CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 novembre 2015
Cassazione n. 09029/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,con sede in Valfurva (SO), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 15 (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA] ) , in persona del legale rappresentante pro temporeAntonioli Bruno, rappresentata e difesa, come da delega in calce al ricorso,dagli A vv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : MEF NRC71S01 1829J) del Foro di Sondrio eLidia [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 44E49 C621 U) ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda , in Roma al [OSCURATO:PERSONA] n. 32; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – avverso la sentenza n. 4991/20 15 emessa d a l la C TR Lombard ia in data 19/11/2015e notif icata i l 24/ 12 / 2015 ; Avviso accertamento rettifica rendita catastale – Ammissibilità appello udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la rendita catastale da essa proposta con Docfa (a seguito di ampliamento e ristrutturazione) con riferimento ad un immobile classificato come D/2 e destinato ad albergo, deducendo l’erroneità della nuova rendita, trattandosi di un mero ampliamento di una struttura già accatastata ed essendo stati applicati valori di mercato eccessivi, senza peraltro considerare che l’area era vincolata a varie servitù. 2. La CTP di Sondrio rigettava il ricorso. 3. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR della Lombardia rigettava il gravame, evidenziando che, mentre la società non aveva provato alcunchésull’entità delle opere edilizie e non aveva precisato i criteri seguiti per determinare la rendita indicata nel Docfa, l’Ufficio aveva dimostrato, attraverso il verbale di sopralluogo con le allegate planimetrie e fotografie, che l’edificio era stato interessato da opere che avevano comportato l’ampliamento e la totale ristrutturazione dello stesso, indicando idonee strutture alberghiere similari a comparazione. 4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per aver la CTR affermato erroneamente, a suo dire, che non aveva indicato i criteri di calcolo della rendita riportata nel Docfa e per non aver preso in considerazione in termini comparativi le sette strutture alberghiere similari da essa indicate. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto”, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR operato un’”errata attribuzione dell’onere della prova”, non considerando che l’Agenzia aveva effettuato un mero sopralluogo esterno senza, quindi, poter rilevare le trasformazioni specifiche subìte dall’immobile né le caratteristiche edilizie dell’albergo e limitandosi a scattare delle foto dall’esterno. 3. Preliminarmente, il ricorso va dichiarato inammissibile per essere stato proposto tardivamente. Invero, risulta dagli atti che l’[OSCURATO:PERSONA] del Territorio ha notificato la sentenza 4991/12/15, emessa dalla CTR Lombardia, in data 24.12.2015, ragion per cui la contribuente avrebbe avuto termine (di 60 giorni ex art. 51 d.lgs. n. 546/1992) per impugnarla fino al 22.2.2016, laddove l’odierno ricorso risulta avviato alla notifica in data 19.5.2016. Nel caso di specie non trova applicazione la sospensione dei termini processuali di cui al d.l.22 ottobre 2016, n. 193 , sia perché quest’ultimo è entrato in vigore il 24.10.2016 sia in quanto la definizione agevolata non è invocabile allorquando, come nel caso di specie, la controversia investa esclusivamente la correttezza di atti liquidatori emessi secondo criteri di automaticità, ma solo nel caso in cui la pretesa tributaria si caratterizzi come diversa ed ulteriore rispetto a quella desumibile dagli elementi offerti dal contribuente. 4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibileil ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.800,00per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. Cosìd