CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 11948/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Procuratore della repubblica presso il tribunale TRIBUNALE DI TRANInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Trani udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 3 dicembre 224 revocava la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA], emessa dal medesimo Tribunale, in quanto responsabile del reto di cui all’art. 116 quindicesimo comma D.Lgs. 285/1992 per abrogazione del reato. 2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il pubblico ministero presso il Tribunale di Trani, lamentando violazione degli artt. 648 cod. proc. pen., 106 e 167 cod. pen. Angarano, infatti, era stato condannato per essersi posto alla guida di un veicolo pur essendo sprovvisto di patente di guida, perché revocata, con recidiva nel biennio. Tale fattispecie di reato, però, non è oggetto di depenalizzazione a norma dell’art. 1 D.Lgs. 8/2016 e dunque la revoca della condanna era del tutto illegittima. 3. Il sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiedeva l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. La guida senza patente, nell'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non è stata depenalizzata dall'art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, e si configura come fattispecie autonoma di reato di cui la recidiva integra un elemento costitutivo. (Sez. 4, n. 42285 del 10/05/2017, Diop, Rv. 270882 - 01) Il fatto per il quale Angarano ha riportato la condanna revocata è quello p. e p. dall’art. 116 quindicesimo comma secondo periodo D.Lgs. 285/1992, che, come rilevato dal pubblico ministero ricorrente, non è oggetto di depenalizzazione. Infatti, detta ipotesi, che contempla una recidiva nel biennio della condotta di chi conduca veicoli senza avere conseguito la patente di guida, è sanzionata con la pena dell’arresto. Quale sia l’illecito contestato e per il quale Angarano ha riportato condanna è del tutto chiaro nella descrizione contenuta nel capo di imputazione, ove si fa esplicito riferimento ad una precedente condanna nel biennio. 2. La revoca della condanna è, pertanto, del tutto illegittima, poiché, come visto la condotta per la quale è intervenuta condanna è ancora penalmente rilevante. 3. L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, comma 1 lett. d), cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata