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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27487/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CASTROVILLARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Castrovillari del 14.11.2023, con cui, rigettata la richiesta di archiviazione, si è disposta l'imputazione coatta della ricorrente per il reato di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen.;

2. Rilevato che il ricorso deduce il mancato avviso ad entrambi i difensori di fiducia dell'indagata dell'udienza camerale di discussione dell'opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, in seguito alla quale è stato emesso il provvedimento impugnato la giurisprudenza di legittimità;

3. Considerato che, per giurisprudenza costante, formatasi prima della novella dell'art.409 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, era ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice, non accogliendo la richiesta di archiviazione, disponeva la formulazione dell'imputazione ovvero nuove indagini, essendo l'impugnazione prevista solo nei confronti dell'ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità previsti dall'art. 409, comma 6, cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 32427 del 18/4/2018, Toller, Rv. 273578, in una fattispecie in cui l'indagato aveva proposto ricorso avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che ordinava la formulazione dell'imputazione, perchè non gli era stato notificato correttamente l'avviso della fissazione dell'udienza camerale conseguente all'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione);

4. Rilevato che, successivamente alle modifiche apportate all'art. 409 cod. proc. pen. dalla legge n. 103 del 2017 ed all'abrogazione del sesto comma di tale norma, questa Corte regolatrice ha riaffermato l'orientamento già richiamato,, chiarendo che non è impugnabile il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che non accolga la richiesta di archiviazione, essendo prevista la possibilità di proporre reclamo al tribunale solo nei confronti del decreto e dell'ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità previsti dall'art. 410-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

La legge 23 giugno 2017, n. 103, infatti, ha modificato la forma dell'impugnazione del provvedimento di archiviazione - prevedendo il reclamo al tribunale monocratico e non più il ricorso per cassazione - ed ha esteso i casi di proponibilità, essendo esperibile il rimedio non più solo avverso l'ordinanza di archiviazione, contraddistinta dal mancato rispetto delle regole volte ad assicurare il contraddittorio, ma anche in talune ipotesi di nullità del decreto di archiviazione, ma non ha mutato il precedente assetto normativo, che non prevedeva l'impugnazione del rigetto della richiesta di archiviazione (cfr. Sez. 3, n. 41612 del 29/5/2019, Saquella, Rv. 277051).Più precisamente, l'abrogazione dell'art. 409, comma 6, cod. proc. pen. si è I accompagnata, nel sistema disegnato dl legislatore del 2017, all'introduzione dell'art. 410-bis cod. proc. pen., con cui si prevede che l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre (non più ricorso per cassazione bensì) reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, solo avverso le decisioni che accolgono la richiesta di archiviazione del pubblico ministero.

Pertanto, attualmente i provvedimenti impugnabili sono: - l'ordinanza di archiviazione resa in violazione dell'art. 127, comma 5, cod. proc. pen.; - il decreto di archiviazione, in limitate ipotesi (quella in cui sia mancato l'avviso della richiesta alla persona offesa che aveva chiesto dì volerne essere informata; il caso in cui, a prescindere da tale richiesta, vi sia stato omesso avviso, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona o riguardanti il reato di furto in abitazione o furto con strappo; oppure qualora il decreto venga emesso prima della scadenza del termine di legge concesso alla persona offesa per prendere visione degli atti e per presentare opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero con istanza motivata di prosecuzione delle indagini; oppure il caso in cui il decreto di archiviazione sia emesso senza che il giudice si sia pronunciato sull'opposizione della persona offesa; fatti salvi in casi di inammissibilità originaria dell'opposizione; infine, quando di mancato avviso all'indagato e alla persona offesa della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, ex art. 411, comma 1 -bis, cod. proc. pen.) Tra questi casi, dunque, non rientra quello del ricorso proposto al Collegio dalla ricorrente.

5. Rilevato, pertanto, che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso un provvedimento che non prevede alcuna forma di impugnazione, sicchè la ricorrente che lo ha proposto, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannata al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 4.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CASTROVILLARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Castrovillari del 14.11.2023, con cui, rigettata la richiesta di archiviazione, si è disposta l'imputazione coatta della ricorrente per il reato di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen.; 2. Rilevato che il ricorso deduce il mancato avviso ad entrambi i difensori di fiducia dell'indagata dell'udienza camerale di discussione dell'opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, in seguito alla quale è stato emesso il provvedimento impugnato la giurisprudenza di legittimità; 3. Considerato che, per giurisprudenza costante, formatasi prima della novella dell'art.409 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, era ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice, non accogliendo la richiesta di archiviazione, disponeva la formulazione dell'imputazione ovvero nuove indagini, essendo l'impugnazione prevista solo nei confronti dell'ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità previsti dall'art. 409, comma 6, cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 32427 del 18/4/2018, Toller, Rv. 273578, in una fattispecie in cui l'indagato aveva proposto ricorso avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che ordinava la formulazione dell'imputazione, perchè non gli era stato notificato correttamente l'avviso della fissazione dell'udienza camerale conseguente all'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione); 4. Rilevato che, successivamente alle modifiche apportate all'art. 409 cod. proc. pen. dalla legge n. 103 del 2017 ed all'abrogazione del sesto comma di tale norma, questa Corte regolatrice ha riaffermato l'orientamento già richiamato,, chiarendo che non è impugnabile il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che non accolga la richiesta di archiviazione, essendo prevista la possibilità di proporre reclamo al tribunale solo nei confronti del decreto e dell'ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità previsti dall'art. 410-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen. La legge 23 giugno 2017, n. 103, infatti, ha modificato la forma dell'impugnazione del provvedimento di archiviazione - prevedendo il reclamo al tribunale monocratico e non più il ricorso per cassazione - ed ha esteso i casi di proponibilità, essendo esperibile il rimedio non più solo avverso l'ordinanza di archiviazione, contraddistinta dal mancato rispetto delle regole volte ad assicurare il contraddittorio, ma anche in talune ipotesi di nullità del decreto di archiviazione, ma non ha mutato il precedente assetto normativo, che non prevedeva l'impugnazione del rigetto della richiesta di archiviazione (cfr. Sez. 3, n. 41612 del 29/5/2019, Saquella, Rv. 277051).Più precisamente, l'abrogazione dell'art. 409, comma 6, cod. proc. pen. si è I accompagnata, nel sistema disegnato dl legislatore del 2017, all'introduzione dell'art. 410-bis cod. proc. pen., con cui si prevede che l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre (non più ricorso per cassazione bensì) reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, solo avverso le decisioni che accolgono la richiesta di archiviazione del pubblico ministero. Pertanto, attualmente i provvedimenti impugnabili sono: - l'ordinanza di archiviazione resa in violazione dell'art. 127, comma 5, cod. proc. pen.; - il decreto di archiviazione, in limitate ipotesi (quella in cui sia mancato l'avviso della richiesta alla persona offesa che aveva chiesto dì volerne essere informata; il caso in cui, a prescindere da tale richiesta, vi sia stato omesso avviso, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona o riguardanti il reato di furto in abitazione o furto con strappo; oppure qualora il decreto venga emesso prima della scadenza del termine di legge concesso alla persona offesa per prendere visione degli atti e per presentare opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero con istanza motivata di prosecuzione delle indagini; oppure il caso in cui il decreto di archiviazione sia emesso senza che il giudice si sia pronunciato sull'opposizione della persona offesa; fatti salvi in casi di inammissibilità originaria dell'opposizione; infine, quando di mancato avviso all'indagato e alla persona offesa della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, ex art. 411, comma 1 -bis, cod. proc. pen.) Tra questi casi, dunque, non rientra quello del ricorso proposto al Collegio dalla ricorrente. 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso un provvedimento che non prevede alcuna forma di impugnazione, sicchè la ricorrente che lo ha proposto, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannata al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 4.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cas
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