CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 23819/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Milano - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha dichiarato la permanenza delle condizioni di validità della garanzia ipotecaria iscritta con atto pubblico e l'inopponibilità al diritto di credito assistito da garanzia reale della [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], del sequestro preventivo e della succes- siva confisca disposti nei citati procedimenti penali sui beni immobili ivi indicati, di proprietà della medesima Costa. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale, poiché nel procedimento esecutivo non era stata effettuata l'estensione del contraddittorio all'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui al d.lgs. n. 159 del 2011, artt. 110 e seguenti. Va preliminarmente rilevato che la ricorrente denuncia una nullità, consistente nell'avere mancato il giudice dell'esecuzione di notificare allo Stato, in qualità di terzo interessato, l'avviso di procedimento ex art. 666 cod. proc. pen. Dunque, il contraddittorio non sarebbe stato regolarmente costituito, in mancanza di detto avviso. Invero, questa Corte ha già affermato che lo Stato, e per esso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al quale sono devolute le cose appartenenti al condannato di cui sia stata ordinata la confisca, riveste la qualità di interessato nel procedimento relativo all'incidente d'esecuzione proposto dal terzo rimasto estraneo al giudizio di cognizione nel corso del quale venne ordinata la confisca e che assuma essere proprietario della cosa confiscata o titolare di altro diritto reale su di essa. Ne consegue che, se il giudizio sull'incidente si sia svolto senza la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti dello Stato, la relativa decisione è affetta da nullità, rilevabile d'ufficio (Sez. 1, n. 3606 del 29/10/1990, Pecorella, Rv. 185772; Sez. 1, n. 37050 del 23/03/2018, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 273667; Sez. 3, n. 17543 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 275446; Sez. 5, n. 34521 del 12/07/2021, ANBSC, Rv. 282654). Ciò premesso, si osserva che il ricorso della Costa è inammissibile, poiché costei non ha interesse all'osservanza della disposizione violata, e peraltro - avendo assistito al compimento dell'atto - avrebbe dovuto eccepire la nullità al suo immediato manifestarsi, ai sensi dell'art. 182, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al paga- mento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere este