CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 05153/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26974/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa come da procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via E.Q. Visconti, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – ricorrente – contro 1 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 26974/2015 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 26974/2015 Numero sezionale 527/2022 Numero di raccolta generale 5153/2022 Data pubblicazione 16/02/2022 Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 3275/22/2015, depositata il 7 aprile 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]Orazio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.A seguito di invito, notificato il 10 marzo 2011, con il quale fu chiesto a [OSCURATO:PERSONA] di fornire prove documentali atte a giustificare l’acquisto, avvenuto nel 2007, di un’autovettura di lusso, cui la stessa diede riscontro, l’Agenzia delle entrate, in data 19 novembre 2012, notificò alla predetta un avviso di accertamento con il quale, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, rettificò sinteticamente il reddito relativo all’anno 2008, contestando maggiore Irpef, Addizionale regionale e comunale e irrogando una sanzione pecuniaria, in ragione del riscontrato possesso di tre autovetture, di un’abitazione principale e dell’entità delle rate di un finanziamento versate, oltre che delle spese per mantenere detti beni. Impugnato il predetto atto dalla contribuente, la Commissione tributaria provinciale di Caserta rigettò il ricorso con sentenza n. 663/5/2013, che fu confermata dalla Commissione tributaria regionale della Campania con sentenza n. 3275/33/2015, depositata il 7 aprile 2015. 2. Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione. 3. Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso. 2 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 26974/2015 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 26974/2015 Numero sezionale 527/2022 Numero di raccolta generale 5153/2022 Data pubblicazione 16/02/2022 4. Questa Corte, con ordinanza del 12 maggio 2021, ha assegnato alla contribuente il termine di 60 giorni per la notifica all’Avvocatura Generale dello Stato dei documenti allegati all’istanza di estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 6, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge 1° dicembre 2016, n. 225 [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la “nullità della sentenza per avere pronunciato oltre i limiti della domanda con violazione dell’art. 112 c.p.c., violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e violazione degli articoli 132, n. 4, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, e n. 4, c.p.c.; violazione dell’art. 42, 2º comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 7 della legge n. 212 del 2000, violazione dell’art. 24 della legge n. 4/29 e degli articoli 10, primo comma, e 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, nonché violazione dell’art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 10 settembre 1992, la violazione degli articoli 2697,2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.”. 2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la “nullità della sentenza di 2º grado motivata per relationem alla sentenza di primo grado, violazione degli articoli 1,36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché degli articoli 132, n. 4, c.p.c., e 118, disposizioni di attuazione c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, numeri 3 e 4, c.p.c. Nullità della sentenza per aver ritenuto legittimo l’accertamento originariamente impugnato, fondato esclusivamente su indici da redditometro (mero possesso di auto e un’abitazione principale, nonché una rata di finanziamento), considerati presunzione grave, precisa e concordante, senza 3 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 26974/2015 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 26974/2015 Numero sezionale 527/2022 Numero di raccolta generale 5153/2022 Data pubblicazione 16/02/2022 preventivo contraddittorio sul punto, in presenza di un difetto di carenza di prova. Falsa applicazione dell’art. 38, commi 4º, 5º e 6º d.P.R. n. 600 del 1973, all’epoca vigente, violazione degli articoli 2697,2727 e 2729 c.c., violazione dell’art. 53 della Costituzione, nonché violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, numeri 3 e 4 , c.p.c.”. 3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della “nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, illogicità manifesta ed irriducibile contraddittorietà ex art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 e omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., nonché travisamento delle prove e violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, i numeri 3 e 4, c.p.c. Violazione dell’art. 38, commi 4,5 e 6, del decreto ministeriale 10 settembre 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, numeri 3 e 4 , c.p.c.”. 4. Deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo la contribuente aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito in legge n. 225 del 2016, ed avendo rinunciato espressamente al ricorso per cassazione. 4.1. Invero, dopo l’emissione dell’avviso di accertamento, relativo all’Irpef del 2008 (TF70 10904049/2012), l’Ufficio ha notificato alla contribuente anche la cartella n 02820100014496147. Dopo la presentazione dell’istanza volta alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha confermato l’accoglimento dell’istanza di rottamazione, con comunicazione n. 02890201702339265000. In tale comunicazione il debito da pagare per la definizione era determinato in complessivi euro 21.127,09, da suddividere in cinque rate da versare rispettivamente, entro il 31 luglio 2017 la somma di euro 4 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 26974/2015 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 26974/2015 Numero sezionale 527/2022 Numero di raccolta generale 5153/2022 Data pubblicazione 16/02/2022 5138,65, entro il 30 settembre 2017 la somma di euro 4924,43, mentre entro il 30 novembre 2017 la somma di euro 4924,46, entro il 30 aprile 2018 la somma di euro 3211,62, entro il 30 settembre 2018 la somma di euro 3211,65. Tutte le somme sono state pagate nei termini previsti, come risulta dalle quietanze di pagamento prodotte in giudizio. Inoltre, l’Avvocatura Generale dello Stato, in data 30 settembre 2021, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] della Campania, con mail del 22 settembre 2021, ha comunicato “la regolarità dei pagamenti entro le scadenze per il piano di definizione agevolata 02890201702339265”. 5.In caso di definizione agevolata deve essere disposta la compensazione delle spese (Cass., 27 aprile 2018, n. 10198; Cass., sez. 6-5, 7 novembre 2018, n. 28311). 6.Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato" - fattispecie in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 225 del 2016 (Cass., sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732). P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016. Compensa le spese del giudizio tra le parti. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] 5 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 26974/2015 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a