CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2023
Cassazione n. 48910/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Cok sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA Ni O N dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che il ricorso è proposto avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Padova, che ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere permesso premio a fronte del divieto triennale di concessione dei benefici, di cui all'art. 58- quater ord. pen. (per avere il Tribunale di sorveglianza revocato la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen.), Considerato che il ricorso per cassazione avversoil descritto provvedimento, risulta proposto personalmente dall'interessato, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 settembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]