CassazionesentenzaSezione UDecisione del 9 maggio 2023
Cassazione n. 03757/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13775-2023 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento emesso il 09/05/2023 (r.g. 29263/22) nella causa tra: [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente non costituita in questa fase - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; -resistente non costituita in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude per il dichiararsi la giurisdizione del giudice tributario. Rilevato che: Oggetto [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.13775/2023 Cron. Rep. Ud.21/11/2023 CC La signora [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli avviso d’intimazione di pagamento fondata su diverse cartelle di pagamento. Limitatamente ad alcune di esse, precisamente le cartelle identificate dai numeri: 071 2013 0111965334000; 071 2014 0062816938000; 071 2015 0086702048000; 071 2016 0052703049000; 071 2017 0039199028000, aventi ad oggetto il pagamento della quota annuale dovuta nei confronti dell’Ordine delle professioni infermieristiche, il giudice tributario adito, con sentenza n. 7915/2022, depositata il 26 luglio 2022, dichiarò il proprio difetto di giurisdizione, sostenendo la natura non tributaria dei crediti ad esse relativi, ritenendo sussistente quindi la giurisdizione del giudice ordinario. Riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, il giudice adito, rilevata la tempestività della riassunzione contestata dalla controparte Agenzia delle entrate–Riscossione, che, quanto alla giurisdizione, ribadiva comunque appartenere la giurisdizione al giudice tributario, con ordinanza depositata il 9 maggio 2023, sollevò, quindi, conflitto negativo di giurisdizione, sospendendo il giudizio di merito e rimettendo gli atti alle Sezioni Unite di questa Corte, affinché dichiarassero la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario sulla controversia in esame. In vista dell’odierna adunanza camerale il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 – ter cod. proc. civ., chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice tributario. Le parti del giudizio di merito non hanno svolto difese in questa fase. Considerato che: 1. Queste Sezioni Unite hanno, già, quantunque con riferimento alla quota annuale dovuta per l’iscrizione all’albo degli Avvocati (cfr. Cass. SU, ordinanze nn. 1782, depositata il 26 gennaio 2011; 5689, depositata il 10 marzo 2011; 6601, depositata il 23 marzo 2011) affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario, perché – di là dal termine adoperato di “contributo” dalla norma di cui all’art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 23 gennaio 1944, n. 382, deve rilevarsi, con riferimento al pagamento della prescritta quota annuale, individuato, peraltro, come tassa, dall’art. 7 del medesimo decreto luogotenenziale, la doverosità della prestazione imposta, finalizzata alla necessità di fornire la provvista dei mezzi finanziari necessari al funzionamento dell’ente delegato dall’ordinamento per il controllo dell’albo professionale. 2. Più di recente, il medesimo indirizzo è stato riaffermato, sia pure indirettamente, in controversia attinente all’incidenza del mancato pagamento del contributo sul diritto al mantenimento dell’efficacia dell’iscrizione all’albo professionale sempre del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza, da Cass. SU, 24 marzo 2017, n. 7666, nonché, ancora, specificamente, da Cass. SU, ord. 18 giugno 2019, n. 16340. 3. Non vi è ragione di discostarsi dal citato orientamento anche con riferimento alla quota annuale per l’iscrizione all’albo delle professioni infermieristiche, ove sono individuabili i medesimi caratteri della prestazione come sopra indicati, tanto più che l’evoluzione in materia della relativa disciplina, approdata nella legge 11 gennaio 2018, n. 3, di riordino della disciplina degli Ordini professionali sanitari, tra i quali l’Ordine delle professioni infermieristiche (art. 4), nell’individuazione dei compiti dell’organo del Consiglio direttivo (art. 3, lett. f) come risultante dalla riforma, conferma la suddetta qualificazione come “tassa annuale”, in relazione alla medesima finalità di copertura della spese di gestione dell’ente. 4. Va, pertanto, ribadito che, ai sensi dell’art. 2 del d. lgs. n. 546/1992, come modificato dall’art. 12 della l. n. 448/2001, che ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le cause aventi ad oggetto tributi di ogni genere, le controversie, relative alla riscossione della quota annuale d’iscrizione all’albo professionale, come, nella fattispecie in esame, dell’Ordine delle professioni infermieristiche, sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario. 5. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di conflitto negativo di giurisdizione nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva, restando rimesse al merito per le fasi precedenti. P.Q.M. Dichiara la giurisdizione del giudice tributario, dinanzi al quale rimette le parti. Cassa la sentenza declinatoria resa dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli. Così deciso i