CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15354/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Catanzaro aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile di furto aggravato ai sensi dell'art. 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen.(fatto commesso in Catanzaro il 17.1.2019). Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione anche sotto il profilo del travisamento della prova risultante dal testo del provvedimento impugnato. Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 133 e 62 bis cod.pen. per avere la Corte territoriale immotivatamente negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.11 ricorso è inammissibile. Il primo motivo si traduce in una acritica generica e aspecifica della sentenza impugnata che invece con motivazione congrua ha adeguatamente esaminato gli elementi costitutivi della fattispecie contestate ed ha esplicitato le ragioni per cui non risulta applicabile l'art. 54 cod..pen. Manifestamente infondato è il secondo motivo. La concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituis l'esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, il quale non tenuto in particolare a motivare il diniego ove, in sede di conclusioni, non sia stata formulata specifica istanza con l'indicazione delle ragioni atte a giustificarne il riconoscimento. (Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019 Rv. 276044 - 01). 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma