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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2022

Cassazione n. 09805/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] propongono un'unica doglianza, che sostanzialmente contesta la mancata assunzione di prova decisiva (recte, il mancato svolgimento di indagini) in relazione al reato contestato al capo 2), nonché l'omessa motivazione in relazione alla mancata verifica delle modalità di acquisto e dell'assenza dell'elemento soggettivo da parte degli imputati; Considerato che tale motivo di ricorso non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, in quanto non si coniuga all'enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; Ritenuto, inoltre, che il motivo sia costituito da mere doglianze in punto di fatto e che, anche per tale ragione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il cumulativo ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MI.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DE.nC,SIT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] propongono un'unica doglianza, che sostanzialmente contesta la mancata assunzione di prova decisiva (recte, il mancato svolgimento di indagini) in relazione al reato contestato al capo 2), nonché l'omessa motivazione in relazione alla mancata verifica delle modalità di acquisto e dell'assenza dell'elemento soggettivo da parte degli imputati; Considerato che tale motivo di ricorso non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, in quanto non si coniuga all'enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; Ritenuto, inoltre, che il motivo sia costituito da mere doglianze in punto di fatto e che, anche per tale ragione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il cumulativo ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MI. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DE.nC,SIT