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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04621/2022

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nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione; udito per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce del 25/01/2019, esclusa l'ipotesi della continuazione e ritenuto unitario il fatto di cui al capo A) qualificato ai sensi dell'art. 44 lett. b) d.P.R. n. 309/1990, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in mesi due di arresto ed euro 10.000,00 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati. [OSCURATO:PERSONA] propone otto motivi.

Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. e con il correlato secondo motivo vizio di motivazione con riferimento alla qualità di committente delle opere.

Argomenta che con i motivi di appello si era censura l'attribuita qualità di committente delle opere del ricorrente, evidenziando che lo stesso, come da documentazione in atti, era nudo proprietario dell'immobile, concesso in comodato alla coimputata [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva sottoscritto quale committente il contratto di appalto relativo alle opere di cui all'imputazione; la Corte territoriale aveva omesso di valutare la documentazione richiamata nei motivi di appello, con conseguente vizio motivazionale della sentenza impugnata.

Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. e con il correlato quarto motivo vizio di motivazione.

Argomenta che con i motivi di appello si era contestato il ritenuto ampliamento del vano cucina di cui all'imputazione e che la Corte territoriale non aveva valutato le dichiarazioni dei testi Tricarico e Pulii e le risultanze dell'elaborato del tecnico di parte con relativa documentazione, comprovanti come il vano in questione esistesse almeno dal 1996; i Giudici di appello si erano limitati ad affermare in maniera immotivata che le dichiarazioni dei testi Minerva e Scordo non potevano essere superati dalle dichiarazioni rese dai testi a discarico e nulla avevano considerato in ordine alle ulteriori risultanze probatorie richiamate in sede di appello.

Con il quinto motivo deduce inosservanza dell'art. 192 cod.proc.pen. ed erronea applicazione dell'art. 10 d.P.R. n. 380/2001 e con il correlato sesto motivo vizio di motivazione.Argomenta che con specifici motivi di appello era stata evidenziata l'irrilevanza, sotto il profilo urbanistico, ex art. 10 d.P.R. n. 380/2001 della canna fumaria e delle modalità di realizzazione degli infissi esterni e la non praticabilità del sesto soppalco; su tali questioni la Corte territoriale aveva espresso una motivazione carente, illogica e contraria alle evidenze probatorie richiamate dalla difesa.

Con il settimo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. e con il correlato ottavo motivo vizio di motivazione con riferimento alla denegata causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen.

Argomenta che in contrasto con i principi espressi dal giudice di legittimità e con motivazione carente la Corte territoriale aveva denegato l'applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. limitandosi ad evidenziare la pluralità delle violazioni commesse. [OSCURATO:PERSONA] propone tre motivi.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prescrizione del reato, esponendo che in data 1.3.2021 era maturato il termine prescrizionale del reato e che non essendo ancora divenuta irrevocabile la sentenza del reato si era determinata l'estinzione del reato.

Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 44 lett. b) d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione, argomentando che nei motivi di appello si era evidenziato che il ricorrente era subentrato nella direzione dei lavori in data 19.2.2014 ed era stato progettista di una SCIA del 26.11.2015 relativa a variazioni interne, tanto che avrebbe dovuto rispondere solo delle condotte relative ai lavori eseguiti dopo la predetta data; sul punto la Corte territoriale aveva omesso di motivare ed aveva affermato, in maniera apodittica, che dai sopralluoghi eseguiti nel marzo 2015 erano emerse condotte penalmente rilevanti anche in riferimento alla posizione dell'arch.

Ostuni; inoltre, in relazione all'ampliamento del vano cucina di cui all'imputazione la Corte territoriale non aveva valutato le dichiarazioni dei testi a discarico e le risultanze dell'elaborato del tecnico di parte con relativa documentazione, comprovanti come il vano in questione esistesse quantomeno dal 2003; in relazione all'area in cui era collocata la cisterna, poi, trasformata in vano adibito a deposito con annesso wc, la Corte di merito non aveva valutato che le risultanze istruttorie avevano comprovato che la condotta non era ascrivibile al ricorrente perché realizzata successivamente all'incarico conferito al predetto; in relazione alla canna fumaria era stato evidenziato come nella SCIA del 26.11.2015 la canna fumaria era stata esattamente individuata e che, quanto agli infissi, l'eventuale inosservanza del Piano di Colore, peraltro inefficace perché non approvato pur trascorsi più di cinque anni dalla sua adozione, non era passibile di sanzione penale; infine, quanto alla realizzazione del soppalco, la Corte di merito non aveva rilevato che nella SCIA presentata il 26.11.2015 si era espressamente evidenziato che i soppalchi erano utilizzati per attrezzature camere e che, quindi, all'arch.

Ostuni non poteva essere addebitato l'eventuale diverso utilizzo impresso dalla proprietà.

Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 131-bis cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale, in contrasto con i principi espressi dal giudice di legittimità e con motivazione carente, aveva denegato l'applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. limitandosi ad evidenziare la pluralità delle violazioni commesse e senza valutare tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve anzitutto rilevarsi che, per quanto emerge dagli atti, le contravvenzioni contestate, consumatesi in data 1.3.2016, si sono estinte per prescrizione in data 1.3.2021, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen 2.

Per procedere all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., comma 1, peraltro, deve considerarsi l'insegnamento della consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte per cui può condurre alla dichiarazione di prescrizione, anche d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen, solo il ricorso idoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione, vale a dire non affetto da inammissibilità (Sez.

U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci; Sez.

U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez.

U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci).

Per quanto appena osservato in ordine alla maturazione della prescrizione, allora, deve darsi atto che il primo ed il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA] non risultano manifestamente infondati.

Va osservato che il Giudice di appello, nella ipotesi in cui l'imputato, con precise considerazioni, svolga specifiche censure su uno o più punti della pronuncia di primo grado, non può limitarsi a richiamarla, ma deve rispondere alle singole doglianze prospettate.

In caso contrario, viene meno la funzione del doppio grado di giurisdizione ed è privo di ogni concreto contenuto il secondo controllo giurisdizionale (cfr. Sez.6, n.49754 del 21/11/2012, Rv.254102; Sez.3, n.24252 del 13/05/2010, Rv.247287; Sez.6, n.49754 del 21/11/2012, Rv.254102; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Rv. 233082).Nella specie, la Corte territoriale, a fronte di specifici motivi di gravame con i quali si contestava l'affermazione di responsabilità (Indirli deduceva di essere nudo proprietario dell'immobile oggetto delle opere abusive e privo di poteri di controllo sullo stesso in quanto concesso in comodato a terzi; [OSCURATO:PERSONA] deduceva che i progetti presentati per l'ottenimento dei primi due permessi di costruire erano riferibili ad altri soggetti e di essere stato direttore dei lavori dal 19.02.2014 e progettista di una SCIA del 26.11.2015 relativa a varianti interne) non si è uniformata a tale principio, limitandosi a sintetizzare le argomentazioni del primo giudice senza esaminare le specifiche censure rivolte con l'appello alla sentenza di primo grado, profilandosi, quindi, una censurabile carenza motivazionale sul punto.

3. La non manifesta infondatezza delle doglianze dei ricorrenti conduce, quindi, essendosi instaurato validamente il presente grado giurisdizionale, e non emergendo dal testo del provvedimento impugnato elementi che possano giustificare l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (cfr Sez.6,n.48461 del 28/11/2013,Rv.258169; Sez.6,n.27944 del 12/06/2008, Rv.240955), alla dichiarazione, ex art. 129 comma 1, cod. proc. pen., della estinzione dei reati contestati per maturata prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione; udito per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce del 25/01/2019, esclusa l'ipotesi della continuazione e ritenuto unitario il fatto di cui al capo A) qualificato ai sensi dell'art. 44 lett. b) d.P.R. n. 309/1990, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in mesi due di arresto ed euro 10.000,00 di ammenda. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati. [OSCURATO:PERSONA] propone otto motivi. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. e con il correlato secondo motivo vizio di motivazione con riferimento alla qualità di committente delle opere. Argomenta che con i motivi di appello si era censura l'attribuita qualità di committente delle opere del ricorrente, evidenziando che lo stesso, come da documentazione in atti, era nudo proprietario dell'immobile, concesso in comodato alla coimputata [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva sottoscritto quale committente il contratto di appalto relativo alle opere di cui all'imputazione; la Corte territoriale aveva omesso di valutare la documentazione richiamata nei motivi di appello, con conseguente vizio motivazionale della sentenza impugnata. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. e con il correlato quarto motivo vizio di motivazione. Argomenta che con i motivi di appello si era contestato il ritenuto ampliamento del vano cucina di cui all'imputazione e che la Corte territoriale non aveva valutato le dichiarazioni dei testi Tricarico e Pulii e le risultanze dell'elaborato del tecnico di parte con relativa documentazione, comprovanti come il vano in questione esistesse almeno dal 1996; i Giudici di appello si erano limitati ad affermare in maniera immotivata che le dichiarazioni dei testi Minerva e Scordo non potevano essere superati dalle dichiarazioni rese dai testi a discarico e nulla avevano considerato in ordine alle ulteriori risultanze probatorie richiamate in sede di appello. Con il quinto motivo deduce inosservanza dell'art. 192 cod.proc.pen. ed erronea applicazione dell'art. 10 d.P.R. n. 380/2001 e con il correlato sesto motivo vizio di motivazione.Argomenta che con specifici motivi di appello era stata evidenziata l'irrilevanza, sotto il profilo urbanistico, ex art. 10 d.P.R. n. 380/2001 della canna fumaria e delle modalità di realizzazione degli infissi esterni e la non praticabilità del sesto soppalco; su tali questioni la Corte territoriale aveva espresso una motivazione carente, illogica e contraria alle evidenze probatorie richiamate dalla difesa. Con il settimo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. e con il correlato ottavo motivo vizio di motivazione con riferimento alla denegata causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. Argomenta che in contrasto con i principi espressi dal giudice di legittimità e con motivazione carente la Corte territoriale aveva denegato l'applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. limitandosi ad evidenziare la pluralità delle violazioni commesse. [OSCURATO:PERSONA] propone tre motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prescrizione del reato, esponendo che in data 1.3.2021 era maturato il termine prescrizionale del reato e che non essendo ancora divenuta irrevocabile la sentenza del reato si era determinata l'estinzione del reato. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 44 lett. b) d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione, argomentando che nei motivi di appello si era evidenziato che il ricorrente era subentrato nella direzione dei lavori in data 19.2.2014 ed era stato progettista di una SCIA del 26.11.2015 relativa a variazioni interne, tanto che avrebbe dovuto rispondere solo delle condotte relative ai lavori eseguiti dopo la predetta data; sul punto la Corte territoriale aveva omesso di motivare ed aveva affermato, in maniera apodittica, che dai sopralluoghi eseguiti nel marzo 2015 erano emerse condotte penalmente rilevanti anche in riferimento alla posizione dell'arch. Ostuni; inoltre, in relazione all'ampliamento del vano cucina di cui all'imputazione la Corte territoriale non aveva valutato le dichiarazioni dei testi a discarico e le risultanze dell'elaborato del tecnico di parte con relativa documentazione, comprovanti come il vano in questione esistesse quantomeno dal 2003; in relazione all'area in cui era collocata la cisterna, poi, trasformata in vano adibito a deposito con annesso wc, la Corte di merito non aveva valutato che le risultanze istruttorie avevano comprovato che la condotta non era ascrivibile al ricorrente perché realizzata successivamente all'incarico conferito al predetto; in relazione alla canna fumaria era stato evidenziato come nella SCIA del 26.11.2015 la canna fumaria era stata esattamente individuata e che, quanto agli infissi, l'eventuale inosservanza del Piano di Colore, peraltro inefficace perché non approvato pur trascorsi più di cinque anni dalla sua adozione, non era passibile di sanzione penale; infine, quanto alla realizzazione del soppalco, la Corte di merito non aveva rilevato che nella SCIA presentata il 26.11.2015 si era espressamente evidenziato che i soppalchi erano utilizzati per attrezzature camere e che, quindi, all'arch. Ostuni non poteva essere addebitato l'eventuale diverso utilizzo impresso dalla proprietà. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 131-bis cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale, in contrasto con i principi espressi dal giudice di legittimità e con motivazione carente, aveva denegato l'applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. limitandosi ad evidenziare la pluralità delle violazioni commesse e senza valutare tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve anzitutto rilevarsi che, per quanto emerge dagli atti, le contravvenzioni contestate, consumatesi in data 1.3.2016, si sono estinte per prescrizione in data 1.3.2021, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen 2. Per procedere all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., comma 1, peraltro, deve considerarsi l'insegnamento della consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte per cui può condurre alla dichiarazione di prescrizione, anche d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen, solo il ricorso idoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione, vale a dire non affetto da inammissibilità (Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci; Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci). Per quanto appena osservato in ordine alla maturazione della prescrizione, allora, deve darsi atto che il primo ed il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA] non risultano manifestamente infondati. Va osservato che il Giudice di appello, nella ipotesi in cui l'imputato, con precise considerazioni, svolga specifiche censure su uno o più punti della pronuncia di primo grado, non può limitarsi a richiamarla, ma deve rispondere alle singole doglianze prospettate. In caso contrario, viene meno la funzione del doppio grado di giurisdizione ed è privo di ogni concreto contenuto il secondo controllo giurisdizionale (cfr. Sez.6, n.49754 del 21/11/2012, Rv.254102; Sez.3, n.24252 del 13/05/2010, Rv.247287; Sez.6, n.49754 del 21/11/2012, Rv.254102; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Rv. 233082).Nella specie, la Corte territoriale, a fronte di specifici motivi di gravame con i quali si contestava l'affermazione di responsabilità (Indirli deduceva di essere nudo proprietario dell'immobile oggetto delle opere abusive e privo di poteri di controllo sullo stesso in quanto concesso in comodato a terzi; [OSCURATO:PERSONA] deduceva che i progetti presentati per l'ottenimento dei primi due permessi di costruire erano riferibili ad altri soggetti e di essere stato direttore dei lavori dal 19.02.2014 e progettista di una SCIA del 26.11.2015 relativa a varianti interne) non si è uniformata a tale principio, limitandosi a sintetizzare le argomentazioni del primo giudice senza esaminare le specifiche censure rivolte con l'appello alla sentenza di primo grado, profilandosi, quindi, una censurabile carenza motivazionale sul punto. 3. La non manifesta infondatezza delle doglianze dei ricorrenti conduce, quindi, essendosi instaurato validamente il presente grado giurisdizionale, e non emergendo dal testo del provvedimento impugnato elementi che possano giustificare l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (cfr Sez.6,n.48461 del 28/11/2013,Rv.258169; Sez.6,n.27944 del 12/06/2008, Rv.240955), alla dichiarazione, ex art. 129 comma 1, cod. proc. pen., della estinzione dei reati contestati per maturata prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla
Sentenza Cassazione n. 04621/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris