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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 43377/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05199W4 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di LIVORNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata in data 4 novembre 2020 il Giudice di pace di Livorno ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, accertato in data 25 ottobre 2020, condannandolo alla pena di 7.500 euro di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata sulla base di un unico motivo con cui denuncia violazione dell'art. 103, commi 1 e 2, d.I., 19 maggio 2020, n. 34 per non avere il Giudice disposto la sospensione del processo in pendenza del procedimento per la sanatoria della condizione di irregolarità sul territorio nazionale, di cui la difesa aveva dato prova documentale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo proposto è fondato e va, perciò, pronunciato annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

La difesa, all'udienza del 4 novembre 2020, aveva documentato, ai fini della concessione della sospensione del processo ai sensi dell'art. 103 d.l. n. 34/2020, l'avvenuta presentazione della richiesta di emersione di lavoro subordinato, [OSCURATO:PERSONA] di pace ha, però, considerato la domanda di emersione irrilevante in quanto presentata molto dopo la scadenza del termine dato per allontanarsi dal territorio nazionale L'assunto è erroneo La disposizione invocata dall'imputato stabilisce che «dalla data di entrata in vigore del presente decreto - - fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali ... nei confronti del lavoratore ... b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.».

Nessuna rilevanza ha, pertanto, la distanza cronologica tra la data dell'ordine questorile di allontanamento e la presentazione dell'istanza di sanatoria.

Alla luce dell'intera disciplina dettata dall'art. 103 cit., possono beneficiare della sanatoria tutti cittadini stranieri che siano stati sottoposti a rilievi foto dattiloscopici prima dell' 8 marzo 2020, senza che abbiano abbandonato il territorio nazionale da tale data, ovvero abbiano soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, se comprovano di aver svolto attività lavorativa, in data antecedente al 31 ottobre 2019, nei settori espressamente indicati.

Sono esclusi coloro che si trovano nelle condizioni previste dal successivo comma 10 ovvero gli stranieri che: - a. siano stati colpiti da un provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, lettera c), del d.lgs., 25 luglio 1998, n. 286 e dell'art. 3 del d.l., 27 luglio 2005, n. 144 convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2005, n. 155 e successive modificazioni; - b. risultino segnalati ai fini della non ammissione nel territorio nazionale.: -c. risultino condannati anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei reati indicati al comma 10, lettera c) del citato art. 103; - d. siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o dei Paesi con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone, tenendo conto nella valutazione della pericolosità anche di eventuali condanne, anche non definitive, comprese quelle di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per uno dei reati di cui all'art. 381 cod. proc. pen.).

Non vi è pertanto alcuna ragione per escludere dai beneficiari della sanatoria e , per quanto rileva in questa sede, dell'istituto processuale della sospensione del procedimento penale, gli stranieri che, in presenza delle citate condizioni, dopo l'ordine di allontanamento impartitogli dal questore siano rimasti nel territorio nazionale, rimanendovi per un lungo periodo.

A ben vedere essi costitlhono la platea più numerosa degli aventi diritto alla sanatoria.

Già in passato, in relazione ad analoga disposizione (art. 1-ter, comma 8, dl. 1 luglio 2009, n. 78), dettata per disciplinare la pendenza di procedimenti penali nelle more della definizione di procedure per la sanatoria di rapporti di lavoro irregolari e avente medesimo contenuto, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che «l'avvio della procedura amministrativa di emersione de/lavoro irregolare, prevista dall'art. 1-ter, comma 8, d.l. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, comporta la sospensione obbligatoria dei procedimenti penali concernenti determinate violazioni relative all'immigrazione, in particolare il reato di illegale trattenimento in violazione dell'ordine di allontanamento del Questore, sospensione che opera in ogni stato e grado, fino a quando non si sia formato il giudicato» (Sez. 1, n. 39257 del 13/10/2010, Ayad, Rv. 248830).

3. Va dunque pronunciato annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Livorno, diversa persona fisica, per nuovo giudizio.

Il giudice di rinvio, senza vincoli nel merito del giudizio, dovrà esaminare la questione relativa alla pendenza di procedimento di sanatoria ai sensi dell'art. 103 d.l. n. 34/2020, e alla conseguente sospensione del presente procedimento penale, adeguandosi ai principi ed ai rilievi di cui alla parte motiva.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Livorno in diversa composi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05199W4 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di LIVORNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 4 novembre 2020 il Giudice di pace di Livorno ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, accertato in data 25 ottobre 2020, condannandolo alla pena di 7.500 euro di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata sulla base di un unico motivo con cui denuncia violazione dell'art. 103, commi 1 e 2, d.I., 19 maggio 2020, n. 34 per non avere il Giudice disposto la sospensione del processo in pendenza del procedimento per la sanatoria della condizione di irregolarità sul territorio nazionale, di cui la difesa aveva dato prova documentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo proposto è fondato e va, perciò, pronunciato annullamento con rinvio della sentenza impugnata. La difesa, all'udienza del 4 novembre 2020, aveva documentato, ai fini della concessione della sospensione del processo ai sensi dell'art. 103 d.l. n. 34/2020, l'avvenuta presentazione della richiesta di emersione di lavoro subordinato, [OSCURATO:PERSONA] di pace ha, però, considerato la domanda di emersione irrilevante in quanto presentata molto dopo la scadenza del termine dato per allontanarsi dal territorio nazionale L'assunto è erroneo La disposizione invocata dall'imputato stabilisce che «dalla data di entrata in vigore del presente decreto - - fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali ... nei confronti del lavoratore ... b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.». Nessuna rilevanza ha, pertanto, la distanza cronologica tra la data dell'ordine questorile di allontanamento e la presentazione dell'istanza di sanatoria. Alla luce dell'intera disciplina dettata dall'art. 103 cit., possono beneficiare della sanatoria tutti cittadini stranieri che siano stati sottoposti a rilievi foto dattiloscopici prima dell' 8 marzo 2020, senza che abbiano abbandonato il territorio nazionale da tale data, ovvero abbiano soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, se comprovano di aver svolto attività lavorativa, in data antecedente al 31 ottobre 2019, nei settori espressamente indicati. Sono esclusi coloro che si trovano nelle condizioni previste dal successivo comma 10 ovvero gli stranieri che: - a. siano stati colpiti da un provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, lettera c), del d.lgs., 25 luglio 1998, n. 286 e dell'art. 3 del d.l., 27 luglio 2005, n. 144 convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2005, n. 155 e successive modificazioni; - b. risultino segnalati ai fini della non ammissione nel territorio nazionale.: -c. risultino condannati anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei reati indicati al comma 10, lettera c) del citato art. 103; - d. siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o dei Paesi con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone, tenendo conto nella valutazione della pericolosità anche di eventuali condanne, anche non definitive, comprese quelle di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per uno dei reati di cui all'art. 381 cod. proc. pen.). Non vi è pertanto alcuna ragione per escludere dai beneficiari della sanatoria e , per quanto rileva in questa sede, dell'istituto processuale della sospensione del procedimento penale, gli stranieri che, in presenza delle citate condizioni, dopo l'ordine di allontanamento impartitogli dal questore siano rimasti nel territorio nazionale, rimanendovi per un lungo periodo. A ben vedere essi costitlhono la platea più numerosa degli aventi diritto alla sanatoria. Già in passato, in relazione ad analoga disposizione (art. 1-ter, comma 8, dl. 1 luglio 2009, n. 78), dettata per disciplinare la pendenza di procedimenti penali nelle more della definizione di procedure per la sanatoria di rapporti di lavoro irregolari e avente medesimo contenuto, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che «l'avvio della procedura amministrativa di emersione de/lavoro irregolare, prevista dall'art. 1-ter, comma 8, d.l. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, comporta la sospensione obbligatoria dei procedimenti penali concernenti determinate violazioni relative all'immigrazione, in particolare il reato di illegale trattenimento in violazione dell'ordine di allontanamento del Questore, sospensione che opera in ogni stato e grado, fino a quando non si sia formato il giudicato» (Sez. 1, n. 39257 del 13/10/2010, Ayad, Rv. 248830). 3. Va dunque pronunciato annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Livorno, diversa persona fisica, per nuovo giudizio. Il giudice di rinvio, senza vincoli nel merito del giudizio, dovrà esaminare la questione relativa alla pendenza di procedimento di sanatoria ai sensi dell'art. 103 d.l. n. 34/2020, e alla conseguente sospensione del presente procedimento penale, adeguandosi ai principi ed ai rilievi di cui alla parte motiva. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Livorno in diversa composi
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