CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 46745/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - il ricorrente censura la sentenza per violazione di legge, sostenendo l'insussistenza delle violazioni olia misura di prevenzione e, comunque, lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. proc. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile: - il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che la condotta contestata è relativa alla violazione dei divieto di trattenersi abitualmente in esercizi pubblici e la stessa è stata ripetutamente posta in essere dal ricorrente; il motivo di ricorso, comunque, è del tutto generico; - il secondo motivo è, a sua volta, del tutto generico e non tiene conto della reiterata violazione del divieto né della motivazione della sentenza impugnata. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2022 (,) [OSCURATO:PERSONA]