Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03560/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 del TRIBUNALE di AREZZOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso, la sentenza impugnata e la memoria tempestivamente depositata.

1. Rilevato che entrambi i motivi posti da [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità.

1.1. Il primo motivo ripropone il profilo di censura relativo alla sussistenza del giustificato motivo per il porto del coltello già risolto dal giudice del merito con l'applicazione del principio in forza del quale il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (da ultimo Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 - 01)

1.2. Il secondo motivo non si confronta criticamente con la sentenza impugnata che, seguendo un percorso motivazionale scevro da profili di illogicità e non discostandosi dai principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, ha posto a base della scelta di non applicare l'invocato beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen. il livello di offensività del fatto, apprezzato come non particolarmente tenue, in relazione alla lunghezza e potenzialità offensiva del coltello, ma solo idoneo al riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità prevista per il porto di oggetti atti ad offendere di cui all'art. 4, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, Zharri, Rv. 271262 - 01).

2. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 7 di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 del TRIBUNALE di AREZZOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la sentenza impugnata e la memoria tempestivamente depositata. 1. Rilevato che entrambi i motivi posti da [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità. 1.1. Il primo motivo ripropone il profilo di censura relativo alla sussistenza del giustificato motivo per il porto del coltello già risolto dal giudice del merito con l'applicazione del principio in forza del quale il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (da ultimo Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 - 01) 1.2. Il secondo motivo non si confronta criticamente con la sentenza impugnata che, seguendo un percorso motivazionale scevro da profili di illogicità e non discostandosi dai principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, ha posto a base della scelta di non applicare l'invocato beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen. il livello di offensività del fatto, apprezzato come non particolarmente tenue, in relazione alla lunghezza e potenzialità offensiva del coltello, ma solo idoneo al riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità prevista per il porto di oggetti atti ad offendere di cui all'art. 4, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, Zharri, Rv. 271262 - 01). 2. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 7 di
Sentenza Cassazione n. 03560/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris