CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 00818/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: ORDINANZA sul ricorso 3510-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in proprio; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -intimata - avverso il DECRETO delTRIBUNALE [OSCURATO:PERSONA] del 1 8 / 1 2 /20 2 0 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 19/12/2024; rilevato che il ricorrente, con atto in data 24/6/2024, ha dichiarato di rinunciare al ricorso; ritenuto che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e che, in mancanza di attività difensiva da parte del Fallimento resistente, nessuna pronuncia sulle spese dev’essere emessa; P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.Ric. 2021n. 3510, Sez. 1 , C.C. d el 1 9 dicembre 2 0 2 4 Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il19