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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 aprile 2022

Cassazione n. 11674/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a (già [OSCURATO:SOCIETA] attività diversificate incorporanteAmbiente S.p.a.), rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], condomicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 22, presso lostudio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– controricorrente –Numero registro generale 36613/2019Numero sezionale 668/2022Numero di raccolta generale 11674/2022Data pubblicazione 11/04/2022e contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli Avv.ti GiuliaCocchetti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];– controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA].), rappresentata e difesa dagliAvv.ti Prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio elettopresso lo studio del primo sito in Roma, piazza [OSCURATO:PERSONA], n.– controricorrente –e nei confronti di– intimata –avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna, n. 2751/2018,pubblicata il 31 ottobre 2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 marzo 2022dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi anche solo “[OSCURATO:SOCIETA]”) chiese eottenne dal Tribunale di Ravenna l’emissione di decreto ingiuntivo (n.82/2003) nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (d’orainnanzi anche solo “[OSCURATO:SOCIETA]”) per il pagamento della somma di €353.282,10, portata da fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA] a fronte deiservizi prestati a far data dal 31 gennaio 2000 sino al 30 settembre2002 per il trattamento delle acque reflue e smaltimento rifiutiNumero registro generale 36613/2019Numero sezionale 668/2022Numero di raccolta generale 11674/2022Data pubblicazione 11/04/2022provenienti dall’impianto per la produzione di cemento di proprietàdell’ingiunta.[OSCURATO:SOCIETA] vi si oppose deducendo che la pretesa era giustificata peril solo importo di € 129.364,20 (che precisò di aver già corrisposto),ma non per la restante somma, in quanto riferita al trattamento delleacque organiche (inquinate) presenti nello stabilimento [OSCURATO:SOCIETA] inconseguenza di sinistro, verificatosi la sera del 5 giugno 1999 e chead essa aveva cagionato ingenti danni, per responsabilità di terzi e,precisamente, delle società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e FSFS.r.l., che chiese e ottenne di poter chiamare in causa per esserne,nel caso, manlevata rispetto alla opposta pretesa creditoria.Secondo quanto pacifico in causa era infatti accaduto che, nelmese di maggio del 1999, all’interno dello stabilimento [OSCURATO:SOCIETA], nelcorso di lavori di scavo eseguiti su incarico della [OSCURATO:SOCIETA].(interessata alla posa e all’interramento di nuove tubazioni dicollegamento con il suo confinante stabilimento per il convogliamentodi gas tecnici forniti da impianto, ubicato al confine opposto dellostabilimento [OSCURATO:SOCIETA], della [OSCURATO:SOCIETA].), l’impresa incaricata, F.S.F.S.r.l., aveva accidentalmente perforato un preesistente oleodotto diproprietà della [OSCURATO:SOCIETA]., attraverso il quale quest’ultimariforniva regolarmente il proprio stabilimento chimico, adibito allalavorazione di «olio aromatico», della materia prima scaricata dallenavi cisterna ancorate nel vicino porto.La sera del 5 giugno 1999 avvenne dunque che, avendo Cabotavviato, senza preliminari verifiche di tenuta della condotta, leoperazioni di pompaggio da una nave cisterna, l’«olio aromatico»cominciò a fuoriuscire copiosamente dalla falla aperta da FSF facendosì che, nel giro di quattro ore — fino a quando cioè, emerso l’eventodannoso, furono interrotte le operazioni di pompaggio — l’intera areadel cementificio [OSCURATO:SOCIETA] venisse invasa da oltre duemila tonnellate didetto prodotto altamente inquinante.Numero registro generale 36613/2019Numero sezionale 668/2022Numero di raccolta generale 11674/2022Data pubblicazione 11/04/2022Le società chiamate in cause contestarono la fondatezza dellapretesa nei loro confronti azionata dalla opponente in via di rivalsa, insubordine ognuna svolgendo contro le altre analoga domanda.2.

Con sentenza n. 271/2012 il Tribunale di Ravenna rigettòl’opposizione, compensando interamente le spese.Secondo quanto riferito nella sentenza qui impugnata, il primogiudice ritenne infatti che: non vi era contestazione in ordineall’evento che aveva determinato il servizio di bonifica; il creditoazionato era di natura sostanzialmente pubblicistica, in quantoservizio dovuto alla collettività a tutela dell’ambiente; non vi eraopposizione sul quantum richiesto; trattavasi di rapporto «diretto trap.a. ed opponente ex art. 2043 c.c.»; «per le altre problematiche exart. 2055 cod. civ. vi è causa pendente davanti al Tribunale diRavenna radicata dalla opponente che con questo comportamento hamanifestato la intenzione di volere tenere separati i giudizi»;«eventualmente, vi potrà essere azione di rivalsa nei confronti deichiamati».3.

Pronunciando sul gravame interposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., laCorte d’appello di Bologna ha riformato la decisione di primo gradosolo perché non aveva tenuto conto del già avvenuto parzialepagamento dell’importo ingiunto, ma ha nel resto respinto le tesidifensive dell’appellante, che ha pertanto condannato al pagamento,in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. (costituitasi in appello quale societàincorporante [OSCURATO:SOCIETA].), della restante somma di €222.364,20, oltre agli interessi dalla domanda al soddisfo ed allespese del doppio grado in favore sia della predetta che delle chiamatein causa, [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].).A fondamento di tale decisione i giudici d’appello hanno posto leseguenti considerazioni:— diversamente da quanto opinato dal primo giudice, il rapportointercorso tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. è diNumero registro generale 36613/2019Numero sezionale 668/2022Numero di raccolta generale 11674/2022Data pubblicazione 11/04/2022natura contrattuale privatistica;— dette società, allorché si verificò il sinistro da sversamento diolio aromatico, avevano già in essere un contratto in virtù del qualeAmbiente provvedeva a trattare lo smaltimento delle acque reflue;— il 16 giugno 1999, a ridosso della verificazione del sinistro,[OSCURATO:SOCIETA] offrì la propria disponibilità a [OSCURATO:SOCIETA] (che accettò) per iltrattamento delle acque «reflue oleose»;— ne discendeva, si cita testualmente dalla sentenza, «l’obbligo diCementerie [OSCURATO:SOCIETA] di pagare le prestazioni ricevute da [OSCURATO:SOCIETA] siaperché la stessa appellante all’indomani del sinistro le avevaespressamente richieste ad [OSCURATO:SOCIETA] (come risulta dalla lettera soprarichiamata indirizzata per l’appunto solo alla [OSCURATO:SOCIETA]), sia perchédette prestazioni (ricevute) non sono mai state contestate se non almomento della richiesta di pagamento (come da lettera del 5 febbraio2003 allegata in atti), sia infine per la inconsistente motivazioneposta da [OSCURATO:SOCIETA] a fondamento del rifiuto di pagare, rappresentatadai costi più elevati rispetto a quelli originari relativi al trattamentodelle acque bianche»; «non poteva infatti non essere chiaro aBarbetti (operante nel settore) che la prestazione derivante daltrattamento di acque inquinanti non poteva avere il medesimo costodella prestazione iniziale oggetto del contratto con [OSCURATO:SOCIETA] erelativa al trattamento delle acque “bianche”»;— risulta, pertanto, «del tutto irrilevante e superfluo unaccertamento della responsabilità in relazione al sinistro del 5 giugno1999 (per il quale vi è già un giudizio, anche se ancora pendente)visto che l’obbligazione di pagamento in capo a [OSCURATO:SOCIETA] discende dalrapporto contrattuale che si era instaurato tra le parti e che eraproseguito senza interruzione sino al completamento delle operazionidi bonifica; a nulla rilevando … che [OSCURATO:SOCIETA] … non poteva chiedere,nel giudizio per l’accertamento della responsabilità, il credito per ilquale [OSCURATO:SOCIETA] ha oggi agito in via monitoria visto che la pretesa dlNumero registro generale 36613/2019Numero sezionale 668/2022Numero di raccolta generale 11674/2022Data pubblicazione 11/04/2022pagamento della somma ingiunta risulta strettamente collegata aduna prestazione di cui [OSCURATO:SOCIETA] ha beneficiato e di cui si è avvalsosenza contestazioni».4.

Avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.propone ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, cui resistono,con separati controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a (già [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].).L’altra intimata, F.S.F., [OSCURATO:PERSONA] ServicesS.r.l. in liquidazione, non svolge difese nella presente sede.La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.La ricorrente e le controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositatomemorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimentoall’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., «omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti consistente nell’assunzione da parte di Cabotdell’obbligo di procedere al trattamento delle acque organiche e nelpacifico pagamento da parte della stessa [OSCURATO:PERSONA] dei servizi resi daAmbiente per tale fine per tutto l’anno 1999».Lamenta che erroneamente la corte d’appello, argomentando daun lettera inviata in data 16 giugno 2009 da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA], haritenuto che tra [OSCURATO:SOCIETA] ed [OSCURATO:SOCIETA] sussistesse un rapporto dinatura contrattuale diretto, con conseguente obbligazione di Barbettidi pagare i servizi resi da [OSCURATO:SOCIETA] per cui è causa (trattamentoacque organiche), senza considerare il fatto che [OSCURATO:PERSONA] (e nonBarbetti) si era impegnata a svolgere le operazioni di bonifica, ivicompreso il trattamento delle acque organiche presenti nelloNumero registro generale 36613/2019Numero sezionale 668/2022Numero di raccolta generale 11674/2022Data pubblicazione 11/04/2022stabilimento e nell’area di [OSCURATO:SOCIETA], e proprio a tale fine aveva chiestoad [OSCURATO:SOCIETA] i servizi che quest’ultima aveva reso per tutto l’anno1999 in favore di [OSCURATO:SOCIETA] per il trattamento di acque organiche eregolarmente corrisposto alla stessa i relativi corrispettivi.la ricorrente, che il rapporto contrattuale avente ad oggetto iltrattamento di acque organiche aveva come parti [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA],mentre [OSCURATO:SOCIETA] era solo il terzo nel cui favore, essendo statoingiustamente danneggiato, erano svolte le prestazioni in questione,dovendosi considerare inoltre che tale struttura contrattuale è statapoi perpetrata e prorogata per gli anni successivi con l’accordo dell’8febbraio 2000.Con specifico riferimento alla lettera del 16 giugno valorizzatadalla corte felsinea, rileva in particolare che:— essa venne scritta a seguito di una precedente missiva di [OSCURATO:PERSONA](e non di [OSCURATO:SOCIETA]) del 9 giugno 1999;— si riferisce a un periodo non controverso dei rapporti tra le parti(le fatture sono tutte state pagate da [OSCURATO:PERSONA]) e non quindi al periodo2000-2002 oggetto di controversia;— è giusto ritenere, come fa la corte d’appello, che tale letteraprova l’esistenza di una struttura contrattuale che si è perpetrataanche nei successivi anni (il che sarebbe provato anche dalla«continuità contenutistica e tecnica dell’accordo dell’8 febbraio 2000 eil “sistema di emergenza” di [OSCURATO:PERSONA] del luglio 1999»); ma alloraavrebbe dovuto anche ritenersi che essa attesti un rapportocontrattuale trilatero tra i due contraenti diretti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], eil terzo beneficiario, [OSCURATO:SOCIETA], legittimamente tale (senza obblighi diversare alcun corrispettivo) in quanto soggetto danneggiato dal primoche, quindi, nel suo interesse, teneva indenne [OSCURATO:SOCIETA] da un dannoche avrebbe altrimenti dovuto integralmente risarcire.Evidenzia che tali fatti sono stati trattati nei propri atti difensiviNumero registro generale 36613/2019Numero sezionale 668/2022Numero di raccolta generale 11674/2022Data pubblicazione 11/04/2022(menziona al riguardo la propria comparsa conclusionale in appello),sono stati riconosciuti in giudizio dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] (della quale a talfine menziona la comparsa conclusionale in appello) e se ne riferisceanche nella sentenza resa nel separato giudizio risarcitorio dalTribunale di Ravenna come anche ivi ammessi da [OSCURATO:PERSONA] nelle proprieconclusioni e come oggetto di incidentale affermazione dello stessogiudice.Rileva ancora che se ne trae indiretta conferma anche da tremissive del 16, 17 e 18 giugno indirizzate rispettivamente adEnichem, al Comune di Ravenna ed ancora ad Enichem, con cuiCabot: chiedeva alla prima la disponibilità di alcune vasche diraccolta, ottenendone risposta positiva; comunicava al secondo lemisure da attuarsi per il funzionamento del sistema di messa insicurezza e bonifica del sito di [OSCURATO:SOCIETA]; confermava ad Enicheml’utilizzo delle dette vasche.Conclude che, letta in tale contesto, la lettera, su cui si soffermala corte d’appello, inviata da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA] in data 16 giugno1999, non può altrimenti intendersi se non come la conferma data daAmbiente alla stessa [OSCURATO:SOCIETA] (ossia al beneficiario delle prestazioni)delle modalità d’esecuzione (circa l’utilizzo delle vasche c.d.

TAC) dialcune delle prestazioni che erano state richieste da [OSCURATO:PERSONA] nellapropria lettera del 9 giugno 2009.

In altre parole, con tale letteraAmbiente confermava a [OSCURATO:SOCIETA] (il soggetto terzo beneficiario) chepoteva eseguire le prestazioni richiestele da [OSCURATO:PERSONA] a cura e spesedella stessa [OSCURATO:PERSONA].2.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimentoall’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione o falsaapplicazione degli artt. 1321 e 1411 cod. civ., in relazione alla pretesasussistenza di un rapporto contrattuale tra [OSCURATO:SOCIETA] ed Ambienterelativo al trattamento delle acque organiche.Deduce che, ove dovesse ritenersi che le circostanze fattualiNumero registro generale 36613/2019Numero sezionale 668/2022Numero di raccolta generale 11674/2022Data pubblicazione 11/04/2022descritte nel primo motivo di ricorso non siano state trascurate,dovrebbe allora concludersi che le stesse sono state noncorrettamente sussunte nelle corrispondenti norme di legge, giacchénon si è preso atto dell’esistenza di un contratto a favore di terzo,nella specie configurabile nel rapporto tra [OSCURATO:SOCIETA] (in taleprospettiva da considerarsi quale promittente), [OSCURATO:PERSONA] (stipulante) eBarbetti (terzo).3.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in subordine, conriferimento all’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., «nullitàdella sentenza … per omessa pronuncia e/o inesistenza dellamotivazione in relazione alla domanda di manleva e garanziaformulata da [OSCURATO:SOCIETA] in violazione, rispettivamente, degli artt. 112c.p.c. (anche in relazione agli artt. 342 e 346 c.p.c.) e degli artt. 111,comma 6, cost. e 132 c.p.c.».Lamenta che, pur avendo essa specificatamente impugnato lasentenza di primo grado nella parte in cui non aveva pronunciatosulla domanda di manleva e garanzia, anche la corte d’appello hacompletamente omesso di prendere in considerazione tale domanda.Rileva che l’unico passaggio della motivazione in cui si accennaall’«accertamento della responsabilità» relativa al sinistro del 5giugno 2009 — contenuto a pag. 9 della sentenza, là dove si dà attoche tale «accertamento (per il quale vi è già un giudizio, anche seancora pendente)» risulterebbe «del tutto superfluo e irrilevante […]visto che l’obbligazione di pagamento in capo a [OSCURATO:SOCIETA] discende dalrapporto contrattuale che si era instaurato tra le parti e che eraproseguito senza interruzione sino al completamento delle operazionidi bonifica» — è inconferente rispetto alla domanda di manleva e nonpuò intendersi quale rigetto implicito della stessa.La ricostruzione e qualificazione del fatto, come operata insentenza, rappresenta proprio l’eventualità per la quale Barbettiaveva chiesto — per l’appunto in via subordinata per il non auspicatoNumero registro generale 36613/2019Numero sezionale 668/2022Numero di raccolta generale 11674/2022Data pubblicazione 11/04/2022caso che a quella denegata qualificazione la corte fosse pervenuta —di essere tenuta indenne dai responsabili del danno.4.

Il primo e il secondo motivo di ricorso, congiuntamenteesaminabili in quanto strettamente connessi, si appalesano fondati.Con riferimento al primo, dedotto ai sensi dell’art. 360, commaprimo, num. 5, cod. proc. civ., occorre anzitutto rilevarel’infondatezza delle preliminari eccezioni di inammissibilità oppostedai resistenti.4.1.

Non si configura la preclusione da c.d. doppia conforme (art.348-ter, comma quinto, cod. proc. civ., introdotto dall’art. 54, comma1, lett. a, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazionidalla legge 7 agosto 2012, n. 134).Come invero evidenziato in ricorso — che sul punto assolvel’onere che, sul piano della specificità della censura, ex art. 366 n. 4cod. proc. civ., discende da detta norma (v. ex multis Cass.10/03/2014, n. 5528; 22/12/2016, n. 26774; 06/08/2019, n. 20994;06/05/2020, n. 8515) — la corte d’appello dà espressamente unfondamento diverso al rapporto tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] (contrattualee non extracontrattuale), con ciò operando non una mera diversaqualificazione degli stessi fatti, ma, a monte, una diversa selezionedei fatti storici considerati rilevanti: non più la natura pubblicistica delcredito in quanto afferente a «servizio», prestato da una «p.a.» e«dovuto alla collettività a tutela dell’ambiente», ma l’esistenza di unincarico a proprio nome e per proprio conto assunto da [OSCURATO:SOCIETA] fontedi rapporto contrattuale di diritto privato; incarico desunto dalla cortefelsinea dalla lettera, da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA], del 16 giugno 1999, edalla protratta accettazione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], delle prestazioni diAmbiente.4.2.

Il ricorso soddisfa inoltre gli oneri di specificità eautosufficienza richiesti dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., atteso che idocumenti richiamati sono indicati nel loro contenuto (per molti ancheNumero registro generale 36613/2019Numero sezionale 668/2022Numero di raccolta generale 11674/2022Data pubblicazione 11/04/2022trascritto, seppure per stralci) e ne è anche indicata la localizzazionenel presente giudizio di legittimità [vds., in particolare: le pagg. 17-19 del ricorso, e ivi la nota 16, a proposito della evocata missiva del 9giugno 1999 da [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:SOCIETA]; pag. 18, e ivi la nota 18, aproposito della propria comparsa conclusionale in appello ivirichiamata; le pagg. 18 – 19 quanto alla comparsa conclusionale inappello di [OSCURATO:PERSONA]; pag. 19, e ivi nota 18, a proposito: a) dellasentenza di primo grado resa nel separato giudizio svoltosi tra lestesse parti sulla pretese risarcitorie derivanti dal medesimo eventodannoso; b) della lettera di [OSCURATO:PERSONA] a Enichem del 16 giugno; c) dellalettera di [OSCURATO:PERSONA], diretta, tra gli altri, al Comune di Ravenna, del 17giugno].4.3.

Ciò posto e passando dunque al vaglio, nel merito, delladedotta censura, giova in premessa rammentare che oggetto del viziodi cui al novellato art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., èl’omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è statooggetto di discussione tra le parti», dove per «fatto», secondopacifica acquisizione, deve intendersi non una «questione» o un«punto», ma: i) un vero e proprio «fatto», in senso storico enormativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un «fatto»costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fattosecondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti infunzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011;Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del2017); ii) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza daintendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. n. 21152 del 2014;Cass.

Sez.

U. n. 5745 del 2015); iii) un dato materiale, un episodiofenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto(cfr. Cass. n. 5133 del 2014); iv) una vicenda la cui esistenza risultidal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass. Sez.

U. n.8053 del 2014).

Il «fatto» il cui esame sia stato omesso deve, inoltre,Numero registro generale 36613/2019Numero sezionale 668/2022Numero di raccolta generale 11674/2022Data pubblicazione 11/04/2022avere carattere «decisivo», vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia.Non costituiscono, viceversa, «fatti», il cui omesso esame possacagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: a) leargomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 14802 del 2017;Cass. n. 21152 del 2015); b) gli elementi istruttori in quanto tali,quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr.Cass.

Sez.

U. n. 8053 del 2014); c) una moltitudine di fatti ecircostanze, o il «vario insieme dei materiali di causa» (cfr. Cass. n.21439 del 2015); d) le domande o le eccezioni formulate nella causadi merito, ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatticostitutivi della «domanda» in sede di gravame (v.

Cass. n. 22786 del2018).4.4.

Orbene, nella specie, ciò di cui si denuncia l’omesso esamenon sono documenti o atti del processo (evocati in ricorso solo qualifonti da cui il fatto omesso emerge in modo univoco e del resto, comesi dirà, anche pacifico in causa) ma è un fatto storico che, appunto, sidice dove e come allegato e da dove risultante, ovvero il fatto che fuCabot, con propria missiva in data 9 giugno 2009 (dunquenell’immediatezza dell’incidente, verificatosi come detto il 5 giugno)indirizzata ad [OSCURATO:SOCIETA], a confermare a questa il proprio interesseallo svolgimento, per suo «conto» e nell’«interesse» proprio e deisoggetti interessati e/o coinvolti dal fenomeno di inquinamentoambientale dovuto all’incidente, de «le attività di seguito elencate, trale quali, «specificatamente» quella di «bonifica dei siti inquinati»nonché quella di «rimozione e/o sostituzione e/o ripulitura della retefognaria interessata al fenomeno di inquinamento» e che fu poi Cabotper i primi sei mesi, come del resto è pure pacifico in causa, asostenere i costi del trattamento delle acque reflue inquinate.Numero registro generale 36613/2019Numero sezionale 668/2022Numero di raccolta generale 11674/2022Data pubblicazione 11/04/20224.5.

La decisività di tale fatto si coglie in relazione alle «ricadutedi esso in termini di diritto aventi portata idonea a determinaredirettamente l’esito del giudizio» (Cass. n. 5133 del 2014, cit.; n. 976del 2021; n. 30295 del 2021).Tali ricadute sono esattamente quelle dedotte con il secondomotivo.Non può infatti dubitarsi che tali circostanze — del resto, comedetto, sostanzialmente pacifiche in causa — non altrimenti possanospiegarsi se non in quanto integranti la fattispecie del contratto afavore di terzo (tra [OSCURATO:PERSONA], stipulante, e [OSCURATO:SOCIETA], promittente, infavore del terzo, [OSCURATO:SOCIETA]), valendo in particolare a configurare uncontratto che, avendo ad oggetto il trattamento delle acque inquinateda sostanze organiche oleose, andava ad innestarsi su precedenterapporto contrattuale già esistente tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA],distinguendosene però nettamente perché avente oggetto certamentediverso (il trattamento, cioè, di un diverso tipo di acque).Militano in tal senso le seguenti considerazioni.Come rettamente dedotto in ricorso non può anzitutto dubitarsidella sussistenza di tutti i presupposti di tale figura contrattuale.[OSCURATO:PERSONA] aveva interesse alla stipulazione in quanto danneggiantediretto (salvo eventuale rivalsa verso i responsabili della perforazionedelle condotte di adduzione della sostanza).La prestazione erogata in favore di [OSCURATO:SOCIETA] non poteva ritenersidiscendere già dal precedente rapporto contrattuale tra essa edAmbiente, in quanto riferito ad altro tipo di acque, richiedenti una bendiversa lavorazione e, presumibilmente, anche l’impiego di bendiverse tecnologie e/o procedimenti chimici.Ciò è del resto dimostrato sia dal ben maggiore costo delleprestazioni, sia dallo scambio di corrispondenza tra [OSCURATO:PERSONA] edAmbiente (lettera del 9 giugno) e tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] (lettera del16 giugno, cui erroneamente basa la propria diversa qualificazione ilNumero registro generale 36613/2019Numero sezionale 668/2022Numero di raccolta generale 11674/2022Data pubblicazione 11/04/2022giudice a quo).Appare evidente, infatti, che, se l’impegno di [OSCURATO:SOCIETA] fossedisceso direttamente dal diverso rapporto contrattuale già in essere,non ci sarebbe stata alcuna necessità: a) per [OSCURATO:PERSONA], di richiedere adAmbiente la disponibilità ad attivarsi per le opere di bonifica, edunque anche per il trattamento delle acque reflue inquinateprovenienti dallo stabilimento [OSCURATO:SOCIETA]; b) per [OSCURATO:SOCIETA] dicomunicare a [OSCURATO:SOCIETA] tale disponibilità (non potendosi peraltro nonrimarcare, in tal senso, che la missiva del 16 giugno, come dettovalorizzata in opposta direzione dalla corte d’appello, intervieneanch’essa nell’immediatezza dell’incidente, ad appena una settimanadalla missiva di [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:SOCIETA], di cui evidentemente costituisceindiretto riscontro, ed è comunque collocata in un periodo, quellocompreso nei primi sette mesi successivi all’incidente, in cui è pacificoche fu [OSCURATO:PERSONA] a far fronte ai maggiori costi dell’attività di [OSCURATO:SOCIETA]).4.6.

Queste valutazioni non possono ritenersi validamentecontrastate dalle argomentazioni svolte da [OSCURATO:PERSONA] nel propriocontroricorso, che anzi indirettamente le avvalorano.[OSCURATO:PERSONA] invero sostiene (v. controricorso, pagg. 19 – 23) che:— la circostanza che essa, nella fase dell’emergenza, si siaadoperata per reperire soluzioni e dare corso ad interventi chescongiurassero un peggioramento della situazione, non può essereintesa come assunzione in proprio di impegni contrattuali;certamente, non di impegni che andassero al di là della gestionedell’emergenza;— in pratica l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe consistito: (i) nelconseguire da Enichem il consenso, per un periodo limitato di seimesi, al convogliamento delle acque contaminate nelle vaschecosiddette «ex T.A.C.», per ricevere un pre-trattamento didisoleazione, ossia una sorta di prima «scrematura» dall’olio; (ii)nella successiva possibilità di addurre le acque, così parzialmenteNumero registro generale 36613/2019Numero sezionale 668/2022Numero di raccolta generale 11674/2022Data pubblicazione 11/04/2022decontaminate, all’impianto acque organiche di [OSCURATO:SOCIETA], per iltrattamento definitivo;— [OSCURATO:SOCIETA] già svolgeva attività di trattamento delle acqueprovenienti dal ciclo produttivo della [OSCURATO:PERSONA]: grazieall’intervento di [OSCURATO:PERSONA], si è resa disponibile a continuare a trattare taliacque, anche dopo che esse – a causa dello sversamento – si eranotrasformate da acque bianche in acque «organiche»;— tanto si desumerebbe dal carteggio tra [OSCURATO:PERSONA] ed Enichemintercorso tra il 16 e il 18 giugno.La tesi di fondo della controricorrente è dunque che: grazie ai«buoni uffici» spesi da [OSCURATO:PERSONA] per scongiurare il fermo dell’attività diBarbetti, [OSCURATO:SOCIETA] ha accettato di continuare l’esecuzione delcontratto che già intercorreva con [OSCURATO:SOCIETA] per il trattamento delleacque industriali di quest’ultima, nonostante esse non fossero più«bianche», ma contaminate dall’olio aromatico; all’esito dellosversamento, il contratto è rimasto in vigore, ancorché le acque nonfossero più bianche ma contaminate; [OSCURATO:SOCIETA] ha continuato aricevere ed accettare le prestazioni di [OSCURATO:SOCIETA]; la questione del chisia responsabile del sinistro, del se e in che misura [OSCURATO:SOCIETA] debbaessere risarcita, resterebbe dunque una problematica affatto diversa,e non può giustificare la tesi che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe assunto un’autonomaobbligazione nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].Tale tesi però, oltre a non dar conto, pour cause, della missiva del9 giugno e a presentare i profili di incoerenza già sopra evidenziati,risulta palesemente contraddetta da quanto subito dopoesplicitamente affermato nel controricorso, là dove si afferma che «lacircostanza, poi, che [OSCURATO:PERSONA] si sia data carico di remunerare [OSCURATO:SOCIETA],tra l’altro, per il trattamento acque, nell’ambito della gestionedell’emergenza e fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], non sposta evidentemente itermini del problema.

Nell’immediatezza dell’incidente, [OSCURATO:PERSONA] hastipulato con [OSCURATO:SOCIETA] un contratto avente per oggetto laNumero registro generale 36613/2019Numero sezionale 668/2022Numero di raccolta generale 11674/2022Data pubblicazione 11/04/2022predisposizione del progetto preliminare di bonifica, del piano dimessa in sicurezza e degli interventi di emergenza connessi allosversamento.

Si trattava, evidentemente, di un contesto di attivitàben più ampio … (ma), tale accordo ha riguardato, come più voltesottolineato, la fase di emergenza.

Con il 31 dicembre 1999, esauritala messa in sicurezza, sono cessati i rapporti contrattuali tra [OSCURATO:PERSONA] eAmbiente per questi profili: né è stata offerta diversa prova».Appare infatti evidente che, in tal modo, la controricorrente insostanza ammette esplicitamente (e comunque tanto poteva trarsidalla lettera del 9 giugno indicata dalla ricorrente, sulla quale, comedetto, in modo evidentemente significativo il controricorso tace deltutto) di avere «stipulato con [OSCURATO:SOCIETA] un contratto»,«nell’immediatezza» (indicazione temporale perfettamentecompatibile con la data, 9 giugno, della lettera cui si riferisceBarbetti), ma dice che tale impegno aveva una data finale, il 31dicembre 1999.Che tale data finale fosse testualmente prevista e indicata in talecontratto, non è però nemmeno affermato.

Così come non è spiegatoper quale motivo il trattamento delle acque oleose rimaste anchedopo quella data non potesse più considerarsi come facente parte diquanto da fare nell’emergenza, ma piuttosto rientrare nell’ordinario epreesistente rapporto tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] (che però riguardavasolo le acque bianche e la fisiologia del funzionamento dell’impiantoBarbetti, ma certamente non considerava eventi patologici oeccezionali come l’incidente inquinante del 5 giugno, tanto è vero cheè stato necessario chiedere ad [OSCURATO:SOCIETA], e lo ha fatto [OSCURATO:PERSONA], nonBarbetti, se era disponibile ad eseguire quelle prestazioni ancheriguardo ad acque divenute inquinate da olio aromatico).In ogni caso non risulta nemmeno dedotto che successivamenteal 31 dicembre 1999 sia intercorsa tra le parti e, in particolare, traBarbetti ed [OSCURATO:SOCIETA] alcun ulteriore scambio epistolare dal qualeNumero registro generale 36613/2019Numero sezionale 668/2022Numero di raccolta generale 11674/2022Data pubblicazione 11/04/2022trarre motivo di ritenere che, successivamente a quella data, laprosecuzione dell’attività di bonifica sia proseguita in dipendenza dinuovo e diverso incarico questa volta proveniente da [OSCURATO:SOCIETA].5.

In accoglimento, dunque, del primo e del secondo motivo lasentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice a quo, il qualedovrà procedere a nuovo esame della fattispecie alla luce delleindicazioni qualificatorie sopra esposte.Resta conseguentemente assorbito l’esame del terzo motivo diricorso (e, con esso, dell’eccezione, opposta dalla controricorrente[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di sopravvenuta cessazione della materia del contenderesulla pretesa risarcitoria avanzata in sede di rivalsa).Al giudice di rinvio va anche demandato il regolamento dellespese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.Maccoglie il primo e il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbitoil terzo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia allaCorte d’appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 31 marzo 2022Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a (già [OSCURATO:SOCIETA] attività diversificate incorporanteAmbiente S.p.a.), rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], condomicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 22, presso lostudio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– controricorrente –Numero registro generale 36613/2019Numero sezionale 668/2022Numero di raccolta generale 11674/2022Data pubblicazione 11/04/2022e contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli Avv.ti GiuliaCocchetti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];– controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA].), rappresentata e difesa dagliAvv.ti Prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio elettopresso lo studio del primo sito in Roma, piazza [OSCURATO:PERSONA], n.– controricorrente –e nei confronti di– intimata –avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna, n. 2751/2018,pubblicata il 31 ottobre 2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 marzo 2022dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi anche solo “[OSCURATO:SOCIETA]”) chiese eottenne dal Tribunale di Ravenna l’emissione di decreto ingiuntivo (n.82/2003) nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (d’orainnanzi anche solo “[OSCURATO:SOCIETA]”) per il pagamento della somma di €353.282,10, portata da fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA] a fronte deiservizi prestati a far data dal 31 gennaio 2000 sino al 30 settembre2002 per il trattamento delle acque reflue e smaltimento rifiutiNumero registro generale 36613/2019Numero sezionale 668/2022Numero di raccolta generale 11674/2022Data pubblicazione 11/04/2022provenienti dall’impianto per la produzione di cemento di proprietàdell’ingiunta.[OSCURATO:SOCIETA] vi si oppose deducendo che la pretesa era giustificata peril solo importo di € 129.364,20 (che precisò di aver già corrisposto),ma non per la restante somma, in quanto riferita al trattamento delleacque organiche (inquinate) presenti nello stabilimento [OSCURATO:SOCIETA] inconseguenza di sinistro, verificatosi la sera del 5 giugno 1999 e chead essa aveva cagionato ingenti danni, per responsabilità di terzi e,precisamente, delle società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e FSFS.r.l., che chiese e ottenne di poter chiamare in causa per esserne,nel caso, manlevata rispetto alla opposta pretesa creditoria.Secondo quanto pacifico in causa era infatti accaduto che, nelmese di maggio del 1999, all’interno dello stabilimento [OSCURATO:SOCIETA], nelcorso di lavori di scavo eseguiti su incarico della [OSCURATO:SOCIETA].(interessata alla posa e all’interramento di nuove tubazioni dicollegamento con il suo confinante stabilimento per il convogliamentodi gas tecnici forniti da impianto, ubicato al confine opposto dellostabilimento [OSCURATO:SOCIETA], della [OSCURATO:SOCIETA].), l’impresa incaricata, F.S.F.S.r.l., aveva accidentalmente perforato un preesistente oleodotto diproprietà della [OSCURATO:SOCIETA]., attraverso il quale quest’ultimariforniva regolarmente il proprio stabilimento chimico, adibito allalavorazione di «olio aromatico», della materia prima scaricata dallenavi cisterna ancorate nel vicino porto.La sera del 5 giugno 1999 avvenne dunque che, avendo Cabotavviato, senza preliminari verifiche di tenuta della condotta, leoperazioni di pompaggio da una nave cisterna, l’«olio aromatico»cominciò a fuoriuscire copiosamente dalla falla aperta da FSF facendosì che, nel giro di quattro ore — fino a quando cioè, emerso l’eventodannoso, furono interrotte le operazioni di pompaggio — l’intera areadel cementificio [OSCURATO:SOCIETA] venisse invasa da oltre duemila tonnellate didetto prodotto altamente inquinante.Numero registro generale 36613/2019Numero sezionale 668/2022Numero di raccolta generale 11674/2022Data pubblicazione 11/04/2022Le società chiamate in cause contestarono la fondatezza dellapretesa nei loro confronti azionata dalla opponente in via di rivalsa, insubordine ognuna svolgendo contro le altre analoga domanda.2. Con sentenza n. 271/2012 il Tribunale di Ravenna rigettòl’opposizione, compensando interamente le spese.Secondo quanto riferito nella sentenza qui impugnata, il primogiudice ritenne infatti che: non vi era contestazione in ordineall’evento che aveva determinato il servizio di bonifica; il creditoazionato era di natura sostanzialmente pubblicistica, in quantoservizio dovuto alla collettività a tutela dell’ambiente; non vi eraopposizione sul quantum richiesto; trattavasi di rapporto «diretto trap.a. ed opponente ex art. 2043 c.c.»; «per le altre problematiche exart. 2055 cod. civ. vi è causa pendente davanti al Tribunale diRavenna radicata dalla opponente che con questo comportamento hamanifestato la intenzione di volere tenere separati i giudizi»;«eventualmente, vi potrà essere azione di rivalsa nei confronti deichiamati».3. Pronunciando sul gravame interposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., laCorte d’appello di Bologna ha riformato la decisione di primo gradosolo perché non aveva tenuto conto del già avvenuto parzialepagamento dell’importo ingiunto, ma ha nel resto respinto le tesidifensive dell’appellante, che ha pertanto condannato al pagamento,in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. (costituitasi in appello quale societàincorporante [OSCURATO:SOCIETA].), della restante somma di €222.364,20, oltre agli interessi dalla domanda al soddisfo ed allespese del doppio grado in favore sia della predetta che delle chiamatein causa, [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].).A fondamento di tale decisione i giudici d’appello hanno posto leseguenti considerazioni:— diversamente da quanto opinato dal primo giudice, il rapportointercorso tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. è diNumero registro generale 36613/2019Numero sezionale 668/2022Numero di raccolta generale 11674/2022Data pubblicazione 11/04/2022natura contrattuale privatistica;— dette società, allorché si verificò il sinistro da sversamento diolio aromatico, avevano già in essere un contratto in virtù del qualeAmbiente provvedeva a trattare lo smaltimento delle acque reflue;— il 16 giugno 1999, a ridosso della verificazione del sinistro,[OSCURATO:SOCIETA] offrì la propria disponibilità a [OSCURATO:SOCIETA] (che accettò) per iltrattamento delle acque «reflue oleose»;— ne discendeva, si cita testualmente dalla sentenza, «l’obbligo diCementerie [OSCURATO:SOCIETA] di pagare le prestazioni ricevute da [OSCURATO:SOCIETA] siaperché la stessa appellante all’indomani del sinistro le avevaespressamente richieste ad [OSCURATO:SOCIETA] (come risulta dalla lettera soprarichiamata indirizzata per l’appunto solo alla [OSCURATO:SOCIETA]), sia perchédette prestazioni (ricevute) non sono mai state contestate se non almomento della richiesta di pagamento (come da lettera del 5 febbraio2003 allegata in atti), sia infine per la inconsistente motivazioneposta da [OSCURATO:SOCIETA] a fondamento del rifiuto di pagare, rappresentatadai costi più elevati rispetto a quelli originari relativi al trattamentodelle acque bianche»; «non poteva infatti non essere chiaro aBarbetti (operante nel settore) che la prestazione derivante daltrattamento di acque inquinanti non poteva avere il medesimo costodella prestazione iniziale oggetto del contratto con [OSCURATO:SOCIETA] erelativa al trattamento delle acque “bianche”»;— risulta, pertanto, «del tutto irrilevante e superfluo unaccertamento della responsabilità in relazione al sinistro del 5 giugno1999 (per il quale vi è già un giudizio, anche se ancora pendente)visto che l’obbligazione di pagamento in capo a [OSCURATO:SOCIETA] discende dalrapporto contrattuale che si era instaurato tra le parti e che eraproseguito senza interruzione sino al completamento delle operazionidi bonifica; a nulla rilevando … che [OSCURATO:SOCIETA] … non poteva chiedere,nel giudizio per l’accertamento della responsabilità, il credito per ilquale [OSCURATO:SOCIETA] ha oggi agito in via monitoria visto che la pretesa dlNumero registro generale 36613/2019Numero sezionale 668/2022Numero di raccolta generale 11674/2022Data pubblicazione 11/04/2022pagamento della somma ingiunta risulta strettamente collegata aduna prestazione di cui [OSCURATO:SOCIETA] ha beneficiato e di cui si è avvalsosenza contestazioni».4. Avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.propone ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, cui resistono,con separati controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a (già [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].).L’altra intimata, F.S.F., [OSCURATO:PERSONA] ServicesS.r.l. in liquidazione, non svolge difese nella presente sede.La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.La ricorrente e le controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositatomemorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimentoall’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., «omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti consistente nell’assunzione da parte di Cabotdell’obbligo di procedere al trattamento delle acque organiche e nelpacifico pagamento da parte della stessa [OSCURATO:PERSONA] dei servizi resi daAmbiente per tale fine per tutto l’anno 1999».Lamenta che erroneamente la corte d’appello, argomentando daun lettera inviata in data 16 giugno 2009 da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA], haritenuto che tra [OSCURATO:SOCIETA] ed [OSCURATO:SOCIETA] sussistesse un rapporto dinatura contrattuale diretto, con conseguente obbligazione di Barbettidi pagare i servizi resi da [OSCURATO:SOCIETA] per cui è causa (trattamentoacque organiche), senza considerare il fatto che [OSCURATO:PERSONA] (e nonBarbetti) si era impegnata a svolgere le operazioni di bonifica, ivicompreso il trattamento delle acque organiche presenti nelloNumero registro generale 36613/2019Numero sezionale 668/2022Numero di raccolta generale 11674/2022Data pubblicazione 11/04/2022stabilimento e nell’area di [OSCURATO:SOCIETA], e proprio a tale fine aveva chiestoad [OSCURATO:SOCIETA] i servizi che quest’ultima aveva reso per tutto l’anno1999 in favore di [OSCURATO:SOCIETA] per il trattamento di acque organiche eregolarmente corrisposto alla stessa i relativi corrispettivi.la ricorrente, che il rapporto contrattuale avente ad oggetto iltrattamento di acque organiche aveva come parti [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA],mentre [OSCURATO:SOCIETA] era solo il terzo nel cui favore, essendo statoingiustamente danneggiato, erano svolte le prestazioni in questione,dovendosi considerare inoltre che tale struttura contrattuale è statapoi perpetrata e prorogata per gli anni successivi con l’accordo dell’8febbraio 2000.Con specifico riferimento alla lettera del 16 giugno valorizzatadalla corte felsinea, rileva in particolare che:— essa venne scritta a seguito di una precedente missiva di [OSCURATO:PERSONA](e non di [OSCURATO:SOCIETA]) del 9 giugno 1999;— si riferisce a un periodo non controverso dei rapporti tra le parti(le fatture sono tutte state pagate da [OSCURATO:PERSONA]) e non quindi al periodo2000-2002 oggetto di controversia;— è giusto ritenere, come fa la corte d’appello, che tale letteraprova l’esistenza di una struttura contrattuale che si è perpetrataanche nei successivi anni (il che sarebbe provato anche dalla«continuità contenutistica e tecnica dell’accordo dell’8 febbraio 2000 eil “sistema di emergenza” di [OSCURATO:PERSONA] del luglio 1999»); ma alloraavrebbe dovuto anche ritenersi che essa attesti un rapportocontrattuale trilatero tra i due contraenti diretti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], eil terzo beneficiario, [OSCURATO:SOCIETA], legittimamente tale (senza obblighi diversare alcun corrispettivo) in quanto soggetto danneggiato dal primoche, quindi, nel suo interesse, teneva indenne [OSCURATO:SOCIETA] da un dannoche avrebbe altrimenti dovuto integralmente risarcire.Evidenzia che tali fatti sono stati trattati nei propri atti difensiviNumero registro generale 36613/2019Numero sezionale 668/2022Numero di raccolta generale 11674/2022Data pubblicazione 11/04/2022(menziona al riguardo la propria comparsa conclusionale in appello),sono stati riconosciuti in giudizio dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] (della quale a talfine menziona la comparsa conclusionale in appello) e se ne riferisceanche nella sentenza resa nel separato giudizio risarcitorio dalTribunale di Ravenna come anche ivi ammessi da [OSCURATO:PERSONA] nelle proprieconclusioni e come oggetto di incidentale affermazione dello stessogiudice.Rileva ancora che se ne trae indiretta conferma anche da tremissive del 16, 17 e 18 giugno indirizzate rispettivamente adEnichem, al Comune di Ravenna ed ancora ad Enichem, con cuiCabot: chiedeva alla prima la disponibilità di alcune vasche diraccolta, ottenendone risposta positiva; comunicava al secondo lemisure da attuarsi per il funzionamento del sistema di messa insicurezza e bonifica del sito di [OSCURATO:SOCIETA]; confermava ad Enicheml’utilizzo delle dette vasche.Conclude che, letta in tale contesto, la lettera, su cui si soffermala corte d’appello, inviata da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA] in data 16 giugno1999, non può altrimenti intendersi se non come la conferma data daAmbiente alla stessa [OSCURATO:SOCIETA] (ossia al beneficiario delle prestazioni)delle modalità d’esecuzione (circa l’utilizzo delle vasche c.d. TAC) dialcune delle prestazioni che erano state richieste da [OSCURATO:PERSONA] nellapropria lettera del 9 giugno 2009. In altre parole, con tale letteraAmbiente confermava a [OSCURATO:SOCIETA] (il soggetto terzo beneficiario) chepoteva eseguire le prestazioni richiestele da [OSCURATO:PERSONA] a cura e spesedella stessa [OSCURATO:PERSONA].2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimentoall’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione o falsaapplicazione degli artt. 1321 e 1411 cod. civ., in relazione alla pretesasussistenza di un rapporto contrattuale tra [OSCURATO:SOCIETA] ed Ambienterelativo al trattamento delle acque organiche.Deduce che, ove dovesse ritenersi che le circostanze fattualiNumero registro generale 36613/2019Numero sezionale 668/2022Numero di raccolta generale 11674/2022Data pubblicazione 11/04/2022descritte nel primo motivo di ricorso non siano state trascurate,dovrebbe allora concludersi che le stesse sono state noncorrettamente sussunte nelle corrispondenti norme di legge, giacchénon si è preso atto dell’esistenza di un contratto a favore di terzo,nella specie configurabile nel rapporto tra [OSCURATO:SOCIETA] (in taleprospettiva da considerarsi quale promittente), [OSCURATO:PERSONA] (stipulante) eBarbetti (terzo).3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in subordine, conriferimento all’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., «nullitàdella sentenza … per omessa pronuncia e/o inesistenza dellamotivazione in relazione alla domanda di manleva e garanziaformulata da [OSCURATO:SOCIETA] in violazione, rispettivamente, degli artt. 112c.p.c. (anche in relazione agli artt. 342 e 346 c.p.c.) e degli artt. 111,comma 6, cost. e 132 c.p.c.».Lamenta che, pur avendo essa specificatamente impugnato lasentenza di primo grado nella parte in cui non aveva pronunciatosulla domanda di manleva e garanzia, anche la corte d’appello hacompletamente omesso di prendere in considerazione tale domanda.Rileva che l’unico passaggio della motivazione in cui si accennaall’«accertamento della responsabilità» relativa al sinistro del 5giugno 2009 — contenuto a pag. 9 della sentenza, là dove si dà attoche tale «accertamento (per il quale vi è già un giudizio, anche seancora pendente)» risulterebbe «del tutto superfluo e irrilevante […]visto che l’obbligazione di pagamento in capo a [OSCURATO:SOCIETA] discende dalrapporto contrattuale che si era instaurato tra le parti e che eraproseguito senza interruzione sino al completamento delle operazionidi bonifica» — è inconferente rispetto alla domanda di manleva e nonpuò intendersi quale rigetto implicito della stessa.La ricostruzione e qualificazione del fatto, come operata insentenza, rappresenta proprio l’eventualità per la quale Barbettiaveva chiesto — per l’appunto in via subordinata per il non auspicatoNumero registro generale 36613/2019Numero sezionale 668/2022Numero di raccolta generale 11674/2022Data pubblicazione 11/04/2022caso che a quella denegata qualificazione la corte fosse pervenuta —di essere tenuta indenne dai responsabili del danno.4. Il primo e il secondo motivo di ricorso, congiuntamenteesaminabili in quanto strettamente connessi, si appalesano fondati.Con riferimento al primo, dedotto ai sensi dell’art. 360, commaprimo, num. 5, cod. proc. civ., occorre anzitutto rilevarel’infondatezza delle preliminari eccezioni di inammissibilità oppostedai resistenti.4.1. Non si configura la preclusione da c.d. doppia conforme (art.348-ter, comma quinto, cod. proc. civ., introdotto dall’art. 54, comma1, lett. a, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazionidalla legge 7 agosto 2012, n. 134).Come invero evidenziato in ricorso — che sul punto assolvel’onere che, sul piano della specificità della censura, ex art. 366 n. 4cod. proc. civ., discende da detta norma (v. ex multis Cass.10/03/2014, n. 5528; 22/12/2016, n. 26774; 06/08/2019, n. 20994;06/05/2020, n. 8515) — la corte d’appello dà espressamente unfondamento diverso al rapporto tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] (contrattualee non extracontrattuale), con ciò operando non una mera diversaqualificazione degli stessi fatti, ma, a monte, una diversa selezionedei fatti storici considerati rilevanti: non più la natura pubblicistica delcredito in quanto afferente a «servizio», prestato da una «p.a.» e«dovuto alla collettività a tutela dell’ambiente», ma l’esistenza di unincarico a proprio nome e per proprio conto assunto da [OSCURATO:SOCIETA] fontedi rapporto contrattuale di diritto privato; incarico desunto dalla cortefelsinea dalla lettera, da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA], del 16 giugno 1999, edalla protratta accettazione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], delle prestazioni diAmbiente.4.2. Il ricorso soddisfa inoltre gli oneri di specificità eautosufficienza richiesti dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., atteso che idocumenti richiamati sono indicati nel loro contenuto (per molti ancheNumero registro generale 36613/2019Numero sezionale 668/2022Numero di raccolta generale 11674/2022Data pubblicazione 11/04/2022trascritto, seppure per stralci) e ne è anche indicata la localizzazionenel presente giudizio di legittimità [vds., in particolare: le pagg. 17-19 del ricorso, e ivi la nota 16, a proposito della evocata missiva del 9giugno 1999 da [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:SOCIETA]; pag. 18, e ivi la nota 18, aproposito della propria comparsa conclusionale in appello ivirichiamata; le pagg. 18 – 19 quanto alla comparsa conclusionale inappello di [OSCURATO:PERSONA]; pag. 19, e ivi nota 18, a proposito: a) dellasentenza di primo grado resa nel separato giudizio svoltosi tra lestesse parti sulla pretese risarcitorie derivanti dal medesimo eventodannoso; b) della lettera di [OSCURATO:PERSONA] a Enichem del 16 giugno; c) dellalettera di [OSCURATO:PERSONA], diretta, tra gli altri, al Comune di Ravenna, del 17giugno].4.3. Ciò posto e passando dunque al vaglio, nel merito, delladedotta censura, giova in premessa rammentare che oggetto del viziodi cui al novellato art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., èl’omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è statooggetto di discussione tra le parti», dove per «fatto», secondopacifica acquisizione, deve intendersi non una «questione» o un«punto», ma: i) un vero e proprio «fatto», in senso storico enormativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un «fatto»costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fattosecondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti infunzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011;Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del2017); ii) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza daintendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. n. 21152 del 2014;Cass. Sez. U. n. 5745 del 2015); iii) un dato materiale, un episodiofenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto(cfr. Cass. n. 5133 del 2014); iv) una vicenda la cui esistenza risultidal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass. Sez. U. n.8053 del 2014). Il «fatto» il cui esame sia stato omesso deve, inoltre,Numero registro generale 36613/2019Numero sezionale 668/2022Numero di raccolta generale 11674/2022Data pubblicazione 11/04/2022avere carattere «decisivo», vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia.Non costituiscono, viceversa, «fatti», il cui omesso esame possacagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: a) leargomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 14802 del 2017;Cass. n. 21152 del 2015); b) gli elementi istruttori in quanto tali,quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr.Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014); c) una moltitudine di fatti ecircostanze, o il «vario insieme dei materiali di causa» (cfr. Cass. n.21439 del 2015); d) le domande o le eccezioni formulate nella causadi merito, ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatticostitutivi della «domanda» in sede di gravame (v. Cass. n. 22786 del2018).4.4. Orbene, nella specie, ciò di cui si denuncia l’omesso esamenon sono documenti o atti del processo (evocati in ricorso solo qualifonti da cui il fatto omesso emerge in modo univoco e del resto, comesi dirà, anche pacifico in causa) ma è un fatto storico che, appunto, sidice dove e come allegato e da dove risultante, ovvero il fatto che fuCabot, con propria missiva in data 9 giugno 2009 (dunquenell’immediatezza dell’incidente, verificatosi come detto il 5 giugno)indirizzata ad [OSCURATO:SOCIETA], a confermare a questa il proprio interesseallo svolgimento, per suo «conto» e nell’«interesse» proprio e deisoggetti interessati e/o coinvolti dal fenomeno di inquinamentoambientale dovuto all’incidente, de «le attività di seguito elencate, trale quali, «specificatamente» quella di «bonifica dei siti inquinati»nonché quella di «rimozione e/o sostituzione e/o ripulitura della retefognaria interessata al fenomeno di inquinamento» e che fu poi Cabotper i primi sei mesi, come del resto è pure pacifico in causa, asostenere i costi del trattamento delle acque reflue inquinate.Numero registro generale 36613/2019Numero sezionale 668/2022Numero di raccolta generale 11674/2022Data pubblicazione 11/04/20224.5. La decisività di tale fatto si coglie in relazione alle «ricadutedi esso in termini di diritto aventi portata idonea a determinaredirettamente l’esito del giudizio» (Cass. n. 5133 del 2014, cit.; n. 976del 2021; n. 30295 del 2021).Tali ricadute sono esattamente quelle dedotte con il secondomotivo.Non può infatti dubitarsi che tali circostanze — del resto, comedetto, sostanzialmente pacifiche in causa — non altrimenti possanospiegarsi se non in quanto integranti la fattispecie del contratto afavore di terzo (tra [OSCURATO:PERSONA], stipulante, e [OSCURATO:SOCIETA], promittente, infavore del terzo, [OSCURATO:SOCIETA]), valendo in particolare a configurare uncontratto che, avendo ad oggetto il trattamento delle acque inquinateda sostanze organiche oleose, andava ad innestarsi su precedenterapporto contrattuale già esistente tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA],distinguendosene però nettamente perché avente oggetto certamentediverso (il trattamento, cioè, di un diverso tipo di acque).Militano in tal senso le seguenti considerazioni.Come rettamente dedotto in ricorso non può anzitutto dubitarsidella sussistenza di tutti i presupposti di tale figura contrattuale.[OSCURATO:PERSONA] aveva interesse alla stipulazione in quanto danneggiantediretto (salvo eventuale rivalsa verso i responsabili della perforazionedelle condotte di adduzione della sostanza).La prestazione erogata in favore di [OSCURATO:SOCIETA] non poteva ritenersidiscendere già dal precedente rapporto contrattuale tra essa edAmbiente, in quanto riferito ad altro tipo di acque, richiedenti una bendiversa lavorazione e, presumibilmente, anche l’impiego di bendiverse tecnologie e/o procedimenti chimici.Ciò è del resto dimostrato sia dal ben maggiore costo delleprestazioni, sia dallo scambio di corrispondenza tra [OSCURATO:PERSONA] edAmbiente (lettera del 9 giugno) e tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] (lettera del16 giugno, cui erroneamente basa la propria diversa qualificazione ilNumero registro generale 36613/2019Numero sezionale 668/2022Numero di raccolta generale 11674/2022Data pubblicazione 11/04/2022giudice a quo).Appare evidente, infatti, che, se l’impegno di [OSCURATO:SOCIETA] fossedisceso direttamente dal diverso rapporto contrattuale già in essere,non ci sarebbe stata alcuna necessità: a) per [OSCURATO:PERSONA], di richiedere adAmbiente la disponibilità ad attivarsi per le opere di bonifica, edunque anche per il trattamento delle acque reflue inquinateprovenienti dallo stabilimento [OSCURATO:SOCIETA]; b) per [OSCURATO:SOCIETA] dicomunicare a [OSCURATO:SOCIETA] tale disponibilità (non potendosi peraltro nonrimarcare, in tal senso, che la missiva del 16 giugno, come dettovalorizzata in opposta direzione dalla corte d’appello, intervieneanch’essa nell’immediatezza dell’incidente, ad appena una settimanadalla missiva di [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:SOCIETA], di cui evidentemente costituisceindiretto riscontro, ed è comunque collocata in un periodo, quellocompreso nei primi sette mesi successivi all’incidente, in cui è pacificoche fu [OSCURATO:PERSONA] a far fronte ai maggiori costi dell’attività di [OSCURATO:SOCIETA]).4.6. Queste valutazioni non possono ritenersi validamentecontrastate dalle argomentazioni svolte da [OSCURATO:PERSONA] nel propriocontroricorso, che anzi indirettamente le avvalorano.[OSCURATO:PERSONA] invero sostiene (v. controricorso, pagg. 19 – 23) che:— la circostanza che essa, nella fase dell’emergenza, si siaadoperata per reperire soluzioni e dare corso ad interventi chescongiurassero un peggioramento della situazione, non può essereintesa come assunzione in proprio di impegni contrattuali;certamente, non di impegni che andassero al di là della gestionedell’emergenza;— in pratica l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe consistito: (i) nelconseguire da Enichem il consenso, per un periodo limitato di seimesi, al convogliamento delle acque contaminate nelle vaschecosiddette «ex T.A.C.», per ricevere un pre-trattamento didisoleazione, ossia una sorta di prima «scrematura» dall’olio; (ii)nella successiva possibilità di addurre le acque, così parzialmenteNumero registro generale 36613/2019Numero sezionale 668/2022Numero di raccolta generale 11674/2022Data pubblicazione 11/04/2022decontaminate, all’impianto acque organiche di [OSCURATO:SOCIETA], per iltrattamento definitivo;— [OSCURATO:SOCIETA] già svolgeva attività di trattamento delle acqueprovenienti dal ciclo produttivo della [OSCURATO:PERSONA]: grazieall’intervento di [OSCURATO:PERSONA], si è resa disponibile a continuare a trattare taliacque, anche dopo che esse – a causa dello sversamento – si eranotrasformate da acque bianche in acque «organiche»;— tanto si desumerebbe dal carteggio tra [OSCURATO:PERSONA] ed Enichemintercorso tra il 16 e il 18 giugno.La tesi di fondo della controricorrente è dunque che: grazie ai«buoni uffici» spesi da [OSCURATO:PERSONA] per scongiurare il fermo dell’attività diBarbetti, [OSCURATO:SOCIETA] ha accettato di continuare l’esecuzione delcontratto che già intercorreva con [OSCURATO:SOCIETA] per il trattamento delleacque industriali di quest’ultima, nonostante esse non fossero più«bianche», ma contaminate dall’olio aromatico; all’esito dellosversamento, il contratto è rimasto in vigore, ancorché le acque nonfossero più bianche ma contaminate; [OSCURATO:SOCIETA] ha continuato aricevere ed accettare le prestazioni di [OSCURATO:SOCIETA]; la questione del chisia responsabile del sinistro, del se e in che misura [OSCURATO:SOCIETA] debbaessere risarcita, resterebbe dunque una problematica affatto diversa,e non può giustificare la tesi che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe assunto un’autonomaobbligazione nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].Tale tesi però, oltre a non dar conto, pour cause, della missiva del9 giugno e a presentare i profili di incoerenza già sopra evidenziati,risulta palesemente contraddetta da quanto subito dopoesplicitamente affermato nel controricorso, là dove si afferma che «lacircostanza, poi, che [OSCURATO:PERSONA] si sia data carico di remunerare [OSCURATO:SOCIETA],tra l’altro, per il trattamento acque, nell’ambito della gestionedell’emergenza e fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], non sposta evidentemente itermini del problema. Nell’immediatezza dell’incidente, [OSCURATO:PERSONA] hastipulato con [OSCURATO:SOCIETA] un contratto avente per oggetto laNumero registro generale 36613/2019Numero sezionale 668/2022Numero di raccolta generale 11674/2022Data pubblicazione 11/04/2022predisposizione del progetto preliminare di bonifica, del piano dimessa in sicurezza e degli interventi di emergenza connessi allosversamento. Si trattava, evidentemente, di un contesto di attivitàben più ampio … (ma), tale accordo ha riguardato, come più voltesottolineato, la fase di emergenza. Con il 31 dicembre 1999, esauritala messa in sicurezza, sono cessati i rapporti contrattuali tra [OSCURATO:PERSONA] eAmbiente per questi profili: né è stata offerta diversa prova».Appare infatti evidente che, in tal modo, la controricorrente insostanza ammette esplicitamente (e comunque tanto poteva trarsidalla lettera del 9 giugno indicata dalla ricorrente, sulla quale, comedetto, in modo evidentemente significativo il controricorso tace deltutto) di avere «stipulato con [OSCURATO:SOCIETA] un contratto»,«nell’immediatezza» (indicazione temporale perfettamentecompatibile con la data, 9 giugno, della lettera cui si riferisceBarbetti), ma dice che tale impegno aveva una data finale, il 31dicembre 1999.Che tale data finale fosse testualmente prevista e indicata in talecontratto, non è però nemmeno affermato. Così come non è spiegatoper quale motivo il trattamento delle acque oleose rimaste anchedopo quella data non potesse più considerarsi come facente parte diquanto da fare nell’emergenza, ma piuttosto rientrare nell’ordinario epreesistente rapporto tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] (che però riguardavasolo le acque bianche e la fisiologia del funzionamento dell’impiantoBarbetti, ma certamente non considerava eventi patologici oeccezionali come l’incidente inquinante del 5 giugno, tanto è vero cheè stato necessario chiedere ad [OSCURATO:SOCIETA], e lo ha fatto [OSCURATO:PERSONA], nonBarbetti, se era disponibile ad eseguire quelle prestazioni ancheriguardo ad acque divenute inquinate da olio aromatico).In ogni caso non risulta nemmeno dedotto che successivamenteal 31 dicembre 1999 sia intercorsa tra le parti e, in particolare, traBarbetti ed [OSCURATO:SOCIETA] alcun ulteriore scambio epistolare dal qualeNumero registro generale 36613/2019Numero sezionale 668/2022Numero di raccolta generale 11674/2022Data pubblicazione 11/04/2022trarre motivo di ritenere che, successivamente a quella data, laprosecuzione dell’attività di bonifica sia proseguita in dipendenza dinuovo e diverso incarico questa volta proveniente da [OSCURATO:SOCIETA].5. In accoglimento, dunque, del primo e del secondo motivo lasentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice a quo, il qualedovrà procedere a nuovo esame della fattispecie alla luce delleindicazioni qualificatorie sopra esposte.Resta conseguentemente assorbito l’esame del terzo motivo diricorso (e, con esso, dell’eccezione, opposta dalla controricorrente[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di sopravvenuta cessazione della materia del contenderesulla pretesa risarcitoria avanzata in sede di rivalsa).Al giudice di rinvio va anche demandato il regolamento dellespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il primo e il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbitoil terzo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia allaCorte d’appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 31 marzo 2022Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Decreto Cassazione n. 11674/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris