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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 38184/2025

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pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni depositate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], con le quali è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso o il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d ’ appello di [OSCURATO:PERSONA] , pronunziando a seguito di annullamento con rinvio disposto daSez. 3 , n. 25877 del 26 marzo 2024, ha riformato parzialmente la sentenza del 12 gennaio 2018 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena inflitta a due coimputati e revocandole pene accessorie applicate a tutti gli imputati. 2.Il giudizio di rinvio disposto da Sez. 3 n. 25877 del 2024 è intervenuto a seguito di un primo giudizio di rinvio, definito con sentenza del 26 aprile 2023, disposto da Sez. 4 del 22 febbraio 2022, con laquale nei confronti de gli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –unitamente ad altri coimputati- che erano stati assolti dal reato previsto dall’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, erano state rideterminate le relative pene.

Sez. 3 n.25877 del 2024, dichiarati inammissibili tutti gli altri motivi di ricorso proposti dagli odierni ricorrenti , ha annullato la sentenza della Corte d’appello del 26 aprile 2023, con riferimento al solo trattamento sanzionatorio finale applicato.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA], l’annullamento èstato disposto per il difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio, mentre era stato ritenuto manifestamente infondato il motivo dallo stesso proposto relativo alla violazione del principio della reformatio in peius,in ragione dell’applicazione della recidiva.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA], l’annullamento è stato dispostoper l’assenza di motivazione in ordine alla esclusione delle attenuanti generiche, mentre era stato ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo all’applicazione della recidiva.

3. La sentenza impugnata, definito come sopra l’ambito del proprio giudizio, per ciò che concerne gli odierni ricorrenti, ha rileva t o che il trattamento sanzionatorio del giudice gravato appariva senz’altro congruo e benevolo quanto a [OSCURATO:PERSONA], lo stesso era stato condannato per i capi sub B) (tentata importazione di cocaina inferiore a 35 kg),C) (cessione, al fine di rivendita, di cocaina al prezzo di euro 20.000), D) (tentata importazione di cocaina), E) (cessione al fine di rivendita, di oltre 1 kg di cocaina) e F) (cessione, al fine di rivendita, di cocaina);ha chiarito che,individuato nel reato sub E) quello più grave , era congruo determinare lapena base in anni 8 di reclusione ed euro 45.000 di multa, non lontana dal minimo edittale,la stessa andava poi aumentata ex lege - per la recidiva reiterata specifica, coperta da giudicato - di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed euro 18000 di multa –e di contenuti aumenti per la continuazione (di mesi 6 ed euro2400 per il capo C), mesi 3 ed euro 1800 per ciascuno dei capi B) e D), nonché mesi 1 ed euro 900 per il capo F).La pena base non poteva essere fissata nel minimo edittale, né potevano riconoscersile attenuanti generiche per la gravità dei fatti, vista la quantità di droga pesante oggetto di compravendita e attinente anche al narcotraffico intercontinentale, oltre che in ragione della pessima biografia criminale dell’imputato, soprattutto per la partecipazione ad associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990.

Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati sub B) (tentata importazione di cocaina di peso inferiore a 35 kg) e C) (cessione, al fine di rivendita, di cocaina al prezzo di euro 20.000) dell’imputazione, la Corte ha determinatola pena base per il reato di cui al capo C), considerato quello più grave,in anni 8 di reclusione ed euro 45.000 di multa, non lontana dal minimo edittale, aumentata in misura inferiore alla previsione legislativa dei due terzi ex legeper la recidiva reiterata specifica – coperta da giudicato - di anni 2 e mesi 10 di reclusione ed euro 2700 di multa –e di contenuti aumenti per la continuazione (di mesi 3 di reclusione ed euro 1800 di multa ) ; in questo caso, il trattamento sanzionatorio del giudice gravato è apparsoalla Corte d’appello senz’altro congruo e benevolo.

La pena base non poteva essere fissata nel minimo edittale, né si potevano riconoscere le attenuanti generiche per la gravità dei fatti, vista la quantità di droga pesante oggetto di compravendita e attinente anche a l narcotraffico intercontinentale, oltre che in ragione della pessima biografia criminale dell’imputato, soprattutto peril precedente specifico a suo carico. 4.

Avverso la suindicata sentenza propongono ricorso per cassazione GalantinoMichele e [OSCURATO:PERSONA] mediante i rispettivi difensori, sollevando il primo tremotivi di impugnazione, il secondo un unico motivo di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] deduce,con il primo motivo, il vizio di violazione di legge per violazione degli artt. 545, 597,609,627 e 648 cod.proc.pen e connesso vizio di motivazione.

Lamenta che la sentenza impugnata, quale esito del giudizio di rinvio disposto da Sez.3 n. 25877 del 26 marzo 2024, non avrebbe potuto, disporre in dispositivo la rideterminazione della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e confermare nel resto la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa in data 12 gennaio 2018.

Infatti, tale sentenza, impugnata in appello da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva pronunciato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] pena di anni 16 e mesi 2 di reclusione, anche con riferimento alla imputazione di cui al capo A), relativa al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990.

Tuttavia, con la sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] del 26 aprile 2023, tutti gli imputati erano stati mandati assolti in ordine a tale capo di imputazione, quindi la pena era stata rideterminata, per i soli reati contestati sub B) e C) dell’imputazione, in anni 7 mesi 4 giorni 20 di reclusione ed euro 33.000 di multa.

Dunque, con la sentenza ora impugnata, la Corte d’appello aveva violato sia i limiti del giudizio di rinvio, che il divieto di reformatio in peius.

Si tratterebbe, dunque, di errore del giudizio, non emendabile con la procedura di correzione di errore materiale.

Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione in relazione agli artt. 132, 133 e 62 bis cod.pen., giacché la Corte d’appello avrebbe motivato in modo inadeguato, con particolare riferimento all’argomento addotto a sostegno della decisione di non determinare nel minimo edittale la pena base, in ragione dei rilevanti quantitatividi droga pesante oggetto di compravendita e attinenti anche al narcotraffico intercontinentale.

Rileva il ricorrente che la fattispecie era relativa alla cessione di un quantitativo imprecisato di stupefacente tipo cocaina, per l’importo di euro 20.000, dunque non si sarebbe potuto parlare di ingente quantità.

Del tutto generico era poi da ritenersi il riferimento alla pessima biografia penale del giudicabile.

Con il terzo motivo, si denuncia l’omessa motivazione sulla tematica dell’applicazione dell’art. 99 cod.pen., giacché il giudicato interno si era formato solo sulla applicazione in sé della recidiva, non certo sull’entità dell’aumento di pena, che aveva formato oggetto di specifica impugnazione.

Nel caso di specie, l’errore di quantificazione starebbe nell’aver considerato nella quantificazione dell’aumento ex art. 99,ultimo comma, cod.pen. anche la sentenza emessa in data 2 marzo 2000, irrevocabile il 9 giugno 2000, che era relativa ad un patteggiamento con pena sospesa, per la quale si era realizzata la condizione estintiva prevista dall’art. 445, comma 2, cod.proc.pen.

Ugualmente, non si sarebbe dovuta considerare la sentenza sub 3 del certificato del casellario giudiziale in quanto relativa a contravvenzione. [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod.pen, tenuto conto dell’art. 627, comma 3 cod.proc.pen.

I giudici del rinvio, chiamati a rimediare alla carenza di motivazione rilevata con la sentenza rescindente, avevano applicato la medesima pena applicata dalla sentenza della Corte d’appello del 23 aprile 2023, relativa al primo giudizio di rinvio, disposto da Sez.4 n. 20123 del 2022.

Infatti, si era affermata l’impossibilità di determinare la pena base nel minimo edittale, o di riconoscere le circostanze attenuanti generiche, in conseguenza della gravità dei fatti e della pessima biografia penale dell’imputato, già gravato da tre precedenti specifici, uno dei quali dinatura associativa.

La motivazione sarebbe lacunosa e finirebbe per sovrapporre illegittimamente il piano dell’art. 133 cod.pen. con quello dell’art. 62 bis cod.pen.

Vizio anche della pronuncia annullata e ora riprodotto.

7. La Procura generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso o il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] manifestamente infondato, giacché la sentenza impugnata non ha violato il principio del divieto di reformatio in peius, né, tanto meno, ha esorbitato dall’ambito del giudizio di rinvio, rispettando il mandato dellasentenza rescindente.

Nella parte introduttiva, anzi, la Corte d’appello ha esplicitato che l’odierno ricorrente, insieme agli altri coimputati indicati, erano stati assolti dal reato di cui al capo A) con la sentenza del 26 aprile 2023, che formò oggetto di ricorso per cassazione da parte dei soli imputati, i quali ne ottennero il parziale accoglimento relativamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

L’espressione contenuta in dispositivo, dunque, è solo apparentemente erronea, alla luce del complesso iter processuale, posto che lestatuizioni di primo grado riguardanti il delitto associativo erano stat e già riformat e nel giudizio di rinvio mediante l'esclusione dell'associazione, per cui l ’ espressione “Conferma nel resto la sentenza impugnata”intende riferirsi alla sentenza di primo grado come riformata.

2. Il secondo motivo è riferito a preteso vizio della motivazione non deducibile in questa sede.

Il ricorrente censura la definizione di congruità e benevolenza utilizzata dalla sentenza impugnata a proposito della determinazione dell’aumento per la recidiva, in quanto la limitazione dell’aumento di pena sarebbe stato motivato dall’applicazione del disposto dell’art. 99, comma quarto, cod.pen.

Tale imprecisione, risolvendosi in una mera affermazione non appropriata, non è di certo significativa di manifesta illogicità della decisione.

Allo stesso modo, del tutto inammissibile è la critica alla decisione in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, posto che è congruo e conforme ai contenuti oggettivi accertati nel processo che le condotte contestate al ricorrente, gravato dai precedenti indicati, riguardassero quantitativi di valore significativo di cocaina (pari a euro 20.000) e che il traffico di stupefacente avesse una dimensione intercontinentale.

Come è noto, peraltro, posto che il ricorrente nulla ha allegato a sostegno della richiesta, va pure ricordato che la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituiscono l'esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, il quale non è tenuto in particolare a motivare il diniego ove, in sede di conclusioni, non sia stata formulata specifica istanza con l'indicazione delle ragioni atte a giustificarne il riconoscimento(Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boateng,Rv. 276044 – 01 ) .

3. Il terzo motivo è parimenti inammissibile.

Lo stesso tenta di introdurre in questa sede la questione delquantum di pena derivante dalla applicazione del la circostanza aggravante della recidiva in ordine alla quale la sentenza rescindente ha esplicitamente affermato il carattere di estraneità per novità già in relazione all’interno del secondo giudizio rescindente, derivato dallo svolgimento del primo giudizio di rinvio, nel cui ambito era intervenuta la sentenza della Corte d’appello del 26 aprile 2023.Come lo stesso ricorrente ammette, già Sez. 3 del 26 marzo 2024, ha ritenuto inammissibili i motivi nuovi presentati in quella sede dalla difesa, perché non riferiti ai motivi principali fatti valere con l’introduzione del primo ricorso per cassazione, fatto salvo il caso -qui non presente- che la rilevanza del motivo sulla recidiva fosse derivata dall’annullamento della condanna per il reato associativo.

Da ciò deriva la preclusione anche nel presente giudizio della questione relativa alla recidiva e la sostanziale correttezza del la decisione impugnata sul punto.

4. Per ragioni analoghe a quanto esposto al punto 2, va dichiarato inammissibile anche il motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello ha adeguatamente motivato in ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche e il ricorrente lamenta genericamente l’insufficienza delle ragioni addotte dalla Corte d’appello, senza evidenziare quali sarebbero state le situazioni positive eventualmente trascurate o non adeguatamente valutate. 5.Ne consegue la declaratoria di inammissibilità dei ricors i , con condanna de i ricorrential pagamento delle spese processuali e alla somma di e uro 3.000,00 ciascunoin favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M Dichiara inammissibilii ricorsi e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni depositate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], con le quali è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso o il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d ’ appello di [OSCURATO:PERSONA] , pronunziando a seguito di annullamento con rinvio disposto daSez. 3 , n. 25877 del 26 marzo 2024, ha riformato parzialmente la sentenza del 12 gennaio 2018 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena inflitta a due coimputati e revocandole pene accessorie applicate a tutti gli imputati. 2.Il giudizio di rinvio disposto da Sez. 3 n. 25877 del 2024 è intervenuto a seguito di un primo giudizio di rinvio, definito con sentenza del 26 aprile 2023, disposto da Sez. 4 del 22 febbraio 2022, con laquale nei confronti de gli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –unitamente ad altri coimputati- che erano stati assolti dal reato previsto dall’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, erano state rideterminate le relative pene. Sez. 3 n.25877 del 2024, dichiarati inammissibili tutti gli altri motivi di ricorso proposti dagli odierni ricorrenti , ha annullato la sentenza della Corte d’appello del 26 aprile 2023, con riferimento al solo trattamento sanzionatorio finale applicato. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], l’annullamento èstato disposto per il difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio, mentre era stato ritenuto manifestamente infondato il motivo dallo stesso proposto relativo alla violazione del principio della reformatio in peius,in ragione dell’applicazione della recidiva. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], l’annullamento è stato dispostoper l’assenza di motivazione in ordine alla esclusione delle attenuanti generiche, mentre era stato ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo all’applicazione della recidiva. 3. La sentenza impugnata, definito come sopra l’ambito del proprio giudizio, per ciò che concerne gli odierni ricorrenti, ha rileva t o che il trattamento sanzionatorio del giudice gravato appariva senz’altro congruo e benevolo quanto a [OSCURATO:PERSONA], lo stesso era stato condannato per i capi sub B) (tentata importazione di cocaina inferiore a 35 kg),C) (cessione, al fine di rivendita, di cocaina al prezzo di euro 20.000), D) (tentata importazione di cocaina), E) (cessione al fine di rivendita, di oltre 1 kg di cocaina) e F) (cessione, al fine di rivendita, di cocaina);ha chiarito che,individuato nel reato sub E) quello più grave , era congruo determinare lapena base in anni 8 di reclusione ed euro 45.000 di multa, non lontana dal minimo edittale,la stessa andava poi aumentata ex lege - per la recidiva reiterata specifica, coperta da giudicato - di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed euro 18000 di multa –e di contenuti aumenti per la continuazione (di mesi 6 ed euro2400 per il capo C), mesi 3 ed euro 1800 per ciascuno dei capi B) e D), nonché mesi 1 ed euro 900 per il capo F).La pena base non poteva essere fissata nel minimo edittale, né potevano riconoscersile attenuanti generiche per la gravità dei fatti, vista la quantità di droga pesante oggetto di compravendita e attinente anche al narcotraffico intercontinentale, oltre che in ragione della pessima biografia criminale dell’imputato, soprattutto per la partecipazione ad associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati sub B) (tentata importazione di cocaina di peso inferiore a 35 kg) e C) (cessione, al fine di rivendita, di cocaina al prezzo di euro 20.000) dell’imputazione, la Corte ha determinatola pena base per il reato di cui al capo C), considerato quello più grave,in anni 8 di reclusione ed euro 45.000 di multa, non lontana dal minimo edittale, aumentata in misura inferiore alla previsione legislativa dei due terzi ex legeper la recidiva reiterata specifica – coperta da giudicato - di anni 2 e mesi 10 di reclusione ed euro 2700 di multa –e di contenuti aumenti per la continuazione (di mesi 3 di reclusione ed euro 1800 di multa ) ; in questo caso, il trattamento sanzionatorio del giudice gravato è apparsoalla Corte d’appello senz’altro congruo e benevolo. La pena base non poteva essere fissata nel minimo edittale, né si potevano riconoscere le attenuanti generiche per la gravità dei fatti, vista la quantità di droga pesante oggetto di compravendita e attinente anche a l narcotraffico intercontinentale, oltre che in ragione della pessima biografia criminale dell’imputato, soprattutto peril precedente specifico a suo carico. 4. Avverso la suindicata sentenza propongono ricorso per cassazione GalantinoMichele e [OSCURATO:PERSONA] mediante i rispettivi difensori, sollevando il primo tremotivi di impugnazione, il secondo un unico motivo di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] deduce,con il primo motivo, il vizio di violazione di legge per violazione degli artt. 545, 597,609,627 e 648 cod.proc.pen e connesso vizio di motivazione. Lamenta che la sentenza impugnata, quale esito del giudizio di rinvio disposto da Sez.3 n. 25877 del 26 marzo 2024, non avrebbe potuto, disporre in dispositivo la rideterminazione della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e confermare nel resto la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa in data 12 gennaio 2018. Infatti, tale sentenza, impugnata in appello da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva pronunciato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] pena di anni 16 e mesi 2 di reclusione, anche con riferimento alla imputazione di cui al capo A), relativa al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Tuttavia, con la sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] del 26 aprile 2023, tutti gli imputati erano stati mandati assolti in ordine a tale capo di imputazione, quindi la pena era stata rideterminata, per i soli reati contestati sub B) e C) dell’imputazione, in anni 7 mesi 4 giorni 20 di reclusione ed euro 33.000 di multa. Dunque, con la sentenza ora impugnata, la Corte d’appello aveva violato sia i limiti del giudizio di rinvio, che il divieto di reformatio in peius. Si tratterebbe, dunque, di errore del giudizio, non emendabile con la procedura di correzione di errore materiale. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione in relazione agli artt. 132, 133 e 62 bis cod.pen., giacché la Corte d’appello avrebbe motivato in modo inadeguato, con particolare riferimento all’argomento addotto a sostegno della decisione di non determinare nel minimo edittale la pena base, in ragione dei rilevanti quantitatividi droga pesante oggetto di compravendita e attinenti anche al narcotraffico intercontinentale. Rileva il ricorrente che la fattispecie era relativa alla cessione di un quantitativo imprecisato di stupefacente tipo cocaina, per l’importo di euro 20.000, dunque non si sarebbe potuto parlare di ingente quantità. Del tutto generico era poi da ritenersi il riferimento alla pessima biografia penale del giudicabile. Con il terzo motivo, si denuncia l’omessa motivazione sulla tematica dell’applicazione dell’art. 99 cod.pen., giacché il giudicato interno si era formato solo sulla applicazione in sé della recidiva, non certo sull’entità dell’aumento di pena, che aveva formato oggetto di specifica impugnazione. Nel caso di specie, l’errore di quantificazione starebbe nell’aver considerato nella quantificazione dell’aumento ex art. 99,ultimo comma, cod.pen. anche la sentenza emessa in data 2 marzo 2000, irrevocabile il 9 giugno 2000, che era relativa ad un patteggiamento con pena sospesa, per la quale si era realizzata la condizione estintiva prevista dall’art. 445, comma 2, cod.proc.pen. Ugualmente, non si sarebbe dovuta considerare la sentenza sub 3 del certificato del casellario giudiziale in quanto relativa a contravvenzione. [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod.pen, tenuto conto dell’art. 627, comma 3 cod.proc.pen. I giudici del rinvio, chiamati a rimediare alla carenza di motivazione rilevata con la sentenza rescindente, avevano applicato la medesima pena applicata dalla sentenza della Corte d’appello del 23 aprile 2023, relativa al primo giudizio di rinvio, disposto da Sez.4 n. 20123 del 2022. Infatti, si era affermata l’impossibilità di determinare la pena base nel minimo edittale, o di riconoscere le circostanze attenuanti generiche, in conseguenza della gravità dei fatti e della pessima biografia penale dell’imputato, già gravato da tre precedenti specifici, uno dei quali dinatura associativa. La motivazione sarebbe lacunosa e finirebbe per sovrapporre illegittimamente il piano dell’art. 133 cod.pen. con quello dell’art. 62 bis cod.pen. Vizio anche della pronuncia annullata e ora riprodotto. 7. La Procura generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso o il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] manifestamente infondato, giacché la sentenza impugnata non ha violato il principio del divieto di reformatio in peius, né, tanto meno, ha esorbitato dall’ambito del giudizio di rinvio, rispettando il mandato dellasentenza rescindente. Nella parte introduttiva, anzi, la Corte d’appello ha esplicitato che l’odierno ricorrente, insieme agli altri coimputati indicati, erano stati assolti dal reato di cui al capo A) con la sentenza del 26 aprile 2023, che formò oggetto di ricorso per cassazione da parte dei soli imputati, i quali ne ottennero il parziale accoglimento relativamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio. L’espressione contenuta in dispositivo, dunque, è solo apparentemente erronea, alla luce del complesso iter processuale, posto che lestatuizioni di primo grado riguardanti il delitto associativo erano stat e già riformat e nel giudizio di rinvio mediante l'esclusione dell'associazione, per cui l ’ espressione “Conferma nel resto la sentenza impugnata”intende riferirsi alla sentenza di primo grado come riformata. 2. Il secondo motivo è riferito a preteso vizio della motivazione non deducibile in questa sede. Il ricorrente censura la definizione di congruità e benevolenza utilizzata dalla sentenza impugnata a proposito della determinazione dell’aumento per la recidiva, in quanto la limitazione dell’aumento di pena sarebbe stato motivato dall’applicazione del disposto dell’art. 99, comma quarto, cod.pen. Tale imprecisione, risolvendosi in una mera affermazione non appropriata, non è di certo significativa di manifesta illogicità della decisione. Allo stesso modo, del tutto inammissibile è la critica alla decisione in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, posto che è congruo e conforme ai contenuti oggettivi accertati nel processo che le condotte contestate al ricorrente, gravato dai precedenti indicati, riguardassero quantitativi di valore significativo di cocaina (pari a euro 20.000) e che il traffico di stupefacente avesse una dimensione intercontinentale. Come è noto, peraltro, posto che il ricorrente nulla ha allegato a sostegno della richiesta, va pure ricordato che la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituiscono l'esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, il quale non è tenuto in particolare a motivare il diniego ove, in sede di conclusioni, non sia stata formulata specifica istanza con l'indicazione delle ragioni atte a giustificarne il riconoscimento(Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boateng,Rv. 276044 – 01 ) . 3. Il terzo motivo è parimenti inammissibile. Lo stesso tenta di introdurre in questa sede la questione delquantum di pena derivante dalla applicazione del la circostanza aggravante della recidiva in ordine alla quale la sentenza rescindente ha esplicitamente affermato il carattere di estraneità per novità già in relazione all’interno del secondo giudizio rescindente, derivato dallo svolgimento del primo giudizio di rinvio, nel cui ambito era intervenuta la sentenza della Corte d’appello del 26 aprile 2023.Come lo stesso ricorrente ammette, già Sez. 3 del 26 marzo 2024, ha ritenuto inammissibili i motivi nuovi presentati in quella sede dalla difesa, perché non riferiti ai motivi principali fatti valere con l’introduzione del primo ricorso per cassazione, fatto salvo il caso -qui non presente- che la rilevanza del motivo sulla recidiva fosse derivata dall’annullamento della condanna per il reato associativo. Da ciò deriva la preclusione anche nel presente giudizio della questione relativa alla recidiva e la sostanziale correttezza del la decisione impugnata sul punto. 4. Per ragioni analoghe a quanto esposto al punto 2, va dichiarato inammissibile anche il motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello ha adeguatamente motivato in ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche e il ricorrente lamenta genericamente l’insufficienza delle ragioni addotte dalla Corte d’appello, senza evidenziare quali sarebbero state le situazioni positive eventualmente trascurate o non adeguatamente valutate. 5.Ne consegue la declaratoria di inammissibilità dei ricors i , con condanna de i ricorrential pagamento delle spese processuali e alla somma di e uro 3.000,00 ciascunoin favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M Dichiara inammissibilii ricorsi e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa del
Sentenza Cassazione n. 38184/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris