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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26387/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27354/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con domicilio fiscale in Molinella (BO), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 45 ( C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PARTITA_IVA]), rappresentato e difeso, giusta procura a margine al ricors o, da gli Avv .ti [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 64P16 Z133G) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65R30 H50LT) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, allaVia [OSCURATO:PERSONA] n. 40; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] accertamento maggior reddito Irpef – Movimentazioni bancarie su c/c –Ripartizione onere probatorio alla Via dei Portoghesi n. 12; -resistente – -avverso la sentenza n. 253 / 20 20 emess a d a l la C TR Emilia - Romagn a in data 21/01/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna avverso l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate, all’esito di indagini finanziarie aventi ad oggetto le movimentazioni sui conti bancari, aveva determinato un maggiore reddito imponibile Irpef per l’anno 2008 di € 73.499,00, con conseguente ripresa fiscale ed applicazione delle sanzioni.

2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso ritenendo che, a fronte delle presunzioni di legge, il contribuente non aveva fornito la prova contraria.

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] della Regionale dell’Emilia - Romagna accoglieva parzialmente l’appello, rilevando che l’appellante aveva giustificato le movimentazioni bancarie indicate per un importo complessivo di € 33.700,00, con conseguente rideterminazione del maggior reddito accertato in€ 39.799,00 e con proporzionale riduzione delle sanzioni.

4. Avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, nr. 2, del dpr 600/73, 51, comma 2, nr. 2, 2728 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 3, c.p.c., e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 5, c.p.c.; si sostiene che la CTR non abbia valutato in maniera analitica e puntuale gli elementi forniti dal contribuente circa l’irrilevanza fiscale delle movimentazioni bancarie, appiattendosi sulle apodittiche conclusioni dell’Ufficio.

2. Con il secondo motivo viene dedotta la nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 4, c.p.c., non avendo la CTR considerato nella propria motivazione le circostanze di fatto dedotte dal contribuente costitute dalle elargizioni di un’amica ([OSCURATO:PERSONA]), dai versamenti corrisposti da amici di famiglia, nonché dalla natura di giroconti di numerosi accrediti bancari.

3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono inammissibili.

Con riferimento al profilo di censura formulato come error iuris, va rilevato che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, Sentenza n. 8315 del 04/04/2013 ).

La ripresa a maggior tassazione fiscale per l’anno 2008 muove da una indagine bancaria che ha portato ad accertare plurimi versamenti in contanti e mediante assegni bancari e circolari, sui due conti corrente intestati al contribuente, per un totale di € 73.499,00, non giustificati in maniera adeguata e considerati come reddito imponibile non dichiarato.

3.1. Come questa Corte ha già avuto modo di osservare in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari del contribuente, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo il d.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, che si presumono riferiti all'attività economica del contribuente, gli accrediti quali ricavi e gli addebiti quali corrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili (v.

Cass., 29/7/2016, n. 15857; Cass., 30/12/2015, n. 26111 ; Cass.24/7/2014, n. 16896 ).

Sul punto i giudici di seconde cure hanno compiut o un esame capillare della documentazione e degli elementi forniti dal contribuente a giustificazione delle singole movimentazioni bancarie, distinguendo i versamenti per i quali si è reputato che il correntista avesse assolto all’onere della prova contraria della rilevanza fiscale dalle rimesse le cui giustificazioni sono state ritenute inattendibili ed i cui elementi probatori addotti sono stati ritenuti inconsistenti.

In particolare, la CTR, con un accurato apparato motivazionale, ha affermato che: a) dei versamenti effettuati in denaro contante non è stata documentata la provenienza; b) per quanto concerne le rimesse mediante assegni, asseritamente effettuate da amici o garanti del Savarese, non è stata offerta prova di prestiti o contratti di garanzia né dazioni in denaro agli amici e a [OSCURATO:PERSONA] con causa di mutuo; c) del presunto finanziamento alla Damofin S .p.

A ., emittente di un assegno versato in conto corrente, non vi è traccia documentale; d) dell’accredito di € 2.000,00 compiuto il 31/3/2008 non è stato possibile individuare la persona del traente; e) l’accredito di € 5.069,00 con valuta 1/8/2008 non può ritenersi giustificato in quanto, non essendo stato spiegato il senso dell’operazione prospettata dal ricorrente - consis tente nel prelievo del denaro contante dal conto acceso presso altra banca, nella formazione di un assegno circolare e nel successivo accredito sul conto -, non vi è prova che la provvista dell’assegno circolare provenga proprio da denaro prelevato su altro conto riferibile al contribuente.3.2.

Il motivo di ricorso nella parte formulata come violazione o falsa applicazione di legge mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.

La censura contiene giudizi e valutazioni che si contrappongono all’accertamento di fatto compito dalla CTR, insindacabile in sede di legittimità, se non per vizio motivazionale nei ristretti limiti consentiti dall’attuale art. 360, comma 1, nr. 5, c.p.c.

3.3. Avuto riguardo alla doglianzacon la quale si censura l’omesso esame di circostanze di fatto dedotte dal ricorrente, contrariamente a quanto da quest’ultimo sostenuto, la CTR ha esaminato la documentazione prodotta ; ciò di cui in realtà il Savarese si duole è la valutazione delle fonti di prove, insindacabile dal giudice di legittimità, effettuata dal giudice di secondo grado.

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla è da statuire sulle spese, essendosi l’Agenzia delle Entrate costituita al solo scopo di partecipare all’udienza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo

13. Cosi deciso in Roma, nella camera di consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27354/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con domicilio fiscale in Molinella (BO), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 45 ( C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PARTITA_IVA]), rappresentato e difeso, giusta procura a margine al ricors o, da gli Avv .ti [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 64P16 Z133G) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65R30 H50LT) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, allaVia [OSCURATO:PERSONA] n. 40; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] accertamento maggior reddito Irpef – Movimentazioni bancarie su c/c –Ripartizione onere probatorio alla Via dei Portoghesi n. 12; -resistente – -avverso la sentenza n. 253 / 20 20 emess a d a l la C TR Emilia - Romagn a in data 21/01/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna avverso l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate, all’esito di indagini finanziarie aventi ad oggetto le movimentazioni sui conti bancari, aveva determinato un maggiore reddito imponibile Irpef per l’anno 2008 di € 73.499,00, con conseguente ripresa fiscale ed applicazione delle sanzioni. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso ritenendo che, a fronte delle presunzioni di legge, il contribuente non aveva fornito la prova contraria. 3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] della Regionale dell’Emilia - Romagna accoglieva parzialmente l’appello, rilevando che l’appellante aveva giustificato le movimentazioni bancarie indicate per un importo complessivo di € 33.700,00, con conseguente rideterminazione del maggior reddito accertato in€ 39.799,00 e con proporzionale riduzione delle sanzioni. 4. Avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’eventuale udienza di discussione. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, nr. 2, del dpr 600/73, 51, comma 2, nr. 2, 2728 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 3, c.p.c., e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 5, c.p.c.; si sostiene che la CTR non abbia valutato in maniera analitica e puntuale gli elementi forniti dal contribuente circa l’irrilevanza fiscale delle movimentazioni bancarie, appiattendosi sulle apodittiche conclusioni dell’Ufficio. 2. Con il secondo motivo viene dedotta la nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 4, c.p.c., non avendo la CTR considerato nella propria motivazione le circostanze di fatto dedotte dal contribuente costitute dalle elargizioni di un’amica ([OSCURATO:PERSONA]), dai versamenti corrisposti da amici di famiglia, nonché dalla natura di giroconti di numerosi accrediti bancari. 3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono inammissibili. Con riferimento al profilo di censura formulato come error iuris, va rilevato che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, Sentenza n. 8315 del 04/04/2013 ). La ripresa a maggior tassazione fiscale per l’anno 2008 muove da una indagine bancaria che ha portato ad accertare plurimi versamenti in contanti e mediante assegni bancari e circolari, sui due conti corrente intestati al contribuente, per un totale di € 73.499,00, non giustificati in maniera adeguata e considerati come reddito imponibile non dichiarato. 3.1. Come questa Corte ha già avuto modo di osservare in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari del contribuente, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo il d.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, che si presumono riferiti all'attività economica del contribuente, gli accrediti quali ricavi e gli addebiti quali corrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili (v. Cass., 29/7/2016, n. 15857; Cass., 30/12/2015, n. 26111 ; Cass.24/7/2014, n. 16896 ). Sul punto i giudici di seconde cure hanno compiut o un esame capillare della documentazione e degli elementi forniti dal contribuente a giustificazione delle singole movimentazioni bancarie, distinguendo i versamenti per i quali si è reputato che il correntista avesse assolto all’onere della prova contraria della rilevanza fiscale dalle rimesse le cui giustificazioni sono state ritenute inattendibili ed i cui elementi probatori addotti sono stati ritenuti inconsistenti. In particolare, la CTR, con un accurato apparato motivazionale, ha affermato che: a) dei versamenti effettuati in denaro contante non è stata documentata la provenienza; b) per quanto concerne le rimesse mediante assegni, asseritamente effettuate da amici o garanti del Savarese, non è stata offerta prova di prestiti o contratti di garanzia né dazioni in denaro agli amici e a [OSCURATO:PERSONA] con causa di mutuo; c) del presunto finanziamento alla Damofin S .p. A ., emittente di un assegno versato in conto corrente, non vi è traccia documentale; d) dell’accredito di € 2.000,00 compiuto il 31/3/2008 non è stato possibile individuare la persona del traente; e) l’accredito di € 5.069,00 con valuta 1/8/2008 non può ritenersi giustificato in quanto, non essendo stato spiegato il senso dell’operazione prospettata dal ricorrente - consis tente nel prelievo del denaro contante dal conto acceso presso altra banca, nella formazione di un assegno circolare e nel successivo accredito sul conto -, non vi è prova che la provvista dell’assegno circolare provenga proprio da denaro prelevato su altro conto riferibile al contribuente.3.2. Il motivo di ricorso nella parte formulata come violazione o falsa applicazione di legge mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. La censura contiene giudizi e valutazioni che si contrappongono all’accertamento di fatto compito dalla CTR, insindacabile in sede di legittimità, se non per vizio motivazionale nei ristretti limiti consentiti dall’attuale art. 360, comma 1, nr. 5, c.p.c. 3.3. Avuto riguardo alla doglianzacon la quale si censura l’omesso esame di circostanze di fatto dedotte dal ricorrente, contrariamente a quanto da quest’ultimo sostenuto, la CTR ha esaminato la documentazione prodotta ; ciò di cui in realtà il Savarese si duole è la valutazione delle fonti di prove, insindacabile dal giudice di legittimità, effettuata dal giudice di secondo grado. 4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla è da statuire sulle spese, essendosi l’Agenzia delle Entrate costituita al solo scopo di partecipare all’udienza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Cosi deciso in Roma, nella camera di consig