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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 06773/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20935/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , n. 290, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'APONTE; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avversola SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 6731/2019 , depositata il17/04/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado, emessa dal Tribunale della stessa sede, che, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], aveva dichiarato costituito un rapporto di lavoro tra le parti con decorrenza dal novembre 2006, con ordine di ripristino della funzionalità del rapporto e condanna della società, ritenuta effettiva datrice di lavoro, al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre accessori.

2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’[OSCURATO:PERSONA] srl sulla base di un motivo; il lavoratore ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo è così rubricato: Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc, relativamente alla valutazione di elementi essenziali ai fini della corretta qualificazione del rapporto intercorso tra le parti per identificare l’illegittima interposizione, in contrasto con le norme di diritto applicabili alla fattispecie.

2. In via preliminare deve rilevarsi che risulta dagli atti che, in data 5 dicembr e 2022, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, non notificata e non accettata, sul presupposto che la causa era stata transatta.

3. Rileva il Collegio che non sussistono i presupposti processuali necessari ai fini della pronuncia di cessazione della materia del contendere, perché la stessa presuppone una richiesta congiunta delle parti, le quali devono entrambe dare atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottoporre al giudice conclusioni conformi in tal senso (Cass. n. 16150/2010; Cass. n. 2063/2014; Cass. n. 5188/2015 e fra le più recenti in motivazione Cass. n. 19845/2019).

4. Tuttavia, nel giudizio di cassazione la dichiarazione, resa dal ricorrente, di rinuncia al ricorso, seppure non idonea a determinare l’estinzione del processo, comporta l’inammissibilità sopravvenuta per carenza di interesse (Cass.

S.U. n. 3876/2010), atteso che quest’ultimo deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’impugnazione, ma anche successivamente sino alladecisione della causa.

5. Quanto alle spese del giudizio, la regolazione è rimessa dall'art. 391, secondo comma c.p.c. alla discrezionalità del Collegio, che "può condannare la parte che vi ha dato causa" (Cass. 26 febbraio 2015 n. 3971; Cass 28 maggio 2020 n. 10140).

6. Sotto questo profilo, il Collegio reputa che le spese del giudizio debbano essere poste a carico della società che ha rinunciato al ricorso da essa stessa proposto: invero, le censure formulate nel motivo non sarebbero comunque idonee a determinare la cassazione della gravata sentenza atteso che sono dirette, in sostanza, ad ottenere una diversa ricostruzione in fatto della vicenda ed una nuova valutazione delle prove, che sono attività non sindacabili in sede di legittimità, in una situazione processuale peraltro di cd.

“doppia conforme”.

7. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e la ricorrente condannata al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, con distrazione.

8. Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non - come nella specie - per quella derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del Difensore del controricorrente dichiarat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20935/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , n. 290, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'APONTE; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avversola SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 6731/2019 , depositata il17/04/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado, emessa dal Tribunale della stessa sede, che, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], aveva dichiarato costituito un rapporto di lavoro tra le parti con decorrenza dal novembre 2006, con ordine di ripristino della funzionalità del rapporto e condanna della società, ritenuta effettiva datrice di lavoro, al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre accessori. 2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’[OSCURATO:PERSONA] srl sulla base di un motivo; il lavoratore ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo è così rubricato: Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc, relativamente alla valutazione di elementi essenziali ai fini della corretta qualificazione del rapporto intercorso tra le parti per identificare l’illegittima interposizione, in contrasto con le norme di diritto applicabili alla fattispecie. 2. In via preliminare deve rilevarsi che risulta dagli atti che, in data 5 dicembr e 2022, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, non notificata e non accettata, sul presupposto che la causa era stata transatta. 3. Rileva il Collegio che non sussistono i presupposti processuali necessari ai fini della pronuncia di cessazione della materia del contendere, perché la stessa presuppone una richiesta congiunta delle parti, le quali devono entrambe dare atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottoporre al giudice conclusioni conformi in tal senso (Cass. n. 16150/2010; Cass. n. 2063/2014; Cass. n. 5188/2015 e fra le più recenti in motivazione Cass. n. 19845/2019). 4. Tuttavia, nel giudizio di cassazione la dichiarazione, resa dal ricorrente, di rinuncia al ricorso, seppure non idonea a determinare l’estinzione del processo, comporta l’inammissibilità sopravvenuta per carenza di interesse (Cass. S.U. n. 3876/2010), atteso che quest’ultimo deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’impugnazione, ma anche successivamente sino alladecisione della causa. 5. Quanto alle spese del giudizio, la regolazione è rimessa dall'art. 391, secondo comma c.p.c. alla discrezionalità del Collegio, che "può condannare la parte che vi ha dato causa" (Cass. 26 febbraio 2015 n. 3971; Cass 28 maggio 2020 n. 10140). 6. Sotto questo profilo, il Collegio reputa che le spese del giudizio debbano essere poste a carico della società che ha rinunciato al ricorso da essa stessa proposto: invero, le censure formulate nel motivo non sarebbero comunque idonee a determinare la cassazione della gravata sentenza atteso che sono dirette, in sostanza, ad ottenere una diversa ricostruzione in fatto della vicenda ed una nuova valutazione delle prove, che sono attività non sindacabili in sede di legittimità, in una situazione processuale peraltro di cd. “doppia conforme”. 7. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e la ricorrente condannata al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, con distrazione. 8. Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non - come nella specie - per quella derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del Difensore del controricorrente dichiarat
Sentenza Cassazione n. 06773/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris