CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 41343/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso lette le conclusioni scritte presentate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell'interesse della parte civile, ha chiesto il rigetto del ricorso ed ha depositato nota spese lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 31535 del 02.07.2021, la Quinta Sezione penale di questa Corte ha annullato con rinvio la sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]ELIA il 14 giugno 2019 dalla Corte di appello di Bologna, che, in parziale riforma della sentenza Tribunale di Forlì del 08/01/2013, aveva ridotto la pena inflittagli per i delitti di bancarotta patrimoniale e documentale, ad anni cinque di reclusione, dichiarando estinti per intervenuta prescrizione gli altri delitti di bancarotta preferenziale a lui contestati. 1.1. [OSCURATO:PERSONA]ELIA era contestato, quale persona fisica, legale rappresentante ed amministratore di fatto delle società dichiarate fallite in data 01/08/2006, [OSCURATO:PERSONA]Elia e Building&Service e, per estensione, in data 02/04/2007, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA]Elia, I sapori di casa mia sas, [OSCURATO:SOCIETA], G&[OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] sas di D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA] srl, di avere, con il concorso di altri soggetti, distratto parte dei beni delle fallite, di avere occultato o distrutto la contabilità, impedendo la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari delle fallite, e di avere, in sostanza, predisposto un meccanismo di compensazione al fine di bilanciare, all'occorrenza, le perdite di alcune società con ;'attivo di altre, effettuando passaggi di denaro a prescindere dall'autonoma soggettività giuridica delle imprese coinvolte. 1.2. L'ipotesi accusatoria aveva trovato conferma nelle due sedi di merito, che avevano riconosciuto la fondatezza delle accuse sia dal punto di vista oggettivo che da quello soggettivo, riconoscendo il capo al D'Elia il ruolo di dominus della galassia di società da lui gestite direttamente o indirettamente, per il tramite di compiacenti prestanomi. 2. La Corte di cassazione, con la sentenza rescindente, ha ritenuto fondato iI primo motivo di ricorso con il quale il D'Elia aveva dedotto la violazione di legge processuale in relazione agli artt. 97, 107, e 108 cod. proc. pen. e la nullità assoluta della sentenza di appello: osservava al riguardo che,il 7 giugno 2019, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, avesse inviato a mezzo telefax presso la cancelleria udienze penali della Corte d'appello di Bologna la comunicazione di rinuncia al mandato difensivo; all'udienza del 14 giugno 2019 tuttavia [OSCURATO:PERSONA]Ella non era stato assistito da un difensore nominato d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen., bensì da un difensore immediatamente reperito in udienza, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., nonostante il 12 giugno l'imputato, reso edotto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] della rinuncia ai mandato, avesse rappresentato alla Corte d'appello di essere rimasto privo del difensore di fiducia ed avesse chiesto il rinvio dell'udienza del 14 giugno onde consentirgli di nominare un nuovo avvocato di fiducia. La pronuncia di annullamento con rinvio, quindi, dopo avere ribadito i principi secondo cui, la rinuncia al mandato difensivo comporta l'obbligo per il giudice - a pena di nullità, salva l'insussistenza di alcun concreto pregiudizio per la difesa - di nominare all'imputato, che non abbia provveduto ad una nuova nomina fiduciaria, un difensore d'ufficio, in quanto l'eventuale designazione temporanea di un sostituto, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., avendo natura episodica, è consentita nei soli casi di impedimento transitorio del difensore di fiducia o di quello di ufficio (Sez. 1, n. 39570 del 12/09/2019, Perri, Rv. 276872; Sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018 Esposito, Rv. 272603), ha annullato l'impugnata sentenza con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna. 3. Investita del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Bologna, con sentenza deliberata il 20.04.2022, ha dichiarato estinti per prescrizione i delitti diversi dalla bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva contestati al D'Elia; ha ritenuto tardivamente proposto, con memoria pervenuta alla Corte il 14/04/2022, e quindi inammissibile in quanto motivo nuovo, il motivo di gravame attinente l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 219 comma 1 L. Fall.; aggravante comunque sussistente avendo il D'Elia distratto in danno delle diverse società quantomeno la somma di € 1.026.470,51; ha rideterminato la pena inflitta al D'Elia in cinque anni di reclusione; ha ridotto, intervenendo d'ufficio in ossequio alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 222 del 05/12/2018, la durata delle pene accessorie di cui all'articolo 216 ultimo comma legge fall. ad anni cinque, confermando nel resto. 4. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Elia, attraverso il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di ricorso. 4.1. Con un primo motivo denuncia la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 157 cod. pen, 216, 219 commi 1 e 2 L. Fall. Richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite n. 21039 del 2011 che ha sancito il principio per cui i plurimi fatti di bancarotta nell'ambito del medesimo dissesto fallimentare, pur unificati normativamente nella previsione dell'art. 219 comma 2 n. 1 legge Fall., rimangono naturalisticamente apprezzabili se riconducibili a distinte azioni criminose, e sono da considerare e da trattare come fatti autonomi, osserva il ricorrente come erroneamente la Corte territoriale abbia applicato indistintamente a tutte le ipotesi di bancarotta fraudolenta contestate la circostanza aggravante di cui all'art. 219 comma 1 della legge fallimentare, senza distinguere i diversi fatti di bancarotta per distrazione, molti dei quali per cifre irrisorie. Evidenzia anche come la citata aggravante sia stata ritenuta sussistente solo con riferimento alle ipotesi di bancarotta patrimoniale per distrazione, con la conseguenza che erroneamente la Corte territoriale ha omesso di dichiarare la prescrizione con riferimento a quelle ipotesi di bancarotta da ritenersi non aggravate ex art. 219 comma 1 legge Fall., e quindi le bancarotte documentali e le bancarotte patrimoniali in relazione alle quali le distrazioni contestate erano per somme esigue. 4.2. Con un secondo motivo solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 344 bis cod. proc. pen e dell'art. 2 legge n. 134 del 2021 per violazione degli artt. 3, 24, 25, 27, 111 Cost. e artt. 6 e 7 CEDU, per la parte in cui non è prevista l'applicabilità della citata norma di cui all'art. 344 bis cod. proc. pen. ai procedimenti in corso, per reati commessi in epoca antecedente al 10 gennaio 2020. 5. [OSCURATO:PERSONA], dott. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. 6. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]Elia, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria, con la quale conclude chiedendo il rigetto del ricorso, e nota spese. 7. Il difensore del ricorrente ha depositato note di replica con le quali insiste per l'accoglimento de ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile. 1.1. L'eccezione, oggi riproposta in sede di legittimità, con la quale la difesa ricorrente lamenta la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 219 comma 1 Legge fallimentare relativamente ad alcune ipotesi di bancarotta per le quali è intervenuta condanna - e censura la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione di tali reati - , è stata proposta per la prima volta innanzi alla Corte di appello di Bologna in sede di rinvio dalla Cassazione, con memoria pervenuta alla Corte il 14/04/2022: correttamente il giudice del rinvio ha quindi dichiarato l'inammissibilità della relativa censura in quanto tardivamente proposta, e quindi non devoluta alla sua cognizione. 1.2. La decisione della Corte territoriale è ineccepibile siccome fondata sul rilievo che nessuna doglianza su questo specifico punto era stata mossa alla sentenza di primo grado nell'atto originario di appello. 1.3. Va ricordata, a questo riguardo, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui sono inammissibili i motivi nuovi a sostegno dell'impugnazione, previsti nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., laddove non abbiano ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono ed altri, Rv. 210259; Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821; Sez. 3, n. 2873 del 30/11/2022, dep. 2023, Guarnaccia, Rv. 284036 - 0; si vedano altresì Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980; Sez. 5, n. 4184 del 20/11/2014, dep. 2015, Giannetti, Rv. 262180 e Sez. 6, n. 73 del 21/09/2011, dep. 2012, Aguì, Rv. 251780, che hanno ribadito il principio anche quanto alle circostanze aggravanti). In altri termini, la presentazione di motivi nuovi è consentita entro i limiti in cui essi investano capi o punti della decisione già enunciati nell'atto originario di gravame, poiché la "novità" è riferita ai "motivi" e quindi alle ragioni che illustrano ed argomentano il gravame su singoli capi o punti della sentenza impugnata, già censurati con il ricorso (Sez. 1, n. 40932 del 26/05/2011, Califano, Rv. 251482 - 01). 1.4. Il ricorso peraltro è aspecifico sul punto perché la Corte d'appello ha respinto il gravame proprio per essere stato tardivamente proposto ed il ricorso non si confronta con la motivazione della Corte, ma si limita a riproporre la questione. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, dovendosi ritenere che la nuova disciplina dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata dei giudizi di impugnazione, di cui al novellato art. 344-bis, cod. proc. pen., non possa fg/ trovare applicazione ai procedimenti per `'-- reati commessi in epoca antecedente al 10 gennaio 2020. Va infatti osservato che la problematica è stata già affrontata e risolta da questa Corte, che, con decisione che il Collegio condivide, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 344-bis cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24, 25, 27 Cost., nella parte in cui limitano l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione ai reati commessi a far data dal 10 gennaio 2020, in quanto la limitazione cronologica dell'applicazione di tale causa di improcedibilità, cui consegue la non punibilità delle condotte, è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, giustificata dalla diversità delle situazioni, e risulta coerente con la riforma introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di sospensione del termine di prescrizione nei giudizi di impugnazione, egualmente applicabile ai soli reati commessi a decorrere della suddetta data, essendo ragionevole la graduale introduzione dell'istituto per consentire un'adeguata organizzazione degli uffici giudiziari (Sez.5, n. 334 del 5/11/2021, dep. 2022, Pizzorulli, Rv. 282419; Sez.3, n. 1567 del 14/12/2021, dep.2022, Tana, Rv. 282408; Sez.7, n. 43883 del 19/11/2021, Cusmà, Rv. 283043-02). 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila. 4. L'imputato deve altresì essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle dalla parte civile FALLIMENTO D'ELIA nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel