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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2024

Cassazione n. 44545/2024

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e manifestamente infondato atteso che la Corte ha adeguatamente argomentato sia in ordine alla responsabilità dell'imputato, anche dal punto di vista psicologico, ed alla non tenuità del fatto commesso ((si veda pagina 3 della sentenza in cui è compiutamente descritta la condotta di resistenza ascritta al ricorrente) sia sul trattamento sanzionatorio, determinato, peraltro, in misura pari al minimo edittale; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 ottobre 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e manifestamente infondato atteso che la Corte ha adeguatamente argomentato sia in ordine alla responsabilità dell'imputato, anche dal punto di vista psicologico, ed alla non tenuità del fatto commesso ((si veda pagina 3 della sentenza in cui è compiutamente descritta la condotta di resistenza ascritta al ricorrente) sia sul trattamento sanzionatorio, determinato, peraltro, in misura pari al minimo edittale; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2024
Sentenza Cassazione n. 44545/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris