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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 ottobre 2023

Cassazione n. 35556/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA suiricorsi iscritt i al n. 1063/2023 R.G. e al n.3877/2023 propost i da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procure allegate ai ricorsi -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e MINISTERO DELL'INTERNO, domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difendeope legis -resistenti- avverso il DECRETO d el [OSCURATO:PERSONA] di TORINO R.G. n. 10861/2022 depositat o l ’ 11/08/2022 e a vverso il DECRETO del [OSCURATO:PERSONA] di TORINO R.G. n. 10861/2022 depositat o il 31/08/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decreto dell’11 agosto 2022, comunicato il 12 agosto 2022, il Giudice di Pace di Torino ha rigettato l’istanza proposta, ex art. 15 Direttiva 2008/115/CE,da GIRLOVAN Nicolae, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 6 aprile 1990ed avente ad oggetto il riesame del decreto del Giudice di Pace di Torino del 3-8-2022 di convalida del trattenimento disposto nei confronti del cittadino straniero contestualmente al decreto di espulsione del 2-8-2022.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazioneiscritto al n.1063/2023 R.G., affidato a un motivo, nei confronti della Questura di Torino e del Ministero dell’Interno, che si sono costituiti tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

3. Con decreto del 31 agosto 2022, il Giudice di Pace di Torino ha rigettato l’istanza proposta, ex art. 15 Direttiva 2008/115/CE , da GIRLOVAN Nicolae, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 6 aprile 1990ed avente ad oggetto ilriesame del decreto del Giudice di Pace di Torino di proroga deltrattenimento disposto nei confronti del cittadino straniero e già convalidato il 3-8-2022.

4. Anche avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione iscritto al n.3877/2023 R.G. , affidato a un motivo, nei confronti della Questura di Torino e del Ministero dell’Interno, che sono rimasti intimati.

4. I ricorsi sonostati fissat i per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo d el ricorso iscritto al n.1063/2023 R.G. è denunciata la «violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c., in relazione agli artt. 13, c. 3, 14, D. Lgs. 286/98 –mancata richiesta del nulla osta all’espulsione all’[OSCURATO:PERSONA] da parte della Questura in pendenza di un procedimento penale in capo al cittadino straniero – inapplicabilità della misura del trattenimento amministrativo anteriormente alla richiesta del nulla osta all’espulsione ».

Deduceil ricorrente, in primo luogo, che il Giudice di Pace di Torino motivava il rigetto dell’istanza riportando l’impegno assunto dalla Questura di Torino in occasione dell’udienza di convalida, a fronte della contestazione sopra riportata, secondo cui “sarà cura dell’Amministrazione di richiederlo prima dell’espulsione”.

Rileva che la contestazione difensiva si concentravasulla mancata richiesta del nulla osta all’espulsione precedentemente all’adozione del decreto di trattenimento, secondo quanto chiaramente imposto dall’art. 13, c. 3, D. Lgs. 286/98: “In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri ai sensi dell'articolo 14”.

Dunque l’eventuale richiesta del nulla osta prima dell’esecuzione del decreto di espulsione, ma pur sempre successiva all’adozione del decreto di trattenimento, non avrebbe sanato l’originaria violazione dell’art. 13, c. 3, D. Lgs. 286/98.

Rileva altresì che era irrilevante anche il secondo motivo di rigetto, avendo il Giudice di Pace di Torino affermato che “la mancata richiesta di nulla osta non può essere denunciata dallo straniero sottoposto a procedimento penale quale motivo di nullità dell’espulsione”.

Deduce di non avere mai affermato l’illegittimità del decreto di espulsione, ma di avere ripetutamente invocato l’illegittimità dell’adozione della misura del trattenimento in assenza della richiesta di nulla osta.

Ad avviso del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] di Pace avrebbe quindi dovuto accertare che al momento dell’adozione del decreto di trattenimento – azione come noto afferente alla fase esecutiva dell’allontanamento –non risultava la richiesta di nulla osta all’espulsione.

Poiché il trattenimento è misura incidente sulla libertà personale dello straniero (Corte Cost., n. 105/01), e dunque soggetta a parametri di stretta legalità (ex plurimis, da ultimo Cass., nn. 18227/22, 18939/22), gli evidenti errori in cui era incorso il giudice di prime cure nell’applicazione della norma invocata viziano il provvedimento impugnato.

2. Con l’unico motivo del ricorso iscritto al n.3877/2023 R.G. il ricorrente svolge le medesime censure appena sintetizzate avverso l’altro provvedimento impugnato.

3. In via pregiudiziale, ritiene il Collegio che ricorrano i presupposti per disporre la riunione dei ricorsi, benché proposti avverso provvedimenti diversi, essendo configurabili profili di unitarietà sostanziale delle controversie.

Infatti, secondo costante orientamento di questa Corte, la riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., ove investano lo stesso provvedimento, può altresì essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l'eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie(Cass.

S.U. n.1521/2013; Cass. 27550/2018).

4. I motivi sono inammissibili.

Secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, lo straniero che ricorra avverso il decreto diespulsione, e nei cui confronti penda in Italia un procedimento penale o che sia parte offesa nel medesimo, non può far valere, quale motivo di invalidità del provvedimento, la mancanza delnulla osta all'espul sione da parte del giudice penale, imposta dall'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, perché non ha alcun interesse protetto alla denunzia di tale omissione, essendo detta previsione posta a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale, mentre l'interesse dell'espulso all'esercizio del diritto di difesa e alla partecipazione al processo penale è tutelato dall'autorizzazione al rientro contemplata dall'art. 17 del medesimo decreto legislativo( Cass. 20693/2019).

Nel caso di specie si aggiunge un ulteriore profilo di inammissibilità, poiché nel secondo provvedimento impugnato il Giudice di Pace dà atto che il nulla osta è stato rilasciato il 12-8-2022, il che rende ancor più manifesta la carenza di interesse all’impugnazione. ricorsi vanno dichiarati inammissibili, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità poiché l'Amministrazione intimata non ha svolto rituali difese.

6. Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2011, che ha sostituito l'art. 13-bis del d.lgs. n. 286 del 1998), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato .

P.Q.M.

La Corte dispone la riunione del ricorso R.G. n.3877/2023 a quello R.G. n1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA suiricorsi iscritt i al n. 1063/2023 R.G. e al n.3877/2023 propost i da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procure allegate ai ricorsi -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e MINISTERO DELL'INTERNO, domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difendeope legis -resistenti- avverso il DECRETO d el [OSCURATO:PERSONA] di TORINO R.G. n. 10861/2022 depositat o l ’ 11/08/2022 e a vverso il DECRETO del [OSCURATO:PERSONA] di TORINO R.G. n. 10861/2022 depositat o il 31/08/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decreto dell’11 agosto 2022, comunicato il 12 agosto 2022, il Giudice di Pace di Torino ha rigettato l’istanza proposta, ex art. 15 Direttiva 2008/115/CE,da GIRLOVAN Nicolae, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 6 aprile 1990ed avente ad oggetto il riesame del decreto del Giudice di Pace di Torino del 3-8-2022 di convalida del trattenimento disposto nei confronti del cittadino straniero contestualmente al decreto di espulsione del 2-8-2022. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazioneiscritto al n.1063/2023 R.G., affidato a un motivo, nei confronti della Questura di Torino e del Ministero dell’Interno, che si sono costituiti tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione alla pubblica udienza. 3. Con decreto del 31 agosto 2022, il Giudice di Pace di Torino ha rigettato l’istanza proposta, ex art. 15 Direttiva 2008/115/CE , da GIRLOVAN Nicolae, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 6 aprile 1990ed avente ad oggetto ilriesame del decreto del Giudice di Pace di Torino di proroga deltrattenimento disposto nei confronti del cittadino straniero e già convalidato il 3-8-2022. 4. Anche avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione iscritto al n.3877/2023 R.G. , affidato a un motivo, nei confronti della Questura di Torino e del Ministero dell’Interno, che sono rimasti intimati. 4. I ricorsi sonostati fissat i per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo d el ricorso iscritto al n.1063/2023 R.G. è denunciata la «violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c., in relazione agli artt. 13, c. 3, 14, D. Lgs. 286/98 –mancata richiesta del nulla osta all’espulsione all’[OSCURATO:PERSONA] da parte della Questura in pendenza di un procedimento penale in capo al cittadino straniero – inapplicabilità della misura del trattenimento amministrativo anteriormente alla richiesta del nulla osta all’espulsione ». Deduceil ricorrente, in primo luogo, che il Giudice di Pace di Torino motivava il rigetto dell’istanza riportando l’impegno assunto dalla Questura di Torino in occasione dell’udienza di convalida, a fronte della contestazione sopra riportata, secondo cui “sarà cura dell’Amministrazione di richiederlo prima dell’espulsione”. Rileva che la contestazione difensiva si concentravasulla mancata richiesta del nulla osta all’espulsione precedentemente all’adozione del decreto di trattenimento, secondo quanto chiaramente imposto dall’art. 13, c. 3, D. Lgs. 286/98: “In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri ai sensi dell'articolo 14”. Dunque l’eventuale richiesta del nulla osta prima dell’esecuzione del decreto di espulsione, ma pur sempre successiva all’adozione del decreto di trattenimento, non avrebbe sanato l’originaria violazione dell’art. 13, c. 3, D. Lgs. 286/98. Rileva altresì che era irrilevante anche il secondo motivo di rigetto, avendo il Giudice di Pace di Torino affermato che “la mancata richiesta di nulla osta non può essere denunciata dallo straniero sottoposto a procedimento penale quale motivo di nullità dell’espulsione”. Deduce di non avere mai affermato l’illegittimità del decreto di espulsione, ma di avere ripetutamente invocato l’illegittimità dell’adozione della misura del trattenimento in assenza della richiesta di nulla osta. Ad avviso del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] di Pace avrebbe quindi dovuto accertare che al momento dell’adozione del decreto di trattenimento – azione come noto afferente alla fase esecutiva dell’allontanamento –non risultava la richiesta di nulla osta all’espulsione. Poiché il trattenimento è misura incidente sulla libertà personale dello straniero (Corte Cost., n. 105/01), e dunque soggetta a parametri di stretta legalità (ex plurimis, da ultimo Cass., nn. 18227/22, 18939/22), gli evidenti errori in cui era incorso il giudice di prime cure nell’applicazione della norma invocata viziano il provvedimento impugnato. 2. Con l’unico motivo del ricorso iscritto al n.3877/2023 R.G. il ricorrente svolge le medesime censure appena sintetizzate avverso l’altro provvedimento impugnato. 3. In via pregiudiziale, ritiene il Collegio che ricorrano i presupposti per disporre la riunione dei ricorsi, benché proposti avverso provvedimenti diversi, essendo configurabili profili di unitarietà sostanziale delle controversie. Infatti, secondo costante orientamento di questa Corte, la riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., ove investano lo stesso provvedimento, può altresì essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l'eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie(Cass. S.U. n.1521/2013; Cass. 27550/2018). 4. I motivi sono inammissibili. Secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, lo straniero che ricorra avverso il decreto diespulsione, e nei cui confronti penda in Italia un procedimento penale o che sia parte offesa nel medesimo, non può far valere, quale motivo di invalidità del provvedimento, la mancanza delnulla osta all'espul sione da parte del giudice penale, imposta dall'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, perché non ha alcun interesse protetto alla denunzia di tale omissione, essendo detta previsione posta a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale, mentre l'interesse dell'espulso all'esercizio del diritto di difesa e alla partecipazione al processo penale è tutelato dall'autorizzazione al rientro contemplata dall'art. 17 del medesimo decreto legislativo( Cass. 20693/2019). Nel caso di specie si aggiunge un ulteriore profilo di inammissibilità, poiché nel secondo provvedimento impugnato il Giudice di Pace dà atto che il nulla osta è stato rilasciato il 12-8-2022, il che rende ancor più manifesta la carenza di interesse all’impugnazione. ricorsi vanno dichiarati inammissibili, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità poiché l'Amministrazione intimata non ha svolto rituali difese. 6. Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2011, che ha sostituito l'art. 13-bis del d.lgs. n. 286 del 1998), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato . P.Q.M. La Corte dispone la riunione del ricorso R.G. n.3877/2023 a quello R.G. n1
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