Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 19800/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANO' dato avviso alle parti". udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano riformava parzialmente la pronuncia emessa il 23/11/2020 dal Tribunale di Monza, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, personalmente, lamentando il mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti di cui al processo ed altre condotte già definite con sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Monza. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato in violazione della

I. 23 giugno 2017, n. 103, che — a decorrere dal 3/8/2017 — ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen. nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità da parte di un legale iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; quel che non si riscontra nel caso di specie.

4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 8 aprile 2022 Il .2igliere estensore _ [OSCURATO:PERSONA] nte 2-, ( _icy_r on i LA___ Gastone ndr azza e •:(.) IN C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANO' dato avviso alle parti". udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano riformava parzialmente la pronuncia emessa il 23/11/2020 dal Tribunale di Monza, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, personalmente, lamentando il mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti di cui al processo ed altre condotte già definite con sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Monza. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato in violazione della I. 23 giugno 2017, n. 103, che — a decorrere dal 3/8/2017 — ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen. nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità da parte di un legale iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; quel che non si riscontra nel caso di specie. 4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 8 aprile 2022 Il .2igliere estensore _ [OSCURATO:PERSONA] nte 2-, ( _icy_r on i LA___ Gastone ndr azza e •:(.) IN C
Sentenza Cassazione n. 19800/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris