergere l’erroneità dell’indi- cato rilievo svolto dai giudicidi secondo grado. 2.2Inoltre, il gravame, per la (sola) parte ritenuta sufficiente- mente specifica, è stato giudicato infondato, sulla base di un accertamento di fatto relativo all’assenza di un comportamento negligente delle banche in ordine al preteso omesso rilievo del carattere anomalo delle operazioni apparentemente poste in essere dai correntisti, tramite la dipendente [OSCURATO:PERSONA]. La corte territoriale ha, in particolare, osservato che alla Sbarra era stata accordata e addirittura rinnovata (anche dopo un pre- cedente episodio di sottrazione di somme, avvenuto tra il 2007 ed il 2008) piena fiducia da parte del Checcoli e della società [OSCURATO:SOCIETA]. (di cui lo stesso Checcoli era amministratore ), i quali le avevano consentito di operare liberamente sui conti correnti di cui erano titolari, onde non vi era motivo, per le ban- che, di ritenere che le operazioni poste in essere dalla Sbarra fossero di per sé anomale e giustificassero una segnalazione ai correntisti. 2.3 Tanto premesso, in primo luogo si deve osservare che quella della conoscenzao meno, da parte delle banche conve- nute, della circostanza che il Checcoli aveva già “perdonato” alla Sbarra il precedente episodio di sottrazione di danaro da altriconti bancari costituisce una questione nuova, non presa in esame nella decisione impugnata, che richiederebbe neces- sariamente accertamenti di fatto (non ammissibili nella Ric. n. 4522/2022 –Sez. 3 – A d. 23 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 presente sede), ed in relazione alla quale nel ricorso, in viola- zione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non è affatto preci- sato se, ed eventualmente in quale fase processuale, in quali atti difensivi ed in quali esatti termini essa era stata già posta nel corso del giudizio di merito. Non si tratta, dunque, di un “fatto controverso”, non risultando la suddetta questione (posta con il motivo di ricorso in esame) oggetto di discussione nel corso del giudizio di merito, secondo quanto emerge dal ricorso stesso. 2.4D’altra parte, non si tratta neanche di un “fatto decisivo”. L’esclusione di un comportamento negligente delle banche nell’adempiere agli obblighi di protezione dei correntisti e, in particolare, con riguardo al dovere di segnalare eventuali ope- razioni anomale sui loro conti correnti, costituisce un accerta- mento di fatto svolto dalla corte territoriale sulla base della complessiva valutazione del materiale probatorio disponibile e sostenuto da adeguata motivazione, non meramente appa- rente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede. Sotto tale profilo, le circostanze di fatto già richiamate, in or- dine alla piena fiducia accordata dagli attori alla Sbarra nella facoltà di operare sui loro conti correnti non sono neanche con- testate, essendo sostanzialmente pacifiche (o, quanto meno, accertate dal giudice di primo grado ed effettivamente non og- getto di gravame). I ricorrenti contestano esclusivamente (ma lo fanno –inammis- sibilmente – per la prima volta nella presente sede, come già chiarito) che le banche fossero a conoscenza del primo episodio di sottrazione di somme di danaro e del successivo avvenuto “perdono” della dipendente. Ma l’effettiva ratio decidendi sottesa alla statuizione in conte- stazione, a ben vedere, non può ravvisarsi esclusivamente nella conoscenza, da parte delle banche, di quel primo episodio e del Ric. n. 4522/2022 –Sez. 3 – A d. 23 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 successivo “perdono”, quanto nella certezza che la Sbarra go- deva di piena fiducia da parte dei titolari dei conti correnti, al punto che le era stato consentito di operare liberamente su tali conti, il che escludeva che vi fossero elementi tali da indurre al sospetto chequelle da lei poste in essere costituissero opera- zioni anomale e, di conseguenza, che vi fossero i presupposti per una segnalazione ai correntisti. Tale effettiva ratio decidendidella pronuncia impugnata, per un verso, non è censurabile, in quanto essa costituisce un accer- tamento di fatto adeguatamente motivato , come più sopra chiarito;per altro verso, non è neanche specificamente censu- rata, in quanto le contestazioni riguardano essenzialmente il solo profilo della conoscenza, da parte delle banche, della vi- cenda del primo episodio di sottrazione e del conseguente av- venuto “perdono” della dipendente infedele, circostanza che, nell’ottica appena indicata, non può ritenersi un fatto di per sé decisivo. 3.Con il secondo motivo si denunzia « Nullità della sentenza per violazionedell’art. 132 n. 4 del c.p.c. omessa motivazione sul valore giuridico e processuale del comportamento di Checcoli di rinnovo della fiducia alla Sbarra ai fini del venir meno dell’ob- bligo della banca di segnalare le operazioni anomale (art. 360, primo comma n. 4 c.p.c.)». Anche questo motivo è infondato. Come già chiarito con riguardo al precedente motivo di ricorso, la corte d’appello ha ritenuto che la piena fiducia accordata alla dipendente Sbarra dai correntisti, con riguardo alla possibilità a lei concessa di operare liberamente sui conti correnti bancari di cui erano titolari, escludesse in concreto che le operazioni dalla stessa poste in essere potessero apparire anomale e, quindi, imponessero alle banche stesse una segnalazione ai cor- rentisti. Ric. n. 4522/2022 –Sez. 3 – A d. 23 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 La motivazione della decisione impugnata, sul punto in conte- stazione, risulta, dunque, del tutto adeguata, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico. Il motivo di ricorso è, per ciò solo, da ritenere infondato, benché esso presenti altresì, almeno in parte, anche un profilo di inam- missibilità analogo a quello già rilevato in relazione al motivo precedente, in quanto le censure non sembrano cogliere ade- guatamente l’effettiva ratio decidendi della sentenza impu- gnata, ricollegandola esclusivamente alla conoscenza, da parte delle banche, del primo episodio di sottrazione e del conse- guente avvenuto “perdono” della dipendente infedele, e non, più in generale, alla piena e totale fiducia e libertà operativa alla stessa accordata, come già si è osservato. 4.Con il terzo motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedell’art. 91 c.p.c. – violazione del principio della soccom- benza, nella parte in cui la sentenza condannato [OSCURATO:PERSONA] a rifondere le spese di lite a [OSCURATO:PERSONA] di Milano, nono- stante questi non abbia svolto alcuna domanda verso tale parte». Il motivo è inammissibile. Nella sentenza impugnata non vi è alcuna statuizione di con- danna del Checcoli a rimborsare le spese di lite in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Milano, come afferma il ricorrente. Risulta emessa, in effetti, una condanna al pagamento delle spesein favore di [OSCURATO:SOCIETA]., società che risulta essersi costituita in grado di appello (a mezzo della mandataria CF Li- berty [OSCURATO:SOCIETA].) «spendendo la propria qualifica di banca “cessionaria di crediti di [OSCURATO:SOCIETA]”» (così si legge nella sentenza impugnata). Orbene, è appena il caso di osservare, in proposito,che, trat- tandosi di una azione risarcitoria di carattere contrattualesvolta dal correntista, l’effettivosoggetto legittimato passivo va indi- viduato esclusivamente nella banca parte del contratto di conto Ric. n. 4522/2022 –Sez. 3 – A d. 23 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 corrente in relazione al quale era stato dedotto l’inadempi- mento, cioè proprio ilBanco [OSCURATO:SOCIETA].. L’indicazione della Le- viticus [OSCURATO:SOCIETA]., quale «banca cessionaria di crediti di [OSCURATO:SOCIETA]», non potrebbe, pertanto, in nessun caso ritenersi ra- gione sufficiente a giustificare una sua legittimazione a parte- cipare al presente giudizio, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso. In ogni caso, anche a prescindere da tutto ciò (e considerato che, d’altronde, la questione della legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA]. non risulta affrontata, né nella sentenza impugnata, né nel ricorso), sta di fatto che, per quantogli appellanti aves- seroevocato [OSCURATO:SOCIETA]. in grado di appello, quest’ultima società non si eracostituita e si era invece costituita [OSCURATO:SOCIETA]e si tratta certamente di due soggetti differenti, che non possono neanche ritenersi legati da un effettivo rapporto di successione nella titolarità del rapporto controverso. Di conseguenza, poiché nel motivo di ricorso in esame si fa ri- ferimento ad una pretesa condannaal pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, a caricodel Checcoli ed a favore di uno di tali soggetti (B.P.M.), senza che, in realtà,vi sia stato rapporto processuale tra di essi, mentre la condanna è interve- nuta a favore dell’altro soggetto([OSCURATO:SOCIETA]., benché neanche legittimata,in realtà, a partecipare al giudizio ), il mo- tivo di ricorso, non potendo esso interpretarsi –a giudizio della Corte, anche in ragione di quanto sin qui osservato –in senso diverso dal suo chiaro contenuto letterale, vadichiarato inam- missibile per difetto di interesse, perché la statuizione di con- dannadi cui si duole la parte ricorrente in realtà nella sentenza impugnatanon esiste affatto. 5.Con il quarto motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedell’art. 112 c.p.c. e dell’ art. 75 delle disposizioni di at- tuazione del c.p.c. nella parte in cui la sentenza sancisce la Ric. n. 4522/2022 –Sez. 3 – A d. 23 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 condanna alle spese in misura superiore a quella indicata dagli appellati vittoriosi». Secondo i ricorrenti, la sentenza di condanna al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado sarebbe stata pronun- ciata per importisuperiori a quell i indicat i dalle stesse parti ap- pellate nelle loro relative note spese(che si assumono “cumu- lative”). Il motivo è inammissibile. Manca radicalmente, nel ricorso, lo specifico richiamo del con- tenuto rilevante dei documenti su cui si fondano le censure , in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. (cioè , le note spese depositate dalle società appellate):non viene chiarito, in particolare,in quali esatti termini erano state formulate le sud- dette note spesee, in particolare, le richieste di liquidazione in esse contenute, chesi assumono di entità inferior e all’importo effettivamente liquidatodalla corte d’appello. D’altra parte, la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. conte- sta l’assunto e, sulla base delle generiche allegazioni di cui al ricorso (tra l’altro, anche in questo caso riferite, per quanto di ragione, alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, in favore della quale non risulta emessa alcuna condanna) non è possibile per questa Corte verificare se la sentenza impugnata presenti effettiva- mente i vizi denunciati. 6.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - r igetta il ricorso; Ric. n. 4522/2022 –Sez. 3 – A d. 23 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 10 di 10 - condanna i ricorrent i a pagare le spese del giudizio di le- gittimità in favore della società controricorrente, liquidan- dole in complessivi € 10.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio