CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2025
Cassazione n. 05495/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto a firma del medesimo difensore, ricorrono avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che, in parziale riconoscimento della pronuncia resa il 5 giugno 2023 dal Tribunale di Agrigento, per avere riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e rideterminato in conseguenza la pena, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza degli imputati per il reato di cui agii artt. 110, 624-bis cod. pen. Ritenuto che i tre motivi sollevati (violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza del reato contestato. Insufficienza della prova e contraddittorietà della motivazione rispetto agli atti acquisiti in dibattimento. Violazione dell'art. 624-bis cod. pen.; violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza del reato contestato agli imputati. Erronea qualificazione giuridica del fatto contestato. Violazione dell'art. 624-bis cod. pen.; violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'eccessività della pena inflitta) non sono consentiti in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (sent. app. per il primo motivo, pp. 2-3; per il secondo motivo, pp. 3-4; per il terzo motivo, pp. 4-5, dovendosi, in relazione a tale ultimo profilo, ricordare che la Corte territoriale ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., così riducendo l'entità della pena inflitta). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore I